TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6036
TAR
Decreto cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 e ss. della l. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse fondata, ma ha concentrato la sua decisione su altri motivi.

  • Accolto
    Illegittimità in via propria e derivata dall’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 85/2024; carenza di potere; violazione del principio di proporzionalità e di legalità; violazione dell’art. 1 della l. 689/1981; violazione dell’art. 3, 4 comma 16 della l. 94/2019; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che l'ordinanza sindacale n. 85/2024 è illegittima nella parte in cui individua la sanzione punitiva nella chiusura nella misura fissa di dieci giorni, anziché di cinque. Ha inoltre sottolineato che l'annullamento giurisdizionale dell'ordinanza sindacale n. 85/2024 ha efficacia erga omnes e travolge anche la determinazione impugnata nella parte in cui dispone la chiusura dell'esercizio dal sesto al decimo giorno.

  • Accolto
    Illegittimità dell'Ordinanza Sindacale n. 85/2024

    La Corte ha ritenuto illegittima l'ordinanza sindacale n. 85/2024 nella parte in cui individua la sanzione punitiva nella chiusura nella misura fissa di dieci giorni, anziché di cinque, in quanto tale misura fissa superiore al minimo legale non trova adeguata copertura normativa e viola il principio di legalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6036
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6036
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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