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Articolo 2 della Legge 7 novembre 1986, n. 743
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Legge 7 novembre 1986, n. 743
Articolo 2 della Legge 7 novembre 1986, n. 743
Versione
7 novembre 1986
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 7 novembre 1986
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