Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/03/2026, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16016/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16016 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio -OMISSIS-, piazza Giuseppe Mazzini 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa GI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS- il ricorrente presentava richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera F) della Legge 5 febbraio del 1992 n°91.
Tale istanza veniva respinta con il provvedimento indicato in epigrafe “…Vista la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risulta il seguente carico penale: - -OMISSIS- Sentenza del Tribunale in composizione collegiale -OMISSIS- irrevocabile il -OMISSIS- per violenza sessuale art. 609 bis c.p. (commesso il -OMISSIS--OMISSIS-) …vista la nota ministeriale, data -OMISSIS- con la quale è stato comunicato al richiedente e con pec al legale rappresentante, il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis legge 7 agosto n. 241…considerato che non sono stati forniti elementi utili per una definizione favorevole del procedimento in quanto le osservazioni proposte dal legale rappresentante eccepiscono che il richiedente ha ottenuto nel 2018 la riabilitazione dal competente Tribunale con la quale vengono meno gli effetti penali; TENUTO CONTO che anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alle valutazioni del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo ”.
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022 l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per il seguente motivo: Eccesso di potere - difetto di istruttoria – difetto di motivazione - erroneità dei presupposti giusta l’intervenuta ordinanza di riabilitazione n° -OMISSIS- per il fatto di reato commesso.
Si è costituta in giudizio l’amministrazione, con memoria di stile e depositando documentazione.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con istanza del -OMISSIS- l’odierno ricorrente ha domandato la concessione della cittadinanza italiana.
Con provvedimento adottato il -OMISSIS- il Ministero competente ha rigettato la domanda considerato che nei confronti dell’interessato risulta il seguente carico penale: - -OMISSIS- sentenza del Tribunale in composizione collegiale -OMISSIS- irrevocabile il -OMISSIS- per violenza sessuale art. 609 bis c.p. (commesso il -OMISSIS- -OMISSIS-).
Il provvedimento impugnato dà, altresì, riscontro alle osservazioni pervenute da parte dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/90, ritenendole non condivisibili, stante la mancata sussistenza dei requisiti in capo al richiedente per l’ottenimento del beneficio della cittadinanza (fra i quali, la sua affidabilità e compiuta integrazione nel territorio italiano).
Ebbene, in materia di concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità amministrativa in ordine alla valutazione della meritevolezza dell’istante.
Il provvedimento di diniego, quindi, potrebbe essere sindacato dal giudice amministrativo solo nel caso in cui si ravvisasse un difetto di istruttoria ovvero un difetto di motivazione.
Nel caso in esame, tuttavia, l’esito del procedimento ha concluso per il diniego del beneficio in parola sulla scorta di una motivazione completa e esaustiva.
Quanto all’istruttoria compiuta, inoltre, l’Amministrazione ha valutato le osservazioni pervenute da parte ricorrente nel corso del procedimento.
Nella specie, inoltre, in materia di concessione della cittadinanza italiana, l’intervenuta riabilitazione del condannato non vale sic simpliciter a determinare l’accoglimento dell’istanza.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, infatti, tale provvedimento – nel caso di specie peraltro intervenuto in data -OMISSIS- - non assume alcuna portata dirimente, laddove tale circostanza sia stata debitamente tenuta in considerazione dall’Amministrazione, che l’abbia infine ritenuta soccombente rispetto agli altri elementi istruttori raccolti. La stessa, infatti, potrebbe nondimeno valutare sfavorevolmente il “fatto storico” nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo adeguatamente all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, essendo pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale che non appare affetta dai vizi di eccesso di potere denunciati, in quanto volto ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Il provvedimento impugnato, pertanto, appare legittimo e esente dai vizi lamentati.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA BE, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
GI AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AR | RA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.