Art. 9.
L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
L'attivita' dell'Istituto si concreta in conferenze, seminari, convegni, corsi di insegnamento di durata non superiore a otto mesi ed in corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.
L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
L'attivita' dell'Istituto si concreta in conferenze, seminari, convegni, corsi di insegnamento di durata non superiore a otto mesi ed in corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.