Sentenza 25 settembre 2023
Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03433/2026REG.PROV.COLL.
N. 02343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2343 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 14171/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IN SE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Lazio –Roma n. 14171/2023 che ha respinto il gravame proposto contro il decreto del Presidente della Repubblica prot. n. -OMISSIS- del 12 settembre 2022, recante annullamento in autotutela della cittadinanza concessa all’odierno appellante con provvedimento del 13 novembre 2015.
La fattispecie è, invero, riconducibile alla vicenda – già ripetutamente sottoposta alla Sezione – che ha visto coinvolti moltissimi stranieri ai quali è stata revocata la cittadinanza italiana per effetto del comportamento penalmente rilevante di una funzionaria del Ministero degli Interni, resasi responsabile di accessi non autorizzati al sistema informatizzato di gestione delle pratiche (SICCIT) del Ministero stesso, utilizzando le credenziali di altro funzionario. Più precisamente, secondo quanto risulta dagli atti, la funzionaria in questione ha alterato, dietro compenso, il corso di quasi cento procedimenti di concessione della cittadinanza, definiti con esito positivo pur in carenza dei requisiti per la concessione dello “ status ” di cittadino; ma l’autotutela amministrativa ha colpito anche numerosi soggetti non destinatari di condanna nel procedimento penale, tra cui l’odierno appellante.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame, con atto in data 22 marzo 2024.
All’udienza del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- L’appello va respinto in conformità all’orientamento seguito dalla Sezione in fattispecie sovrapponibili a quella che viene qui in considerazione, al quale si rinvia ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a. (si veda ex multis C.d.S., sez. III, n. 5508/2023 e, più di recente, le nn. 3211 del 14 aprile 2025 e 6262 del 16 luglio 2025).
Si è ritenuto – in estrema sintesi - che l’autotutela sia stata legittimamente esercitata in ragione del deficit istruttorio riscontrabile nelle pratiche trattate dalla funzionaria in questione; questo anche a prescindere dalla mancata prova del coinvolgimento nell’illecito dei singoli richiedenti la concessione e della sussistenza o meno in capo agli stessi dei requisiti per ottenere la cittadinanza, essendo state le pratiche de quibus comunque definite dalla funzionaria infedele.
In tal senso le più recenti sentenze citate che, a loro volta, richiamano precedenti più risalenti della Sezione: “ 6. In tali precedenti, si è evidenziata l’irrilevanza – ove pure comprovata – della estraneità dei beneficiari dei decreti di concessione della cittadinanza illecitamente emessi al procedimento penale coinvolgente la funzionaria dell’Amministrazione che, attraverso la commissione di plurimi reati (per i quali risulta condannata con sentenza oggi passata in giudicato), ha avuto un ruolo determinante nella loro formazione in assenza della necessaria istruttoria circa il possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
In particolare, è stato sottolineato che, una volta acclarata (e non contestata) la circostanza che il decreto emesso a favore dell’odierno appellante sia nominativamente indicato fra quelli per la cui illecita formazione la suddetta dipendente è stata imputata e poi condannata in sede penale, l’illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo senza che possa assumere rilevanza la diretta partecipazione dell’interessato, ovvero la sua inconsapevolezza dell’illecito commesso se del caso attraverso l’intermediazione di terzi; è stato altresì precisato che il deficit istruttorio che connota il provvedimento, come rilevato dall’Amministrazione nel decreto di revoca, non può essere colmato in sede giudiziale attraverso un diretto accertamento da parte del giudice della sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana ” (cfr. C.d.S., sez.III, 14 aprile 2025 n. 3211 e 16 luglio, n. 6262). Così anche la più risalente decisione n. 5508/2022: “ Tali rilievi difensivi appaiono irrilevanti, nella misura in cui, in ogni caso, la pratica dell’interessato è stata illecitamente trattata al di fuori dell’area di competenza della funzionaria infedele, che si è ingerita nella procedura di rilascio del decreto concessorio, utilizzando abusivamente le credenziali della Dirigente dell’area terza (con l’effetto finale di esautorare la stessa competenza dirigenziale), proprio allo scopo di accelerarne la trattazione e di assicurarne, comunque, il buon esito, nel perseguimento di un interesse di carattere esclusivamente privato ”.
2.- Nella fattispecie non è in discussione che il provvedimento di concessione della cittadinanza sia stato coinvolto - unitamente ad ulteriori 500 pratiche - nel procedimento penale celebratosi innanzi al Tribunale di Roma e conclusosi con la condanna della funzionaria infedele, né che la pratica sia stata definita in un tempo inferiore alla media, ritenuto dall’Amministrazione sintomatico della lacunosa istruttoria; sicché, applicando i su riportati principi elaborati dalla Sezione, non può essere esclusa la “rilevanza oggettiva” dell’illegittimità del provvedimento sebbene l’odierno appellante non figuri tra i soggetti condannati.
Nella più recente sentenza n.6262/2025 su richiamata, si è pervenuti a ritenere -rispetto agli arresti precedenti e all’esito di un’ulteriore riflessione- che la rilevanza oggettiva dell’illegittimità del provvedimento originario di concessione della cittadinanza, che giustifica la conferma del successivo provvedimento di autotutela, non può escludere – in assenza di un’accertata responsabilità penale del richiedente - un dovere dell’Amministrazione di riedizione del procedimento, anche in applicazione dei generali principi di personalità della responsabilità, di proporzionalità e tutela dell’affidamento che informano il nostro ordinamento.
3.- L’appello va dunque respinto, ferma restando la regressione del procedimento alla fase istruttoria e il conseguente dovere dell’Amministrazione di riprendere il procedimento stesso a partire da tale fase. Le conclusioni attinte e la natura della pretesa azionata in giudizio suggeriscono di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, fermo restando l’onere di riedizione del procedimento a carico dell’Amministrazione a partire dalla fase istruttoria. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA D'NG, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
IN SE, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IN SE | LA D'NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.