Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2025, proposto da
IA ZI IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
PER LA PIENA E CONFORME ESECUZIONE DEL GIUDICATO
formatosi a seguito di sentenza depositata in data 18/06/2024 del Tribunale di Monza-Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AN CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 26.2.2026 l’esponente ha data atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Ministero;
- reputa in effetti il Tribunale che, a fronte della piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
- le spese sono poste a carico del Ministero resistente, quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell’avv. Marco Fusari dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Marco Fusari dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NZ, Presidente
AN CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CH | RI NZ |
IL SEGRETARIO