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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 6385/2023 R.G., vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Filomena D'aniello, presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Scafati, alla via Trieste n° 202;
appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Battaglia, presso il cui studio elett.te domicilia sito in Napoli
alla Via Vittoria Colonna n. 14;
appellato
NONCHE'
Controparte_2
appellata contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c. il sig. convenne in giudizio il concessionario della Controparte_1
riscossione e l'ente impositore, innanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Napoli, per impugnare la cartella n. 07120110151572957000, relativa a sanzioni per violazioni al
C.d.S, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedusse la nullità della cartella di pagamento, stante l'omessa notifica della stessa e dei verbali ad essa presupposti, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, nonché
ulteriori vizi formali dell'atto. Chiese, pertanto, al Giudice di Pace adito, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e l'annullamento della cartella esattoriale;
di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di tutti gli atti connessi e consequenziali a quello oggetto di opposizione, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituì l' la quale nell'eccepire la nullità, Parte_1
l'irritualità, l'inammissibilità, la tardività dell'atto introduttivo e l'incompetenza del
Giudice adito, stante la mancata proposizione della preventiva istanza di sgravio,
nonché per l'aver introdotto il giudizio con atto di citazione anziché con ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella impugnata, regolarmente eseguita,
contestò la fondatezza delle avverse deduzioni, deducendo l'inammissibilità
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile, la tardività e l'incompetenza del Giudice adito relativamente ai contestati vizi formali dell'atto impugnato, da far valere entro 20 giorni dalla notifica della cartella con opposizione agli atti esecutivi, e la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative agli atti prodromici. Chiese, pertanto, il rigetto dell'opposizione, la dichiarazione di nullità, irritualità e inammissibilità dell'azione, la dichiarazione di incompetenza del Giudice adito, nonché di dichiarare valido ed efficace il ruolo e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento del credito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La benché regolarmente evocata in giudizio, rimase Controparte_2
contumace.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 31715/2022, depositata il 14.09.2022,
dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione e la propria competenza, accolse la domanda, rilevando la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale successivamente alla rituale notifica della cartella impugnata,
eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. Pertanto, annullò il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento n. 07120110151572957000 e condannò l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario.
Ha proposto tempestivamente appello, con atto regolarmente notificato il
27.02.2023, avverso la predetta sentenza, l' la Parte_1
quale ha ribadito l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, atto non autonomamente impugnabile, stante la regolare notifica della cartella di pagamento e la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., a far valere la prescrizione, anche in ragione della recente pronuncia delle Sezioni Unite,
sentenza n. 26283/2022. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, nonché la revoca della condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' Parte_1
, condannando l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite
[...]
del doppio grado di giudizio. Si è costituito il sig. , il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e ha dedotto la correttezza della sentenza oggetto di gravame. Ha chiesto, pertanto, l'inammissibilità e, in via gradata, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
La benché regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
L'appello è fondato e come tale deve essere accolto.
In via preliminare si dichiara la contumacia della Controparte_2
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dello stesso, osservato che,
ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una
chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021),
ciò che si rinviene nell'atto notificato dall' . Parte_2
Ciò premesso, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig. . CP_1
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è
intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146,
convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata:
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,
per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1,
oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati,
e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione,
come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato
"Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022,
in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992
per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le
Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati)
hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti,
individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni
Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza deve essere riformata. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie l'appello proposto dall' ed in Parte_1
riforma della sentenza n. 31715/2022 del Giudice di Pace di Napoli, dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. ; Controparte_1
b) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 6385/2023 R.G., vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Filomena D'aniello, presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Scafati, alla via Trieste n° 202;
appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Battaglia, presso il cui studio elett.te domicilia sito in Napoli
alla Via Vittoria Colonna n. 14;
appellato
NONCHE'
Controparte_2
appellata contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c. il sig. convenne in giudizio il concessionario della Controparte_1
riscossione e l'ente impositore, innanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Napoli, per impugnare la cartella n. 07120110151572957000, relativa a sanzioni per violazioni al
C.d.S, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedusse la nullità della cartella di pagamento, stante l'omessa notifica della stessa e dei verbali ad essa presupposti, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, nonché
ulteriori vizi formali dell'atto. Chiese, pertanto, al Giudice di Pace adito, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e l'annullamento della cartella esattoriale;
di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di tutti gli atti connessi e consequenziali a quello oggetto di opposizione, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituì l' la quale nell'eccepire la nullità, Parte_1
l'irritualità, l'inammissibilità, la tardività dell'atto introduttivo e l'incompetenza del
Giudice adito, stante la mancata proposizione della preventiva istanza di sgravio,
nonché per l'aver introdotto il giudizio con atto di citazione anziché con ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella impugnata, regolarmente eseguita,
contestò la fondatezza delle avverse deduzioni, deducendo l'inammissibilità
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile, la tardività e l'incompetenza del Giudice adito relativamente ai contestati vizi formali dell'atto impugnato, da far valere entro 20 giorni dalla notifica della cartella con opposizione agli atti esecutivi, e la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative agli atti prodromici. Chiese, pertanto, il rigetto dell'opposizione, la dichiarazione di nullità, irritualità e inammissibilità dell'azione, la dichiarazione di incompetenza del Giudice adito, nonché di dichiarare valido ed efficace il ruolo e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento del credito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La benché regolarmente evocata in giudizio, rimase Controparte_2
contumace.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 31715/2022, depositata il 14.09.2022,
dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione e la propria competenza, accolse la domanda, rilevando la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale successivamente alla rituale notifica della cartella impugnata,
eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. Pertanto, annullò il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento n. 07120110151572957000 e condannò l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario.
Ha proposto tempestivamente appello, con atto regolarmente notificato il
27.02.2023, avverso la predetta sentenza, l' la Parte_1
quale ha ribadito l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, atto non autonomamente impugnabile, stante la regolare notifica della cartella di pagamento e la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., a far valere la prescrizione, anche in ragione della recente pronuncia delle Sezioni Unite,
sentenza n. 26283/2022. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, nonché la revoca della condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' Parte_1
, condannando l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite
[...]
del doppio grado di giudizio. Si è costituito il sig. , il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e ha dedotto la correttezza della sentenza oggetto di gravame. Ha chiesto, pertanto, l'inammissibilità e, in via gradata, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
La benché regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
L'appello è fondato e come tale deve essere accolto.
In via preliminare si dichiara la contumacia della Controparte_2
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dello stesso, osservato che,
ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una
chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021),
ciò che si rinviene nell'atto notificato dall' . Parte_2
Ciò premesso, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig. . CP_1
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è
intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146,
convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata:
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,
per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1,
oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati,
e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione,
come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato
"Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022,
in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992
per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le
Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati)
hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti,
individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni
Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza deve essere riformata. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie l'appello proposto dall' ed in Parte_1
riforma della sentenza n. 31715/2022 del Giudice di Pace di Napoli, dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. ; Controparte_1
b) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone