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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: ricorso avverso iscrizione d'ufficio alla gestione IAP ex art. 442 c.p.c. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. A. Di Giorgio per procura a margine del ricorso Parte_1
introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Piazza Armerina, Piazza Alcide De
Gasperi n.11;
opponente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
opposto
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi in atti e verbale di udienza del 18.09.2018
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 03.01.2022 parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59420210000151134000, notificato alla ricorrente in data
24/11/2021, per l'omesso pagamento di € 2.659,03 dovuti a titolo di contributi CP_1
concernenti la Gestione Agricola- IAP , per l'anno 2019. Eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, difettandone i relativi presupposti. Instauratosi il
CP_ contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che rilevava di aver provveduto allo sgravio degli importi riportati nell'avviso.
Indi all'udienza odierna a seguito di discussione orale la causa veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad adottare provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso opposto, CP_1
sgravando gli importi ivi pretesi.
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
L' , in seno alle note autorizzate, fa presente di aver disposto la cessazione della posizione IAP CP_1
della ricorrente a decorrere dal 01/01/2007, per tale via ammettendo implicitamente di aver errato nel pretendere gli importi di cui all'opposto avviso di addebito.
CP_ Al riguardo, si ritiene dunque che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenere la totale compensazione in quanto il provvedimento di annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Pertanto, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando l' alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva, fermo restando che il CP_1
comportamento dell' giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' alla rifusione delle spese residue sostenute dall'opponente che liquida in complessivi € 421,5 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 11 marzo 2025.