Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5487 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA la IG.ra , rapp.ta e difesa dall'Avv.Maurizio Albiani, giusta Parte_1
procura in atti;
-Attore-
E
Il , rapp.to e difeso dall'Avv. Annamaria Controparte_1
Romeo, giusta procura in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: azione di impugnazione delibera condominiale ai sensi dell'art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 19.02.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi depositati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra , nella Parte_1 qualità di proprietaria dell'appartamento sito a Sperlonga, 04029 (LT), in Via
Valle, n. 12, facente parte del , lo citava in Controparte_1
giudizio al fine di chiedere la nullità della delibera condominiale del
04.06.2021, oltre che il risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, in
A fondamento della domanda deduceva che ai sensi dell'art. 66 delle disp.
Att. c.c., la statuizione collegiale doveva dirsi nulla per il mancato rispetto del termine di 5 giorni liberi tra la ricezione dell'avviso di convocazione e l'assemblea prevista per il 4.06.2021. Riteneva inoltre che la determina assembleare aveva sostanzialmente impedito i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento (commissionati alla S.r.l. con contratto Parte_2
di appalto del 17.05.2021, e per i quali necessitava la temporanea occupazione di alcune parti comuni del complesso), così da impedirgli di dimorare nello stesso nel periodo estivo e pertanto rendendogli necessaria la locazione di altro immobile, a tal fine.
Sul punto formulava domanda risarcitoria deducendo che a causa dell' illegittimo diniego assembleare non aveva potuto fruire dell' immobile nel periodo estivo con conseguente necessità di sostenere degli esborsi per la locazione di altra unità immobiliare in altro luogo di villegiatura.
Costituitosi, il convenuto contestava ogni addebito sostenendo:
“l'improcedibilità dell'azione e la decadenza da ogni domanda”, per (i) la mancata indicazione della tipologia di invalidità dell'atto che veniva eccepita;
e per (ii) la mancata inclusione nell'istanza di mediazione della richiesta di ristoro dei danni. E, nel merito della pretesa: (iii) la conformità al diritto del termine della convocazione assembleare del 04.06.2021, perché volta a sopperire all'urgente necessità di impedire l'inizio dei lavori, la cui data d'inizio, prevista per il 03.06.2021, era stata comunicata al in CP_1
data 28.05.2021, assumendo la derogabilità del termine in caso di accordo di tutti i soggetti titolari della facoltà di partecipazione;
(iv) l'abuso del diritto per essere l'azione, che indicava da inquadrarsi all'interno del più ampio contenzioso in essere tra la famiglia e l'odierna attrice, iniziato a CP_2
causa di un allagamento di un lastrico solare, infondata e volta, al più, a reagire ai giudizi contro la stessa introdotti;
ed a tale conclusione doveva approdarsi in virtù della circostanza che, sebbene meramente posticipati, i lavori edili oggetto dei provvedimenti assembleare, non erano più stati posti in essere;
(v) l'attinenza della deliberazione rispetto all'oggetto del dibattito, per il quale era stata convocato il consiglio. Svolgeva, inoltre, ulteriori cesure con le quali contestava: (vi) la volontà di porre in essere i lavori al fine di far venire meno lo scopo dell'ATP precedentemente notificato alla IG.ra
[...]
il 14.05.2021, per impedimento delle operazioni peritali da svolgersi;
Pt_1
(vii) la mancata impugnazione della delibera assembleare e pertanto l'avvenuta acquiescenza al deliberato;
(viii) l'inagibilità, non sanata, dell'appartamento dal mese di giugno 2018; (ix) la mancata prova del nesso di causalità tra la mancata eliminazione dei vizi e danno, oltre che del danno stesso. Pertanto chiedeva dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e la decadenza dell'azione e, nel merito, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia del deliberato assembleare, come anche la domanda di accertamento della invalidità dello stesso, per essere indeterminata oltre che infondata, e quella di risarcimento del danno perché inammissibile, improcedibile, non sufficientemente allegata e comunque non oggetto di mediazione. Chiedeva pertanto la condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 96 3° comma, c.p.c., ed alle spese di lite, come per legge.
Istruita la causa, ritenuta di natura documentale, le parti concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi.
La domanda attorea è parzialmente fondata e pertanto va accolta, nei limiti che seguono.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di parte convenuta volta alla dichiarazione di improcedibilità della domanda ovvero di decadenza dell'azione, per tutti i motivi su riportati.
Orbene sia la doglianza che vede la necessità di precisa indicazione della tipologia d'invalidità, sia quella rivolta ad indicare l'assenza, nella istanza di mediazione, della domanda di risarcimento del danno, vanno respinte in quanto infondate sul piano giuridico.
La prima, in quanto è principio consolidato che la qualificazione della domanda sia onere/dovere del giudice che ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda o delle eccezione e di individuarne le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazione delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale, non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019).
In particolare l'attrice ha correttamente specificato le ragioni poste alla base della domanda svolta, e così la sua causa petendi, ritenendo di sollevarla ponendo un criterio alternativo di scelta tra le figure classiche di invalidità
“accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera…relativamente all'unico punto posto all'ordine del giorno”, che ben permettono al giudicante ed al mediatore ( nella fase ante giudizio) di individuare il petitum mediato ed immediato della domanda. Pertanto la censura non può trovare accoglimento.
D'altra parte, riferendosi alla mancata indicazione della domanda di ristoro dei danni nell'istanza di mediazione, deve rilevarsi che anch'essa è da ritenersi non fondata perché la normativa della mediazione, ed in particolare il D.Lgs. n. 28/2010, disciplina le materie con un elenco tassativo non suscettibile di interpretazione estensiva, talché non sono incluse anche quelle conseguenziali ovvero connesse che non siano, anch'esse, espressamente previste, a pena improcedibilità della domanda (conf. Trib. di Roma Sent.
n.8341/2021, Trib. Tivoli Sent. n. 493/2022).
Va ulteriormente rilevato che l'istanza di mediazione, così come formulata, rispetta i requisiti di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs 28/2010, ovvero l'indicazione dell'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, ritenendosi idonea a rappresentare la ragione della contesa, e, pertanto, a sopperire alla condizione di procedibilità dell'azione.
Passando all'esame della domanda di parte attrice, volta all'accertamento ed alla dichiarazione dell'invalidità del deliberato assembleare per essere stato derogato il termine, tra la prima e la seconda assemblea, di cui all'art. 66 Disp.
Att., 3 co, del codice civile, a mente del quale “l'avviso di convocazione sia notificato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'assemblea in prima convocazione”, si evidenzia quanto segue.
È noto che ogni condomino, avendo il diritto di intervenire all'assemblea, deve essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine stabilito dalla legge. E, stante la natura, di regola pattizia, del regolamento condominiale, il termine, non è inderogabile, potendosi, ad esso sostituirsi diversa tempistica, da quella previste dalla legge.
Tali modifiche, però, devono essere già oggetto di pattuizione e non possono dirsi operanti preventivamente lo svolgimento delle operazioni consiliari, legittimamente poste in essere.
Deve pertanto ritenersi priva di pregio la tesi del convenuto che assume la derogabilità del termine in caso di necessità o di urgenza, posta sul presupposto dell'accordo di tutti i condomini, che pur astrattamente ipotizzabile non rasenta il caso de quo ove, invece, un condomino non abbia partecipato all'assemblea e non abbia consentito la cristallizzazione del deliberato prestando acquiescenza al mancato rispetto del termine per la convocazione assembleare.
Neppure è stata dedotta e provata la presenza dell'attrice ad ulteriore assemblea, recante lo stesso oggetto di discussione della precedente, che, in assenza di contestazioni, avrebbe fatto venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, e così condotto alla cessazione della materia del contendere (cfr. Tribunale di Roma, sezione V civile, nella recente sentenza n. 12912 dello scorso 5 settembre 2022).
Pertanto, andrà valutato alla stregua dei criteri indicati dalla giurisprudenza la natura dello stesso, e per essa, la modalità di conteggio che la legge ne fa derivare.
Deve, quindi, dedursi che trattasi di termine, di natura sostanziale, ordinatorio a ritroso, il cui computo sconta il “dies ad quem” (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il “dies a quo” (cfr. Corte di Cassazione,
S.S. U.U., sentenza 1.02.2012, n. 1418, secondo la quale in tema di computo dei termini sia processuali che sostanziali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., e conf. Cassazione civile, Sent.
n.18635/2021).
Sicché, dovendosi tenere l'assemblea, pur in prima convocazione, il 3 Giugno
2021, l'avviso doveva pervenire ai condomini entro il 29 Maggio 2021. Di detta prova della tempestività dell'atto era onerato l'amministratore di condominio che invece nulla ha fornito utilmente in merito, atteso che l' allegato 8 alla comparsa di risposta relativamente ad una convocazione assembleare per il 3/4 giugno del 31.05.2021 non è allegata nemmeno l' avviso di spedizione.
Deve quindi ritenersi fondata la censura di invalidità posta dall'attore in quanto la comunicazione avvenuta, non conformandosi al termine di legge, ha condotto alla mancata partecipazione del condomino all'assemblea, a nulla valendo le controeccezioni volte a sostenere l'urgenza di meglio delimitare l'ambito di operatività – nel rispetto dei diritti degli altri condomini- delle opere edili da eseguirsi nel condominio, né quelle volte a sostenere la prestata acquiescenza al deliberato dalla IG.ra , (cfr. atto di costituzione e Parte_1 risposta pag.8, “Non aver interloquito sul punto comporta la CP_1 prestata acquiescenza a tale capo del deliberato assembleare”).
Resta assorbita ogni questione inerente il merito del deliberato, anche rispetto all'ingerenza dello stesso nei diritti esclusivi del singolo condomine.
Esaminando la domanda di risarcimento del danno per il dedotto impedimento allo svolgimento dei lavori, con conseguente necessità della
IG.ra di sopperire all'inutilizzabilità dell'immobile con spese di Parte_1
locazione di altra dimora, questa deve essere rigettata perché non è stato provato dall'attrice che l'immobile non fosse abitabile o godibile nel periodo estivo, ovvero che i lavori impediti dal deliberato fossero necessari al fine della fruizione dell'immobile.
Infatti, pur potendosi assumere che l'attrice sia stata osteggiata nell'esecuzione dei lavori, da parte del , tale condotta del CP_1
convenuto non può ritenersi provata come causale al prospettato danno, di cui alla fattura n. 31/A del 15.09.2021, in quanto le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la mancata godibilità dell'immobile fosse conseguenza diretta dell'attività di impedimento allo svolgimento dei lavori o che i suddetti lavori fossero necessari per la fruibilità dell' appartamento durante il periodo estivo
Ritenuta pertanto la reciproca soccombenza dell'attore e del convenuto, le spese legali vanno compensate per 2/3 la restante quota seguirà la soccombenza ed è posta a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera assunta dall'assemblea del , il Controparte_1
04.06.2021.
b) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
c) compensa le spese di giudizio tra l'attore ed il convenuto nella misura di
2/3 ponendo la restante quota a carico di parte convenuta, liquidata in €
700,00 per competenze ed € 80,00 per esborsi documentati.
Così deciso.
Latina, 9 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli