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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
MARESCA MARCELLO, RE
AL OB, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 04884202500002721/000 IRES-ALIQUOTE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820190011944836000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220006419163000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronunzia eventualmente anche istruttoria,
- Nel caso in cui la Agenzia resistente non provvedesse direttamente in autotutela all'annullamento delle cartelle e/o dell'atto impositivo impugnato, e/o di tutti quelli prodromici eventualmente esistenti e/o successivi, in accoglimento delle domande, istanze e ragioni del conchiudente Ricorrente_1, dopo aver attestato e dichiarato:
- la prescrizione dei tributi afferenti gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011 (§ IV.(d) sopra), - la decadenza delle sanzioni e/o interessi afferenti ai tributi de quibus, anni fiscali 2009-10-11 (§ IV.(e) sopra),
- la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate sempre dei tributi 2009-10-11 (§ IV.(f) sopra),
- la prescrizione degli avvisi su asserito credito INPS (§ IV.(g) sopra),
- la prescrizione degli addebiti (multe e altro) di provenienza comunale (§ IV.(h) sopra),
8
- la inesistenza e/o nullità delle notifiche delle cartelle nn. 04820210003548821000 e
04820220006419163000 (§ IV.(i) sopra),
- la insussistenza di qualsiasi debito per tributi, interessi, sanzioni in capo al Sig. Ricorrente_1 (§ IV.(a) sopra),
- in difetto di adeguate iniziative in autotutela della Agenzia, la condanna della resistente anche ex art. 96
C.p.c. analogicamente applicato a tutti i danni che conseguano ad atti impositivi, sempre con condanna alle spese di lite oltre una congrua somma equitativamente liquidata sulla base delle spese legali stesse,
E PER L'EFFETTO
- annullare le cartelle e avvisi di addebito e/o l'atto impositivo impugnato, e/o tutti quelli prodromici eventualmente esistenti e/o successivi,
- condannare la resistente a tutti i danni che conseguano al conchiudente da atti impositivi,
- sempre con condanna alle spese di lite oltre una congrua somma equitativamente liquidata sulla base delle spese legali stesse.
Resistente:
Affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Genova voglia:
- In via preliminare voglia riconoscere il vizio di giurisdizione del giudice adito, rientrando la competenza al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario;
- In via principale voglia rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, confermando l'efficacia e la validità del pignoramento presso terzi impugnato e degli atti presupposti, con vittoria di spese legali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato a questa Corte Ricorrente_1 impugnava varie cartelle e avvisi di addebito sottostanti l'atto di pignoramento di crediti vs. terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, notificato a LD, società in relazione alla quale esso ricorrente aveva prestato la propria opera di lavoro, atto a lui mai notificato.
Ricorrente_1 contestava la debenza degli importi capitali di cui alle cartelle o avvisi in atti neglio indicati nonché a maggior ragione dei relativi interessi e/o sanzioni, precisando che Esso non aveva mai ricevuto alcuna notifica di tali cartelle o avvisi e di essere invero casualmente venuto a conoscenza di tali provvedimenti e dell' azione dell'Agenzia dall'atto notificato alla società sopraindicata.
Egli contestava ed eccepiva, altresì, la prescrizione dei tributi afferenti gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011
(le prime 4 cartelle citate nel Doc. A), assumendo che non vi sarebbero state valide ed efficaci notifiche che siano idonee a salvaguardare il termine prescrizionale decennale prima della sua scadenza.
Ricorrente_1, inoltre, contestava ed eccepiva la decadenza delle sanzioni e/o interessi afferenti ai tributi relativi agli anni fiscali 2009-10-11.
Da ultimo contestava ed eccepiva in subordine la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate sempre dei tributi 2009-10-11.
In subordine, nell'eventualità in cui non vi fosse decadenza, assumeva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione sempre per inesistenza e/o nullità e/o inefficacia di alcuna notifica validamente interruttiva per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 20 co. 3 del D. Lgs
472/1997.
Analoga doglianza il prevenuto rappresentava con riguardo alla prescrizione degli avvisi su asserito credito INPS in atti meglio elencati per il decorso del termine quinquennale, ricordando di non averli mai ricevuti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia resistente deducendo in via preliminare il vizio di giurisdizione del giudice adito, rientrando la competenza al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale
Ordinario; chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso e la conferma dell'efficacia e della validità del pignoramento presso terzi impugnato e degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile per totale difetto di giurisdizione.
A ben vedere è il ricorrente medesimo che con il ricorso in esame dichiara di non aver mai ricevuto nè
l'atto di pignoramento sopraindicato (peraltro non a lui diretto), nè le varie cartelle /avvisi costituenti presupposti di tale atto esecutivo. Da ciò consegue tra l'altro l'impossibilità di datare la tempestività del ricorso.
Appare, peraltro, documentalmente da un lato che l'atto di pignoramente in esame è un atto della procedura esecitiva civile i cui rimedi devono trovarsi nelle procedure di opposizione all'azione e agli atti esecutivi e, dall'altro, che la maggior parte delle cartelle (e tutti gli avvisi) sopra menzionate non rientrano nella competenza del Giudice Tributario, avendo ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, al recupero di spese di giustizia da parte del Giudice di Pace, piuttosto ancora che pagamenti in relazione a contributi INPS. In ordine a tali oggetti difetta radicalmente la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di materie sotrtatte al riparto giurisdizionale tra giurisdizioni pordinaria e speciale. In particolare, come si diceva, l'atto di pignoramento presso terzi avrebbe dovuto esser oggetto di eventuale impugnazione davanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario.
Ritiene, infine, il Collegio che nulla debba esser deciso in punto spese di costituzione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
MARESCA MARCELLO, RE
AL OB, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 04884202500002721/000 IRES-ALIQUOTE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090012841963000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820100018764632000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110028617456000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820110031066083000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820190011944836000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220006419163000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronunzia eventualmente anche istruttoria,
- Nel caso in cui la Agenzia resistente non provvedesse direttamente in autotutela all'annullamento delle cartelle e/o dell'atto impositivo impugnato, e/o di tutti quelli prodromici eventualmente esistenti e/o successivi, in accoglimento delle domande, istanze e ragioni del conchiudente Ricorrente_1, dopo aver attestato e dichiarato:
- la prescrizione dei tributi afferenti gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011 (§ IV.(d) sopra), - la decadenza delle sanzioni e/o interessi afferenti ai tributi de quibus, anni fiscali 2009-10-11 (§ IV.(e) sopra),
- la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate sempre dei tributi 2009-10-11 (§ IV.(f) sopra),
- la prescrizione degli avvisi su asserito credito INPS (§ IV.(g) sopra),
- la prescrizione degli addebiti (multe e altro) di provenienza comunale (§ IV.(h) sopra),
8
- la inesistenza e/o nullità delle notifiche delle cartelle nn. 04820210003548821000 e
04820220006419163000 (§ IV.(i) sopra),
- la insussistenza di qualsiasi debito per tributi, interessi, sanzioni in capo al Sig. Ricorrente_1 (§ IV.(a) sopra),
- in difetto di adeguate iniziative in autotutela della Agenzia, la condanna della resistente anche ex art. 96
C.p.c. analogicamente applicato a tutti i danni che conseguano ad atti impositivi, sempre con condanna alle spese di lite oltre una congrua somma equitativamente liquidata sulla base delle spese legali stesse,
E PER L'EFFETTO
- annullare le cartelle e avvisi di addebito e/o l'atto impositivo impugnato, e/o tutti quelli prodromici eventualmente esistenti e/o successivi,
- condannare la resistente a tutti i danni che conseguano al conchiudente da atti impositivi,
- sempre con condanna alle spese di lite oltre una congrua somma equitativamente liquidata sulla base delle spese legali stesse.
Resistente:
Affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Genova voglia:
- In via preliminare voglia riconoscere il vizio di giurisdizione del giudice adito, rientrando la competenza al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario;
- In via principale voglia rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, confermando l'efficacia e la validità del pignoramento presso terzi impugnato e degli atti presupposti, con vittoria di spese legali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato a questa Corte Ricorrente_1 impugnava varie cartelle e avvisi di addebito sottostanti l'atto di pignoramento di crediti vs. terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, notificato a LD, società in relazione alla quale esso ricorrente aveva prestato la propria opera di lavoro, atto a lui mai notificato.
Ricorrente_1 contestava la debenza degli importi capitali di cui alle cartelle o avvisi in atti neglio indicati nonché a maggior ragione dei relativi interessi e/o sanzioni, precisando che Esso non aveva mai ricevuto alcuna notifica di tali cartelle o avvisi e di essere invero casualmente venuto a conoscenza di tali provvedimenti e dell' azione dell'Agenzia dall'atto notificato alla società sopraindicata.
Egli contestava ed eccepiva, altresì, la prescrizione dei tributi afferenti gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011
(le prime 4 cartelle citate nel Doc. A), assumendo che non vi sarebbero state valide ed efficaci notifiche che siano idonee a salvaguardare il termine prescrizionale decennale prima della sua scadenza.
Ricorrente_1, inoltre, contestava ed eccepiva la decadenza delle sanzioni e/o interessi afferenti ai tributi relativi agli anni fiscali 2009-10-11.
Da ultimo contestava ed eccepiva in subordine la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate sempre dei tributi 2009-10-11.
In subordine, nell'eventualità in cui non vi fosse decadenza, assumeva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione sempre per inesistenza e/o nullità e/o inefficacia di alcuna notifica validamente interruttiva per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 20 co. 3 del D. Lgs
472/1997.
Analoga doglianza il prevenuto rappresentava con riguardo alla prescrizione degli avvisi su asserito credito INPS in atti meglio elencati per il decorso del termine quinquennale, ricordando di non averli mai ricevuti.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia resistente deducendo in via preliminare il vizio di giurisdizione del giudice adito, rientrando la competenza al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale
Ordinario; chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso e la conferma dell'efficacia e della validità del pignoramento presso terzi impugnato e degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile per totale difetto di giurisdizione.
A ben vedere è il ricorrente medesimo che con il ricorso in esame dichiara di non aver mai ricevuto nè
l'atto di pignoramento sopraindicato (peraltro non a lui diretto), nè le varie cartelle /avvisi costituenti presupposti di tale atto esecutivo. Da ciò consegue tra l'altro l'impossibilità di datare la tempestività del ricorso.
Appare, peraltro, documentalmente da un lato che l'atto di pignoramente in esame è un atto della procedura esecitiva civile i cui rimedi devono trovarsi nelle procedure di opposizione all'azione e agli atti esecutivi e, dall'altro, che la maggior parte delle cartelle (e tutti gli avvisi) sopra menzionate non rientrano nella competenza del Giudice Tributario, avendo ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, al recupero di spese di giustizia da parte del Giudice di Pace, piuttosto ancora che pagamenti in relazione a contributi INPS. In ordine a tali oggetti difetta radicalmente la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di materie sotrtatte al riparto giurisdizionale tra giurisdizioni pordinaria e speciale. In particolare, come si diceva, l'atto di pignoramento presso terzi avrebbe dovuto esser oggetto di eventuale impugnazione davanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario.
Ritiene, infine, il Collegio che nulla debba esser deciso in punto spese di costituzione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione.