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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 2996/2023 Cont. Lav. vertente:
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della ditta individuale “ ”, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
Rosalba Marmo, in virtù di mandato in atti.
OPPONENTE
E
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, , in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale “ ” adiva il Pt_1
1 Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via cautelare, si chiede che l'Ill.mo
Giudice adito, anche inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato notificato in data 28.04.2023. In via principale, dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. In subordine, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata la sanzione amministrativa, in maniera proporzionale all'effettiva consistenza della infrazione, anche alla luce dei vizi della loro determinazione, come evidenziati in narrativa e alla luce del DL Lavoro pubblicato in GU n. 103 del 04 maggio 2023. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A (4%) e I.V.A.
(22%) come per legge, con distrazione.
Si costituiva l che concludeva: via preliminare concedere un CP_1
rinvio di 60 giorni per consentire alla ricorrente di valutare l'adesione al pagamento della sanzione rideterminata allegata alla presente memoria;
in caso di mancata adesione, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso e per l'effetto rigettarlo;
in via gradata, in caso di parziale accoglimento dell'avverso ricorso, chiede condannarsi la ricorrente al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
2 In data 28.04.2023 l'opponente si vedeva notificare, a mezzo posta, Ordinanza-ingiunzione n. OI-000995507, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale ”, Pt_1
per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83, convertito il L.
638/83 e ss.mm.ii. A monte della sanzione amministrativa, così come ingiunta con l'ordinanza impugnata, vi sarebbe un atto di accertamento prot. n. .7202.26/04/2018.0101824 del CP_1
09.05.2018
In particolare, l'opponente lamentava la prescrizione e decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 l. 689/81e
l'illogicità nella determinazione della sanzione amministrativa irrogata. violazione dell'art. 11, l. 689/1981- violazione circolare ministero del lavoro n. 121/1988.
L' resisteva alla domanda di parte opposta sostenendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici e l'infondatezza della eccezione di decadenza.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia stata tempestivamente contestata al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che
“l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
3 A detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in esame CP_1
la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone: “Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse:
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 c.p.. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
4 1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura
5 ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sulla scorta di autorevole giurisprudenza di merito, sostiene l' che nella specie ai sensi del D.Lgs. 15.01.2016, il termine CP_1
di 90 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Si ritiene, tuttavia, che tale tesi non possa essere condivisa.
Come si può comprende, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto ragionevole, in tali casi, che, come sostenuto CP_1
dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull . CP_1
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
L' atto di accertamento, infatti, pur se relativo ad illeciti commessi i prima della depenalizzazione, è stato formato nel 2018
(09.05.2018 ed è relativo al pagamento delle quote a carico relative al periodo giugno, luglio e agosto 2016) vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 08/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era abbondantemente spirato.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante
6 giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui
“il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui
è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio sentenza 04.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile sentenza 19.02.2021 n. 4523).
Orbene, anche a tal proposito, la giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame.
L' , infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso CP_1
dall'opponente prima della notifica degli atti prodromici, però ha provveduto a contestare l'illecito solo con l'atto di accertamento notificato il 09.05.2018.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l.
689/1981 decorresse dall'entrata in vigore del D.Lgs. 08/2016
(entrato in vigore il 6.2.2016). Poiché è evidente che detto termine non sia stato rispettato, deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa.
7 La novità e la controvertibilità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000995507.
2) Compensa le spese di lite.
Salerno, 14/02/2024
Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati
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