Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 800/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. CATAUDELLA SABRINA, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), CP_1 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. INGIULLA ANNA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 26/11/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.1.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della Parte_1
Biancavilla in data 14.9.2007, matrimonio dal quale era nata una figlia, il Persona_1
12.1.2008. Chiedeva, altresì, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne,
l'assegnazione della casa coniugale nonché di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della prole nella misura di euro 500,00 mensili.
La parte ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia della sentenza di separazione resa da questo Tribunale il 15.1.2019.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e contestando le CP_1
ulteriori pretese della ricorrente. In particolare, chiedeva, quanto al collocamento della figlia minorenne che questo avvenisse in modalità c.d. alternata e, quanto al mantenimento, che ciascun genitore provvedesse direttamente nei periodi di permanenza della figlia presso lo stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 4.6.2024 restava vano il tentativo di conciliazione.
Quindi le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26.11.2024, in quella sede giudice istruttore riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 CP_1
prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione resa da questo Tribunale il 15.1.2019.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Quanto all'affidamento dei figli minori, va disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Ai sensi dell'art. 337ter co. 1 c.c. “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”; alla luce dell'art. 5 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo “Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione”.
Alla luce delle suddette disposizioni normative per quanto attiene l'affidamento dei figli minori la regola generale è nel senso di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori a meno che questo non sia contrario al miglior interesse della prole. È sancito, in particolare, il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con i rispettivi ascendenti. È altresì sancito il diritto ed il dovere dei genitori di crescere, educare e mantenere la prole.
Nella specie non emerge nessuna contro indicazione a che la minore sia affidata ad entrambi i genitori non emergendo criticità di alcun tipo.
Quanto al collocamento della figlia minorenne non sussistono i presupposti per un collocamento alternato e va, quindi, disposto il collocamento della stessa presso la madre, alla quale, di conseguenza, va assegnata la casa coniugale.
Quanto agli incontri tra padre e figlia, ritenuto che quest'ultima ha compiuto il sedicesimo anno di età e che può essere considerata “grande minore”, questi vanno rimessi alle sue libere scelte.
La domanda di mantenimento in favore della prole avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta e, conseguentemente, va rigettata la domanda di mantenimento diretto avanzata da parte resistente.
Ai sensi dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Questo principio è stato meglio declinato dalla Corte di Cassazione “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le
«attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord.,
13 gennaio 2021 n. 303).
Il giudice nel determinare il contributo che il genitore non collocatario deve versare a favore della prole dovrà tenere conto oltre che della capacità reddituale dell'ascendente, delle esigenze del minore sulla base dell'età e dello sviluppo raggiunti.
Nella specie dalla documentazione reddituale versata dal resistente può evincersi come percepisca un reddito medio annuo netto di circa 20.000,00 € annui e che la CP_1
percepisce un reddito medio di circa 10.000, 00 € annui. Parte_1
Ciò posto, tenuto conto delle condizioni reddituali di ciascuno dei genitori e delle esigenze della figlia minorenne va disposto a carico del resiste l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di euro 450,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie. Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status (che non ammette soccombenza) sulle altre reciproche domande meramente accessorie, per compensare tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 800/2024
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Biancavilla tra e , in data 14.9.2007 trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del comune di Biancavilla al n. 78 parte II, Serie A, anno 2007.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento presso la ricorrente e regolamentazione degli incontri con il resistente come in parte motiva;
ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di la CP_1 Parte_1
somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia
; Per_1
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 6.12.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente dott. Massimo Escher