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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZACCAGNI Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARGIOTTI Controparte_1 C.F._2
SIMONETTA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Controparte_1
RI RP (AV) il 17/09/1978, contraevano matrimonio concordatario in data 25/04/2005 a SAN
pagina 1 di 4 CLEMENTE (RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2005, n. 1, parte II,
Serie A.
Dall'unione dei coniugi nasceva, il 12/11/2009, il figlio Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 5/2/2015.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre e il riconoscimento del diritto di vedere e tenere con sé il minore liberamente, previo accordo con la madre. Il ricorrente chiedeva, altresì, porsi a proprio carico un contributo mensile al mantenimento del figlio di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con versamento integrale dell'assegno unico per il figlio in favore della madre.
La resistente si costituiva in giudizio, nulla opponendo quanto alla pronuncia di divorzio, con affidamento del minore in capo ad entrambi i genitori e diritto del padre di vedere liberamente il figlio, previo accordo con la madre, ma domandava la rideterminazione dell'assegno di mantenimento attualmente corrisposto dal padre a favore del figlio nella maggior somma di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava altresì il riconoscimento integrale in proprio favore dell'assegno unico nonché un assegno divorzile della somma di € 250,00 mensili. Da ultimo, chiedeva porsi a carico del ricorrente il 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie del cane e di occuparsi dello stesso nei periodi di assenza di madre e figlio.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 9/5/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 12/7/2023, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di divorzio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 768/2023, pubblicata il 03/08/2023, il Tribunale di Rimini dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in data
25/04/2005 a SAN CLEMENTE, da e , disponendo Parte_1 Controparte_1 con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze formulate dalle parti, all'udienza del 11/06/2025 i procuratori delle parti rappresentavano l'intervenuto raggiungimento di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 18/06/2025 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo ed insistevano congiuntamente per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. I genitori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di che Per_1 continuerà ad avere stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
pagina 2 di 4
2. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria - quotidiana amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di verrà assunta di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i Per_1 sigg.ri e si terranno reciprocamente e costantemente aggiornati, anche telefonicamente, CP_1 Pt_1 sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di Per_1
3. Il Sig. genitore non collocatario, salvo diversi migliori accordi, potrà vedere e tenere con sé Pt_1
previ accordi anche in base alle esigenze del minore e agli impegni lavorativi dei genitori;
Per_1
4. Il Sig. a titolo di contributo di mantenimento del figlio minorenne, sarà tenuto a versare la Pt_1 somma mensile pari ad € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 del mese, a mezzo bonifico bancario sul conto della madre;
5. le spese straordinarie, intendendosi per queste quelle previste dal Protocollo della Corte di Appello di
Bologna, adottato dal Tribunale di Rimini, previamente concordate e documentate fra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50 %. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante il pagamento. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta e dalla prova dell'avvenuto pagamento;
6. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità Per_1 della stessa in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% con obbligo a carico di entrambi genitori di consegnare la documentazione fiscale necessaria alle detrazioni entro il termine di 15 giorni dalla richiesta;
7. Gli assegni famigliari, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della Sig.ra , in CP_1 virtù della collocazione prevalente del minore presso di sé;
9 I Sigg.ri e sono tenuti a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza;
CP_1 Pt_1
10 I Sigg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco CP_1 Pt_1
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
11 I Sigg.ri e prestano fin da ora reciproco consenso / assenso per l'espatrio autorizzando CP_1 Pt_1 il rilascio e /o rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
12 Le spese e le competenze legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie
pagina 3 di 4 relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del
P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo e dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in SAN CLEMENTE (RN), il 25/04/2005 è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 768/2023, pubblicata il 03/08/2023, il Collegio rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse del figlio e non contrarie all'ordine pubblico;
le predette condizioni appaiono infatti rispondenti agli interessi morali e materiali del minore e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – escludendosi pertanto la necessità e l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione dello stesso.
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, premesso che con sentenza n. 768/2023, pubblicata il 03/08/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a SAN CLEMENTE (RN), in data
25/04/2023 da e , trascritto al n. 1, Parte II, Serie Parte_1 Controparte_1
A dell'anno 2005 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Clemente, dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZACCAGNI Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARGIOTTI Controparte_1 C.F._2
SIMONETTA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Controparte_1
RI RP (AV) il 17/09/1978, contraevano matrimonio concordatario in data 25/04/2005 a SAN
pagina 1 di 4 CLEMENTE (RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2005, n. 1, parte II,
Serie A.
Dall'unione dei coniugi nasceva, il 12/11/2009, il figlio Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 5/2/2015.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre e il riconoscimento del diritto di vedere e tenere con sé il minore liberamente, previo accordo con la madre. Il ricorrente chiedeva, altresì, porsi a proprio carico un contributo mensile al mantenimento del figlio di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con versamento integrale dell'assegno unico per il figlio in favore della madre.
La resistente si costituiva in giudizio, nulla opponendo quanto alla pronuncia di divorzio, con affidamento del minore in capo ad entrambi i genitori e diritto del padre di vedere liberamente il figlio, previo accordo con la madre, ma domandava la rideterminazione dell'assegno di mantenimento attualmente corrisposto dal padre a favore del figlio nella maggior somma di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava altresì il riconoscimento integrale in proprio favore dell'assegno unico nonché un assegno divorzile della somma di € 250,00 mensili. Da ultimo, chiedeva porsi a carico del ricorrente il 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie del cane e di occuparsi dello stesso nei periodi di assenza di madre e figlio.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 9/5/2023, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 12/7/2023, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di divorzio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 768/2023, pubblicata il 03/08/2023, il Tribunale di Rimini dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in data
25/04/2005 a SAN CLEMENTE, da e , disponendo Parte_1 Controparte_1 con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze formulate dalle parti, all'udienza del 11/06/2025 i procuratori delle parti rappresentavano l'intervenuto raggiungimento di un accordo sulle condizioni di divorzio.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 18/06/2025 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo ed insistevano congiuntamente per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. I genitori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di che Per_1 continuerà ad avere stabile dimora e residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
pagina 2 di 4
2. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria - quotidiana amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di verrà assunta di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i Per_1 sigg.ri e si terranno reciprocamente e costantemente aggiornati, anche telefonicamente, CP_1 Pt_1 sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di Per_1
3. Il Sig. genitore non collocatario, salvo diversi migliori accordi, potrà vedere e tenere con sé Pt_1
previ accordi anche in base alle esigenze del minore e agli impegni lavorativi dei genitori;
Per_1
4. Il Sig. a titolo di contributo di mantenimento del figlio minorenne, sarà tenuto a versare la Pt_1 somma mensile pari ad € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 del mese, a mezzo bonifico bancario sul conto della madre;
5. le spese straordinarie, intendendosi per queste quelle previste dal Protocollo della Corte di Appello di
Bologna, adottato dal Tribunale di Rimini, previamente concordate e documentate fra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50 %. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante il pagamento. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta e dalla prova dell'avvenuto pagamento;
6. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità Per_1 della stessa in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% con obbligo a carico di entrambi genitori di consegnare la documentazione fiscale necessaria alle detrazioni entro il termine di 15 giorni dalla richiesta;
7. Gli assegni famigliari, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della Sig.ra , in CP_1 virtù della collocazione prevalente del minore presso di sé;
9 I Sigg.ri e sono tenuti a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza;
CP_1 Pt_1
10 I Sigg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco CP_1 Pt_1
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
11 I Sigg.ri e prestano fin da ora reciproco consenso / assenso per l'espatrio autorizzando CP_1 Pt_1 il rilascio e /o rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
12 Le spese e le competenze legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie
pagina 3 di 4 relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del
P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo e dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in SAN CLEMENTE (RN), il 25/04/2005 è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 768/2023, pubblicata il 03/08/2023, il Collegio rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse del figlio e non contrarie all'ordine pubblico;
le predette condizioni appaiono infatti rispondenti agli interessi morali e materiali del minore e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – escludendosi pertanto la necessità e l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione dello stesso.
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, premesso che con sentenza n. 768/2023, pubblicata il 03/08/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili, conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto a SAN CLEMENTE (RN), in data
25/04/2023 da e , trascritto al n. 1, Parte II, Serie Parte_1 Controparte_1
A dell'anno 2005 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Clemente, dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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