Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15438/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15438 del 2022, proposto da
Acea Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente di Governo dell'Ambito Territoriale 2 Lazio Centrale - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NA De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - Arera, Acea Ato 2 S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma del 29 settembre 2022 n. 9 e dell'allegata Relazione “Subentro nella gestione del servizio comunale tutelato di Campagnano di Roma - Valore Residuo della gestione uscente del S.I.I. di Campagnano di Roma inseribile nella tariffa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma” nella parte in cui a pag. 15 della Relazione è stata esclusa la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati perché non approvati dai soggetti competenti (“le grandezze di cui al punto b) dell'art. 29 della deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del VR in quanto le partite pregresse ed i conguagli non risultano ancora approvati dai soggetti competenti ai sensi dello stesso articolo”) e laddove nella delibera si è solamente ritenuto “DI dare mandato alla STO di apportare le eventuali modifiche al Valore Residuo della gestione in oggetto, che dovessero rendersi necessarie a seguito delle verifiche svolte dall'ARERA”;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati, anche laddove non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente di Governo dell'Ambito Territoriale 2 Lazio Centrale - Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa NA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che, con il ricorso introduttivo, Acea Molise S.r.l. ha impugnato la delibera n. 9 del 29 settembre 2022, adottata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma, nella parte in cui veniva esclusa la valorizzazione di partite pregresse e conguagli già quantificati, ma non approvati dai soggetti competenti, ai fini del calcolo del valore residuo della gestione uscente del servizio idrico integrato nel Comune di Campagnano di Roma;
Rilevato che, in data 19 novembre 2025, la medesima parte ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, dando atto che – in esito alla proposizione del ricorso – è stato riconosciuto il valore residuo della gestione uscente e che la società ha ottenuto il relativo pagamento;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della definizione in rito della controversia e delle sopravvenienze dedotte in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RB LL, Presidente FF
NA IO, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IO | MA RB LL |
IL SEGRETARIO