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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2054/2020 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VITALE MASSIMO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA VIA BELLINI N.6 MAZZARINO;
rappresentato e difeso dall'avv. MARINO SALVATORE
giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.11.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IM FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in cancelleria in data 24.05.2020 e ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'asserita non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico posto in essere dai sanitari del presidio ospedaliero TO I di . CP_1
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- che nella notte del 11/11/2016 in seguito ad un sinistro occorso si recava all'ospedale TO I di ove i sanitari all'esito dei controlli eseguiti diagnosticavano "frattura pluriframmentaria e CP_1 scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero dx con risalita del moncone osseo distale di omero dx";
- che, in data 15/11/2016 era stato sottoposto presso l'anzidetto ospedale a intervento chirurgico di
“Riduzione e osteosintesi con fili di K” e in seguito dimesso;
- che, stante la persistenza di sintomatologia dolorosa e la ridotta funzionalità dell'arto superiore destro, veniva sottoposto presso lo stesso nosocomio ad ulteriori controlli e successivamente, in data
21.02.2017, ad intervento chirurgico di rimozione fili di K precedentemente apposti all'omero destro;
- che detto intervento si era rivelato del tutto inutile stante la persistenza della sintomatologia dolorosa e la ridotta funzionalità del braccio destro;
- che per tali ragioni il ricorrente aveva promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
6945/19 R.G., conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale da parte dei c.t.u. nominati e nel quale si accertava la sussistenza dei danni denunciati dal ricorrente e la loro riconducibilità all'operato dei sanitari per errori tecnici commessi nel primo intervento chirurgico, in quanto la lesione riportata dal ricorrente in data 11.11.2016 - consistita in una frattura pluriframmentata con lussazione dell'omero di destra - avrebbe richiesto una diversa tecnica operatoria rispetto a quella in concreto prescelta ed attuata consistita nella sola applicazione di fili metallici di inidonea a garantire un'adeguata stabilità Per_1 dell'arto, mentre sarebbe stato necessario procedere all'applicazioni di placche e viti, tecnica con la quale si sarebbe ottenuta una precoce e migliore riabilitazione dell'arto fratturato. Cont
- che la convenuta si rifiutava di aderire a qualsiasi ipotesi conciliativa.
pagina 2 di 10 Cont Per tali ragioni parte attrice ha chiesto la condanna dell convenuta per il risarcimento dei danni patiti arrecatigli a titolo di ITA, ITR, danno biologico, danno morale ed esistenziale, quantificabile in euro 30.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24/10/2020 l' si è costituita in Controparte_1
giudizio eccependo preliminarmente l'inefficacia degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. e la conseguente inutilizzabilità della ctu, per mancato rispetto del termine perentorio di 90 giorni stabilito dall'art. 8 della Legge 08.03.2017, n. 24
(legge Gelli-Bianco) per intraprendere il giudizio di merito una volta definito il procedimento per atp ex art. 696 bis c.p.c.; in via subordinata ha contestato la domanda attorea sia sull'an che sul quantum debeatur chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria nei propri confronti evidenziando la correttezza dell'operato dei sanitari e l'assenza di alcun comportamento negligente e imprudente imputabile agli stessi.
Disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti al complessivo stato del ruolo e alla richiesta delle parti per consentire il raggiungimento di un accordo transattivo, poi non raggiunto, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata quest'ultima, all'udienza del 5/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi le parti rinunciato.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti di cui infra per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa dell'errata Parte_1 esecuzione dell'intervento chirurgico praticato dai medici dell'Ospedale TO I di . CP_1
Al riguardo occorre premettere che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale.
La fonte dell'obbligo risarcitorio deve individuarsi nel contratto atipico di “spedalità” o assistenza sanitaria, che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura stessa, con il contestuale sorgere a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto agli obblighi di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Sez. U., n. 577/2008: «Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione
pagina 3 di 10 del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori»).
Siffatto regime si applica sia per i fatti di inadempimento propri dell'ente, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte imputabili all'operato dei medici dei quali lo stesso si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari (cfr. Cass.
n. 13066/2004).
La natura contrattuale della responsabilità dell'azienda è ormai pacifica, a prescindere dal carattere privato o pubblico dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez.
Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, sotto tale profilo, con l'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso in esame, l' risponde secondo i criteri propri Controparte_1
della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio in ordine agli aspetti della ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Da ciò consegue che il danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia per effetto dell'intervento ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; più di recente, Cass. Civ. 12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ. 20.10.2015, n.
21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
pagina 4 di 10 Premesso quanto sopra, nella vicenda in esame ha censurato l'operato dei Parte_1 sanitari che lo hanno avuto in cura, in quanto, secondo la prospettazione attorea, i sanitari del P.O.
TO I di avrebbero posto in essere un errato trattamento chirurgico nel trattare la frattura al CP_1 braccio riportata dall'odierno attore nell'incidente occorso. Tale omissione avrebbe comportato danni biologici permanenti e danni morali in capo all'attore.
Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati, l'onere a carico di parte attrice si sostanzia nella prova dell'esistenza del “contatto” con la struttura sanitaria presso cui si è svolto l'intervento chirurgico oggetto del presente giudizio e dei danni subiti, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento del personale sanitario, astrattamente idoneo a porsi come causa di detti danni. Cont Spetta invece alla convenuta fornire la prova liberatoria.
Ciò posto, si ritiene anzitutto che parte attrice abbia adeguatamente fornito la prova del “contatto” con l'ospedale TO I di . Ed invero non è contestato, oltre che documentalmente provato, CP_1 che l'attore il 12.11.2016, si sia affidato al Presidio Ospedaliero di e ai suoi sanitari dove è stato CP_1 sottoposto ad esami di accertamento medico a seguito dei quali è stato sottoposto presso la stessa struttura ad intervento chirurgico.
Quanto all'accertamento della condotta colposa dei sanitari del P. O. TO I di , della CP_1
sussistenza del danno e del relativo nesso causale, va richiamata la relazione tecnica redatta dai CTU dott.ri (medico legale) e dott. (Specialista in Ortopedia e Traumatologia), Persona_2 Persona_3 le cui conclusioni in merito alla responsabilità dell'operato dei sanitari vanno condivise, in quanto basate su accertamenti approfonditi ed uno studio completo, obiettivo e coerente della documentazione medica prodotta.
In particolare, i c.t.u. hanno rilevato profili di responsabilità colposa attribuibili all'
[...]
in quanto la scelta dei sanitari del P.O. TO I di di sottoporre il paziente, odierno CP_1 CP_1 attore, a intervento chirurgico di “Riduzione e osteosintesi con fili di K” non è stata corretta e appropriata alla patologia.
A tal proposito i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato a pag. 21 della relazione depositata il 23.09. 2025 che “Avendo riguardo alla letteratura scientifica, il trattamento più corretto sarebbe consistito nella riduzione cruenta ed un'osteosintesi stabile con placca e viti o l'artroprotesi. Tale tecnica avrebbe consentito una sintesi stabile, una stabilizzazione in tempi più rapidi, una precoce mobilizzazione e un miglior recupero funzionale.”
pagina 5 di 10 Gli ausiliari del Tribunale hanno quindi concluso, affermando che “La scelta chirurgica non idonea ha comportato una errata consolidazione del focolaio di frattura, con necessità di un ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, impedendo di fatto una precoce stabilità, migliore riabilitazione e ripresa funzionale.”
Facendo, dunque, proprie le conclusioni dei nominati C.T.U., in quanto sorrette da ampie considerazioni medico-scientifiche, appaiono dirimenti, in funzione dell'accoglimento della domanda, le seguenti considerazioni.
Sussiste responsabilità ascrivibile al personale sanitario dell' convenuta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1228 c.c. per il fatto colposo posto in essere dal personale medico operante presso il P.O.
TO I di consistente nell'avere praticato un trattamento chirurgico inidoneo. CP_1
Sussiste, altresì, il nesso di causalità materiale tra la condotta dei medici e l'insorgenza dei danni riportati dall'attore tenuto conto che, qualora fossero state diligentemente adottate le condotte doverose, consistenti nel praticare un'osteosintesi stabile con placca e viti o l'artroprotesi, il danno (ridotta capacità di movimento dell'articolazione) non si sarebbe verificato.
Alla luce di quanto precede l deve senz'altro essere dichiarata responsabile ai Controparte_1
sensi dell'art. 1228 c.c. dei danni arrecati a , odierno attore, in seguito all'episodio di Parte_1
malpractice medica oggetto del presente giudizio.
Tanto chiarito con riferimento all'an della responsabilità, occorre esaminare la tipologia e la quantificazione dei danni subiti dall'attore eziologicamente riconducibili alla condotta dei sanitari del
P.O. TO I di . CP_1
Con particolare riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, va ricordato che tale categoria unitaria comprende sia il danno biologico, inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, sia il danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione, come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 Cod. Ass. e come ormai espressamente riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 9196/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 13770/2018, Cass n. 2788/2019 e Cass.
n. 4878/2019).
Tanto il danno biologico quanto il danno morale costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio pagina 6 di 10 dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che, sebbene il danno morale non costituisca duplicazione risarcitoria, tuttavia non può ritenersi in re ipsa, dovendo il danneggiato allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, descrivendo tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 15733/2022;
Cass. n. 26805/2022) ha chiarito che il giudice di merito, nella liquidazione del danno, biologico e morale, deve: a) accertare, caso per caso, la sussistenza di un concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
b) nel caso in cui sia ravvisabile il danno morale, liquidare tale pregiudizio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono entrambe le voci di danno con l'indicazione di un valore monetario complessivo (dato dalla somma di ambedue le voci di danno); c) nel caso in cui non sia ravvisabile il danno morale, nella liquidazione va considerata solamente la voce del danno biologico, da cui va eliminato l'aumento tabellare previsto per il danno morale;
d) nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Al contrario, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.n.24473/2020;
Cass., n.16039/2020; Cass.n.8755/2019), costituisce, invece, duplicazione risarcitoria il congiunto riconoscimento del danno biologico e del c.d. danno esistenziale (così Cass. 27/03/2018, n. 7513: “in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale)".
Venendo al caso in esame, come evidenziato dal collegio peritale il danno biologico causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari del P.O. TO I di , è rappresentato da un deficit CP_1
funzionale (cfr. pag. 22, relazione peritale), che riduce in modo permanente la complessiva integrità fisio- psichica dell'attore danneggiato nella misura del 9% (nove percento).
pagina 7 di 10 Secondo i nominati C.T.U., inoltre, l'attore ha subito un periodo di I.T.A. di gg. 5 e un periodo di
I.T.P. al 50% di gg. 60.
Non avendo l'attore specificamente allegato e provato il pregiudizio morale subito né, tantomeno, circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n.
10912/2018; Cass. n. 28423/2008), la liquidazione del danno sarà pari all'ammontare della sola componente tabellare del danno biologico.
Pertanto, applicando i parametri desumibili dalle tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile aggiornata al 2024 (criteri di liquidazione equitativa riconosciuti parametro ragionevole e condivisibile dalla recente giurisprudenza di legittimità, pari al valore medio) il danno biologico risarcibile ammonta ad euro 20.154,00, tenuto conto della percentuale accertata di I.P. al 9%, del periodo di inabilità temporanea totale (5 giorni), del periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
(60 giorni) e dell'età del danneggiato al momento dei fatti (l'illecito risulta databile nel novembre del
2016 periodo in cui l'attore aveva 54 anni).
Conclusivamente, la domanda va accolta limitatamente alla predetta somma di € 20.154,00.
Dal momento che tale somma costituisce un debito di valore, la stessa, previamente devalutata alla data del fatto (15.11.2016) va progressivamente rivalutata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT;
su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data all'effettivo saldo sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022
(pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per le fasi di studio, di introduzione, istruttoria e del valore minimo per la fase decisoria, in considerazione della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n.
3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Sono altresì liquidate le spese di lite per il giudizio di AT (RG N 343/2019) senza necessità di esplicita domanda essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale pagina 8 di 10 legata al criterio della soccombenza (Cass. civ. 15492/2019) secondo i parametri medi indicati dai D.M.
n. 55/2014 ratione temporis applicabile al momento della definizione del suddetto procedimento
Con riguardo alla richiesta di distrazione delle spese si rileva che, secondo giurisprudenza a
Sezioni Unite della Suprema Corte, non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio stesso. Essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita, formulando la richiesta di ammissione, esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell'avvocato (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 8561/2021). La richiesta di distrazione delle spese va pertanto considerata come non formulata a fronte della prevalente ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato prodotta in atti.
Le spese di CTU nel presente giudizio e di CTU nel giudizio di AT vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2054/2020 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della CP_1 Parte_1
somma di euro 20.154,00, oltre interessi come riconosciuti in motivazione ed ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta a rifondere all'Erario le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge, nonché le spese del giudizio di AT (RG N 349/2019) liquidate in euro 2.225,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1 decreto, nonché le spese di CTU nel giudizio di AT (RG N 349/2019).
pagina 9 di 10 Così deciso in Siracusa, il 3 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2054/2020 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VITALE MASSIMO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA VIA BELLINI N.6 MAZZARINO;
rappresentato e difeso dall'avv. MARINO SALVATORE
giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.11.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IM FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in cancelleria in data 24.05.2020 e ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'asserita non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico posto in essere dai sanitari del presidio ospedaliero TO I di . CP_1
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- che nella notte del 11/11/2016 in seguito ad un sinistro occorso si recava all'ospedale TO I di ove i sanitari all'esito dei controlli eseguiti diagnosticavano "frattura pluriframmentaria e CP_1 scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero dx con risalita del moncone osseo distale di omero dx";
- che, in data 15/11/2016 era stato sottoposto presso l'anzidetto ospedale a intervento chirurgico di
“Riduzione e osteosintesi con fili di K” e in seguito dimesso;
- che, stante la persistenza di sintomatologia dolorosa e la ridotta funzionalità dell'arto superiore destro, veniva sottoposto presso lo stesso nosocomio ad ulteriori controlli e successivamente, in data
21.02.2017, ad intervento chirurgico di rimozione fili di K precedentemente apposti all'omero destro;
- che detto intervento si era rivelato del tutto inutile stante la persistenza della sintomatologia dolorosa e la ridotta funzionalità del braccio destro;
- che per tali ragioni il ricorrente aveva promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
6945/19 R.G., conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale da parte dei c.t.u. nominati e nel quale si accertava la sussistenza dei danni denunciati dal ricorrente e la loro riconducibilità all'operato dei sanitari per errori tecnici commessi nel primo intervento chirurgico, in quanto la lesione riportata dal ricorrente in data 11.11.2016 - consistita in una frattura pluriframmentata con lussazione dell'omero di destra - avrebbe richiesto una diversa tecnica operatoria rispetto a quella in concreto prescelta ed attuata consistita nella sola applicazione di fili metallici di inidonea a garantire un'adeguata stabilità Per_1 dell'arto, mentre sarebbe stato necessario procedere all'applicazioni di placche e viti, tecnica con la quale si sarebbe ottenuta una precoce e migliore riabilitazione dell'arto fratturato. Cont
- che la convenuta si rifiutava di aderire a qualsiasi ipotesi conciliativa.
pagina 2 di 10 Cont Per tali ragioni parte attrice ha chiesto la condanna dell convenuta per il risarcimento dei danni patiti arrecatigli a titolo di ITA, ITR, danno biologico, danno morale ed esistenziale, quantificabile in euro 30.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24/10/2020 l' si è costituita in Controparte_1
giudizio eccependo preliminarmente l'inefficacia degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. e la conseguente inutilizzabilità della ctu, per mancato rispetto del termine perentorio di 90 giorni stabilito dall'art. 8 della Legge 08.03.2017, n. 24
(legge Gelli-Bianco) per intraprendere il giudizio di merito una volta definito il procedimento per atp ex art. 696 bis c.p.c.; in via subordinata ha contestato la domanda attorea sia sull'an che sul quantum debeatur chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria nei propri confronti evidenziando la correttezza dell'operato dei sanitari e l'assenza di alcun comportamento negligente e imprudente imputabile agli stessi.
Disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti al complessivo stato del ruolo e alla richiesta delle parti per consentire il raggiungimento di un accordo transattivo, poi non raggiunto, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata quest'ultima, all'udienza del 5/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi le parti rinunciato.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti di cui infra per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa dell'errata Parte_1 esecuzione dell'intervento chirurgico praticato dai medici dell'Ospedale TO I di . CP_1
Al riguardo occorre premettere che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale.
La fonte dell'obbligo risarcitorio deve individuarsi nel contratto atipico di “spedalità” o assistenza sanitaria, che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente nella struttura stessa, con il contestuale sorgere a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto agli obblighi di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Sez. U., n. 577/2008: «Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione
pagina 3 di 10 del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori»).
Siffatto regime si applica sia per i fatti di inadempimento propri dell'ente, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte imputabili all'operato dei medici dei quali lo stesso si avvale, in applicazione dell'art. 1228 c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari (cfr. Cass.
n. 13066/2004).
La natura contrattuale della responsabilità dell'azienda è ormai pacifica, a prescindere dal carattere privato o pubblico dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez.
Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, sotto tale profilo, con l'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.).
Nel caso in esame, l' risponde secondo i criteri propri Controparte_1
della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio in ordine agli aspetti della ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Da ciò consegue che il danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia per effetto dell'intervento ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; più di recente, Cass. Civ. 12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ. 20.10.2015, n.
21177).
Ancora, in coerente applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017, n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
pagina 4 di 10 Premesso quanto sopra, nella vicenda in esame ha censurato l'operato dei Parte_1 sanitari che lo hanno avuto in cura, in quanto, secondo la prospettazione attorea, i sanitari del P.O.
TO I di avrebbero posto in essere un errato trattamento chirurgico nel trattare la frattura al CP_1 braccio riportata dall'odierno attore nell'incidente occorso. Tale omissione avrebbe comportato danni biologici permanenti e danni morali in capo all'attore.
Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati, l'onere a carico di parte attrice si sostanzia nella prova dell'esistenza del “contatto” con la struttura sanitaria presso cui si è svolto l'intervento chirurgico oggetto del presente giudizio e dei danni subiti, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento del personale sanitario, astrattamente idoneo a porsi come causa di detti danni. Cont Spetta invece alla convenuta fornire la prova liberatoria.
Ciò posto, si ritiene anzitutto che parte attrice abbia adeguatamente fornito la prova del “contatto” con l'ospedale TO I di . Ed invero non è contestato, oltre che documentalmente provato, CP_1 che l'attore il 12.11.2016, si sia affidato al Presidio Ospedaliero di e ai suoi sanitari dove è stato CP_1 sottoposto ad esami di accertamento medico a seguito dei quali è stato sottoposto presso la stessa struttura ad intervento chirurgico.
Quanto all'accertamento della condotta colposa dei sanitari del P. O. TO I di , della CP_1
sussistenza del danno e del relativo nesso causale, va richiamata la relazione tecnica redatta dai CTU dott.ri (medico legale) e dott. (Specialista in Ortopedia e Traumatologia), Persona_2 Persona_3 le cui conclusioni in merito alla responsabilità dell'operato dei sanitari vanno condivise, in quanto basate su accertamenti approfonditi ed uno studio completo, obiettivo e coerente della documentazione medica prodotta.
In particolare, i c.t.u. hanno rilevato profili di responsabilità colposa attribuibili all'
[...]
in quanto la scelta dei sanitari del P.O. TO I di di sottoporre il paziente, odierno CP_1 CP_1 attore, a intervento chirurgico di “Riduzione e osteosintesi con fili di K” non è stata corretta e appropriata alla patologia.
A tal proposito i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato a pag. 21 della relazione depositata il 23.09. 2025 che “Avendo riguardo alla letteratura scientifica, il trattamento più corretto sarebbe consistito nella riduzione cruenta ed un'osteosintesi stabile con placca e viti o l'artroprotesi. Tale tecnica avrebbe consentito una sintesi stabile, una stabilizzazione in tempi più rapidi, una precoce mobilizzazione e un miglior recupero funzionale.”
pagina 5 di 10 Gli ausiliari del Tribunale hanno quindi concluso, affermando che “La scelta chirurgica non idonea ha comportato una errata consolidazione del focolaio di frattura, con necessità di un ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, impedendo di fatto una precoce stabilità, migliore riabilitazione e ripresa funzionale.”
Facendo, dunque, proprie le conclusioni dei nominati C.T.U., in quanto sorrette da ampie considerazioni medico-scientifiche, appaiono dirimenti, in funzione dell'accoglimento della domanda, le seguenti considerazioni.
Sussiste responsabilità ascrivibile al personale sanitario dell' convenuta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1228 c.c. per il fatto colposo posto in essere dal personale medico operante presso il P.O.
TO I di consistente nell'avere praticato un trattamento chirurgico inidoneo. CP_1
Sussiste, altresì, il nesso di causalità materiale tra la condotta dei medici e l'insorgenza dei danni riportati dall'attore tenuto conto che, qualora fossero state diligentemente adottate le condotte doverose, consistenti nel praticare un'osteosintesi stabile con placca e viti o l'artroprotesi, il danno (ridotta capacità di movimento dell'articolazione) non si sarebbe verificato.
Alla luce di quanto precede l deve senz'altro essere dichiarata responsabile ai Controparte_1
sensi dell'art. 1228 c.c. dei danni arrecati a , odierno attore, in seguito all'episodio di Parte_1
malpractice medica oggetto del presente giudizio.
Tanto chiarito con riferimento all'an della responsabilità, occorre esaminare la tipologia e la quantificazione dei danni subiti dall'attore eziologicamente riconducibili alla condotta dei sanitari del
P.O. TO I di . CP_1
Con particolare riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, va ricordato che tale categoria unitaria comprende sia il danno biologico, inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, sia il danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione, come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 Cod. Ass. e come ormai espressamente riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 9196/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 13770/2018, Cass n. 2788/2019 e Cass.
n. 4878/2019).
Tanto il danno biologico quanto il danno morale costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio pagina 6 di 10 dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che, sebbene il danno morale non costituisca duplicazione risarcitoria, tuttavia non può ritenersi in re ipsa, dovendo il danneggiato allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, descrivendo tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 15733/2022;
Cass. n. 26805/2022) ha chiarito che il giudice di merito, nella liquidazione del danno, biologico e morale, deve: a) accertare, caso per caso, la sussistenza di un concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
b) nel caso in cui sia ravvisabile il danno morale, liquidare tale pregiudizio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono entrambe le voci di danno con l'indicazione di un valore monetario complessivo (dato dalla somma di ambedue le voci di danno); c) nel caso in cui non sia ravvisabile il danno morale, nella liquidazione va considerata solamente la voce del danno biologico, da cui va eliminato l'aumento tabellare previsto per il danno morale;
d) nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Al contrario, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.n.24473/2020;
Cass., n.16039/2020; Cass.n.8755/2019), costituisce, invece, duplicazione risarcitoria il congiunto riconoscimento del danno biologico e del c.d. danno esistenziale (così Cass. 27/03/2018, n. 7513: “in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale)".
Venendo al caso in esame, come evidenziato dal collegio peritale il danno biologico causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari del P.O. TO I di , è rappresentato da un deficit CP_1
funzionale (cfr. pag. 22, relazione peritale), che riduce in modo permanente la complessiva integrità fisio- psichica dell'attore danneggiato nella misura del 9% (nove percento).
pagina 7 di 10 Secondo i nominati C.T.U., inoltre, l'attore ha subito un periodo di I.T.A. di gg. 5 e un periodo di
I.T.P. al 50% di gg. 60.
Non avendo l'attore specificamente allegato e provato il pregiudizio morale subito né, tantomeno, circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n.
10912/2018; Cass. n. 28423/2008), la liquidazione del danno sarà pari all'ammontare della sola componente tabellare del danno biologico.
Pertanto, applicando i parametri desumibili dalle tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile aggiornata al 2024 (criteri di liquidazione equitativa riconosciuti parametro ragionevole e condivisibile dalla recente giurisprudenza di legittimità, pari al valore medio) il danno biologico risarcibile ammonta ad euro 20.154,00, tenuto conto della percentuale accertata di I.P. al 9%, del periodo di inabilità temporanea totale (5 giorni), del periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
(60 giorni) e dell'età del danneggiato al momento dei fatti (l'illecito risulta databile nel novembre del
2016 periodo in cui l'attore aveva 54 anni).
Conclusivamente, la domanda va accolta limitatamente alla predetta somma di € 20.154,00.
Dal momento che tale somma costituisce un debito di valore, la stessa, previamente devalutata alla data del fatto (15.11.2016) va progressivamente rivalutata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT;
su ciascun importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi nella misura legale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data all'effettivo saldo sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022
(pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per le fasi di studio, di introduzione, istruttoria e del valore minimo per la fase decisoria, in considerazione della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n.
3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Sono altresì liquidate le spese di lite per il giudizio di AT (RG N 343/2019) senza necessità di esplicita domanda essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale pagina 8 di 10 legata al criterio della soccombenza (Cass. civ. 15492/2019) secondo i parametri medi indicati dai D.M.
n. 55/2014 ratione temporis applicabile al momento della definizione del suddetto procedimento
Con riguardo alla richiesta di distrazione delle spese si rileva che, secondo giurisprudenza a
Sezioni Unite della Suprema Corte, non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio stesso. Essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita, formulando la richiesta di ammissione, esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell'avvocato (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 8561/2021). La richiesta di distrazione delle spese va pertanto considerata come non formulata a fronte della prevalente ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato prodotta in atti.
Le spese di CTU nel presente giudizio e di CTU nel giudizio di AT vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2054/2020 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della CP_1 Parte_1
somma di euro 20.154,00, oltre interessi come riconosciuti in motivazione ed ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta a rifondere all'Erario le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge, nonché le spese del giudizio di AT (RG N 349/2019) liquidate in euro 2.225,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1 decreto, nonché le spese di CTU nel giudizio di AT (RG N 349/2019).
pagina 9 di 10 Così deciso in Siracusa, il 3 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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