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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 20179 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. RT ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa DA TT GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 20179/2023 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Gaetini Laura e dell'avv. Irenze Giulia in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Tizzani RT in forza di procura speciale in Controparte_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 15.10.25):
1. AFFIDARE i figli minori e con regime di affido condiviso ai Per_1 Persona_2 genitori, ma con espressa delega alla ricorrente della responsabilità genitoriale in materia di scelte relative a:
- Autorizzazioni alle gite scolastiche di e a proprie spese Per_1 Per_2
- Vacanze con la madre all'estero previa tempestiva comunicazione al padre del luogo di permanenza estiva dei minori e del relativo periodo, con facoltà di recupero dei giorni di visita paterni non goduti
- Autorizzazioni all'espatrio in Francia per sciare e per la frequentazione da parte di
di campi Skating in Francia a spese della madre Per_1
- Autorizzazione all'iscrizione dei minori all'Estate ragazzi a spese della madre e previa comunicazione al padre del centro estivo prescelto e dei periodi estivi di frequenza - Autorizzazione all'iscrizione e alla frequentazione di attività sportiva scelta dai figli a spese di Parte_1
- Autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e delle carte di identità valide per l'espatrio relative ai figli minori anche senza il consenso paterno, ma previa comunicazione dei luoghi e dei periodi di permanenza estera dei figli
2. CONFERMARE la collocazione prevalente e la residenza anagrafica dei minori e Per_1
presso la madre con la quale convivono nella casa familiare sita in Persona_2 Collegno, Via Almese n. 52;
3. DISPORRE, quanto ai tempi di permanenza presso il padre del minore , che Per_1 essi siano rimessi alle libere determinazioni di , in considerazione del percorso Per_1 effettuato e delle risultanze delle relazioni in atti, nonché in considerazione dell'età anagrafica del minore (14 anni), senza forzature o rigide predeterminazioni esterne come previsto dalle stesse relazioni;
quanto ai tempi di permanenza presso il padre della minore DISPORRE che Per_2 questi avvengano tutte le settimane, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a dopo cena, in ogni caso senza pernotto a Giaveno stante il disagio più volte espresso dalla minore di dimorare con il padre presso l'abitazione della nonna paterna che vive nel medesimo immobile del padre;
DISPORRE altresì che, allo stato e fino alla soluzione delle difficoltà in essere, così come emerse ed evidenziate nelle relazioni agli atti, non siano previsti pernotti anche in corrispondenza dei periodi di vacanza scolastica dei minori.
4. DISPORRE che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla Per_2 ricorrente, la somma mensile di € 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
i genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie per i figli, quali le spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche mentre le spese ludico ricreative e sportive saranno a carico della madre nella ragione del 100% in conseguenza alle autorizzazioni richieste supra;
5. CONFERMARE ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare sita in Collegno, Via Almese n. 52 di proprietà piena ed esclusiva della ricorrente alla Sig.ra
, che ivi convive unitamente ai figli minori;
Parte_1
6. CONFERMARE la presa in carico dei Servizi Sociali ed il percorso di con Persona_2 la dottoressa Laura Battezzato della Struttura Semplice di psicologia dell'età evolutiva TO3.
ISTANZE ISTRUTTORIE
7. DISPORRE ai sensi degli artt. 473-bis.25 consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle dinamiche familiari che contraddistinguono il nucleo, della capacità genitoriale delle parti, delle caratteristiche personologiche delle parti, al fine di valutare quale possa essere l'evoluzione futura delle relazioni dei minori e nel contesto Per_1 Persona_2 materno e paterno, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la possibilità che la relazione del minore con ciascuno dei genitori si sviluppi in modo da favorirne una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale, con facoltà di formulare specifiche proposte di calendarizzazione dei tempi di permanenza in relazione alle circostanze del caso di specie, all'età e al vissuto emotivo dei minori e alle eventuali lacune/carenze genitoriali
8. AUTORIZZARE il deposito in cancelleria, secondo i dettami di cui all'art. 13 del Decreto n° 44 del 2011, recante regole tecniche per l'adozione del processo civile e penale telematico, del file audio conferenti le registrazioni delle conversazioni come meglio ri-trascritte nella denuncia del 19 ottobre 2023 qui prodotta sub DOC 6
9. ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al convenuto l'esibizione in Controparte_1 giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 500,00 a 3000,00 € e dall'inadempimento all'ordine di esibizione potranno essere desunti argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.:
- dell'estratto conto relativo al primo trimestre 2024 del conto corrente Banca Sella ITxxxxxxxxxx8940 intestato al Sig. ; Per_2
- dell'altro conto corrente personale singolarmente intestato al sig. n. Per_2 49E5585708943 da cui proviene il giroconto da 2970,00 € del 21 novembre 2022;
- dell'estratto conto delle carte di credito, carte bancomat, carte prepagate intestate al Sig.
con movimentazione degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; Controparte_1
- di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
10. Acquisire il fascicolo penale n. 2023/022639 RGNR Dott.ssa aperto in conseguenza CP_2 alla denuncia querela del 25.10.2023
11. Ammettere la prova per testi sulla circostanza di seguito capitolata: a) vero che in data 15 novembre 2023, all'uscita dalla scuola primaria “Felice Geninatti Crich ex Marconi” sita in Collegno, via Arturo Bendini N. 40 alcun contatto fisico e alcun “strattonamento” è stato posto in essere dalla Sig.ra ai danni della Sig.ra , Parte_1 Parte_2 nonna paterna della minore ? (Testi: ; ) Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
Si indicano a testi: - , residente in [...]; - Testimone_1 Testimone_2
, residente in [...], piazza Pablo Neruda n. 3.
[...]
- Con vittoria di spese, diritti, onorari oltre ad IVA e C.P.A e come Controparte_3 per legge, anche valutando ai sensi dell'articolo 473-bis.18 cpc l'incompleta e parziale produzione documentale avversaria ai sensi degli artt. 116, 2° comma, 91 e 92 c.p.c”
Per parte resistente (come da foglio di PC in data 15.10.25);
“Piaccia al Giudice Ill.mo, reiectis contrariis, preso atto dell'attività svolta
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione in giudizio dei contratti di locazione Pt_1 relativi agli immobili dei quali è proprietaria;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione della documentazione relativa ai Pt_1 proventi percepiti dalla carica di consigliere della società cooperativa edilizia Giuseppe Di Vittorio e delle cariche di consigliere e vicepresidente della società cooperativa San Pancrazio nonché agli utili delle altre società;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione in giudizio di tutti i conti correnti Pt_1 e/o conti titoli anche cointestati in essere con decorrenza dagli ultimi tre anni;
- non ammettere, in quanto non giustificata, la richiesta produzione del supporto informatico sul quale sarebbero registrate le conversazioni.
Nel merito
- Dato atto del contenuto di tutte le Relazioni acquisiste nella procedura, respingere per le domande ed istanze tutte formulate dalla controparte in quanto infondate confermando l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli;
- in merito ai modi ed ai tempi di frequentazione genitori/figli, il Resistente disporre la liberalizzazione di quelli con confermando le prescrizioni di cui al Decreto n. 1615/2020 Per_2 del 23/09/2020 e mantenendo il monitoraggio/vigilanza sino a quando ritenuto necessario mentre per quanto concerne , assecondando le volontà del minore;
Per_1
– con vittoria di spese di giudizio, oltre 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%”
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023 ha chiesto la Parte_1 modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 21.9.2020 limitatamente al regime di affidamento dei figli minori, e e alla regolamentazione delle visite paterne. In Per_1 Per_2 particolare, la stessa ha chiesto, in via principale, l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé dei figli e la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori, quanto a , nel rispetto del Per_1 vissuto emotivo e dei bisogni espressi dal ragazzo e, quanto ad secondo il calendario Per_2 indicato in ricorso. In subordine, ha domandato l'affidamento esclusivo dei figli con espressa delega a sé della responsabilità genitoriale in materia di scelte mediche e sanitarie.
Con memoria difensiva depositata in data 3.5.2024 si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto della domanda avversaria di modifica del regime di affidamento
[...] dei figli e, quanto al regime di visita genitori-figli, si è riservato di assumere conclusioni definitive all'esito del chiesto approfondimento peritale e, in difetto, ha domandato la conferma del regime stabilito dal decreto del 2020.
Le parti sono state sentite all'udienza del 3.6.2024, all'esito della quale, con ordinanza ex art. 473bis 22, è stata disposta l'immediata attivazione degli incontri padre-figli in luogo neutro o almeno alla presenza di personale educativo, la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali, è stata riservata al prosieguo ogni determinazione sulla richiesta di CTU e sono state, invece, respinte le restanti istanze istruttorie. È stata, quindi, fissata la successiva udienza per disamina delle relazioni psico-sociali.
Nelle more il PM ha trasmesso gli atti relativi al proc. pen. RGNR 22639/23 e sono state acquisite le relazioni dei Servizi territoriali.
All'udienza del 10.2.2025 sono state nuovamente sentite le parti e all'esito, con ordinanza del 17.2.2025, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico psico-sociale e l'acquisizione di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi ed è stata fissata udienza per ulteriori determinazioni giudiziali / precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
Acquisite le ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio evidenzia che non si è ritenuto di procedere all'ascolto del minore , ultra-dodicenne, perché, come già evidenziato dal Giudice Relatore con Per_1 l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, è incontestato che tra padre e figlio i rapporti siano da tempo assenti, essendosi la relazione fra i due gravemente deteriorata dall'autunno del 2023, e lo stesso resistente ha peraltro concluso in punto regime di visita padre-figlio, chiedendo che sia assecondata la volontà del minore, ciò che coincide con la richiesta formulata dalla ricorrente.
E ancora, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, se ne ribadisce l'inammissibilità per i motivi già espressi dal Giudice Relatore con ordinanze in data 3.6.2024 e in data 17.2.2025 che in questa sede si condividono e richiamano integralmente. La ricorrente, con il ricorso, ha domandato l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé dei figli minori o in subordine il loro affidamento esclusivo con espressa delega ad assumere le decisioni in materia sanitaria. In sede di precisazione delle conclusioni, poi, la ricorrente ha parzialmente modificato la domanda originaria, instando per l'affidamento condiviso dei minori salva espressa delega a sè della responsabilità genitoriale in materia di scelte relative ad autorizzazioni alle gite scolastiche, all'iscrizione ai centri estivi, alle attività sportive e in materia di rilascio/rinnovo del passaporto e vacanze all'estero.
La ha motivato la domanda con l'atteggiamento ostruzionistico del resistente e le Pt_1 conseguenti situazioni di paralisi venutesi a creare nell'effettuazione delle scelte nell'interesse dei figli nonché con l'allegazione dell'inadempimento del all'obbligo genitoriale di Per_2 mantenimento della prole.
A tale domanda si è opposto il resistente, da un canto lamentando di non essere coinvolto nelle decisioni da assumere nell'interesse dei figli ma di esserne informato solo a decisioni già prese dalla controparte e comunque contestando di non aver prestato il consenso per le attività dei figli laddove necessario, dall'altro allegando di avere attraversato un momento di difficoltà economica che gli ha reso difficile l'adempimento dell'obbligo di mantenimento della prole ma di aver poi provveduto nel mese di aprile 2024 a saldare gli arretrati maturati e di essere intenzionato a corrispondere regolarmente il mantenimento futuro.
Così brevemente riassunti i termini del contendere, preme, anzitutto, evidenziare come la soluzione richiesta dalla ricorrente all'ultima udienza di mantenere l'affidamento condiviso della prole salva l'attribuzione a sè della facoltà di assumere in via autonoma le decisioni in materia di autorizzazioni a gite scolastiche, iscrizione ai centri estivi, attività sportive, rilascio/rinnovo del passaporto e vacanze all'estero, contraddica di fatto il regime della bigenitorialità e si risolva nella sostanza in una domanda di affidamento esclusivo rafforzato, pur limitata ad alcuni ambiti.
Ciò posto, la domanda della ricorrente non è ritenuta accoglibile per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve darsi atto che, in occasione dell'ultima udienza, la ricorrente ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un'intesa sull'attività sciistica dei figli in Francia. Inoltre, sempre in detta sede, il resistente ha rilasciato espressamente il proprio consenso sia al rilascio del passaporto per sia alle gite scolastiche dei figli (v. verbale d'udienza 15.10.25). Per_2
Venendo all'esame dei motivi addotti dalla a fondamento della domanda, la stessa Pt_1 ha denunciato una serie di episodi in cui il resistente avrebbe ostacolato il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, rifiutando di prestare il consenso alle autorizzazioni da lei richieste per lo svolgimento delle più varie attività nell'interesse dei figli, rimarcandone la pretestuosità vieppiù a fronte dell'impegno da lei assunto di sopportarne per intero i costi.
Si tratta, tuttavia, di episodi dei quali, alcuni, risalgono al periodo antecedente al decreto del 21 settembre 2020 e, perciò, irrilevanti ai fini della presente decisione (cfr. doc. 5 attoreo;
si vedano le e-mail risalenti ai mesi di luglio e agosto 2020 sub doc. 10 attoreo;
cfr. doc 11 parte resistente), altri, invece, sono insufficienti a dimostrare l'allegato atteggiamento ostruzionistico ed emulativo del resistente, essendo piuttosto testimonianza dell'elevata conflittualità fra le parti, alimentata anche dal percepirsi il come genitore non realmente coinvolto nell'assunzione delle Per_2 decisioni per i figli ma interpellato solo per la firma dei consensi a scelte già compiute dalla controparte;
un sentire, quello del , che può essere, in effetti, talvolta, ingenerato dalle Per_2 modalità con cui le richieste gli vengono inoltrate (si vedano le richieste di consenso per la gita scolastica e lo stage in Irlanda di prodotte sub docc. 29-30 attorei). Per_1
Non vi è prova, peraltro, che si siano determinate delle insuperate situazioni di stallo decisionale e che esse abbiano causato pregiudizio ai minori, salvo l'episodio documentato dallo scambio e-mail prodotto dalla sub doc. 10 relativo alla valutazione logopedica per Pt_1 Per_1 da cui sarebbe derivato un incontestato ritardo nella certificazione della diagnosi di DSA per il minore (cfr. doc. 11 attoreo), diagnosi che è notoriamente rilevante per i minori anche ai fini scolastici.
L'unicità di detto episodio e la sua risalenza nel tempo (2021) non appare, tuttavia, sufficiente a giustificare la domanda di affido monogenitoriale formulata dalla ricorrente, evidenziato che, quanto al progetto “specialmente tu” (cfr. docc.
1-2 parte resistente) ed alla consulenza psicologica del dr. a favore del figlio , non è provato che, in questi casi, Per_3 Per_1 i consensi siano stati rilasciati dal in ritardo. Per_2
Dev'essere poi evidenziato che il procedimento penale RGNR 22639/23 scaturito della denuncia/querela sporta dalla nei confronti del resistente in data 19.10.2023 (integrata da Pt_1 una successiva querela sporta nel marzo 2024 con cui ha la denunciato anche episodi di Pt_1 svilimento commessi dalla nonna paterna, sig.ra ), è stato archiviato, in Parte_2 relazione ai reati di cui agli artt. 570 e 572 cp, dal GIP di Torino con ordinanza del 6.2.2025, essendone invece disposta la prosecuzione in relazione alla sola fattispecie delittuosa di cui all'art. 570bis cp (cfr. ordinanza GIP dep. dal resistente il 7.2.25). Anche in sede penale è stata rilevata, fra l'altro, l'esistenza di un'accesa ostilità fra gli ex conviventi con ripercussioni sulla gestione dei figli ma è stata esclusa la configurabilità del reato di maltrattamenti ai danni della persona offesa, essendo emersa, piuttosto, “una modalità aggressiva di rapportarsi […] ascrivibile però ad entrambi i protagonisti” (così in motivazione ord. GIP 6.2.25).
Inoltre, dall'osservazione condotta a cura dei Servizi Psico-Sociali è emerso come il abbia cambiato atteggiamento nel tempo e, se dapprima le sue posizioni sono apparse Per_2 rigide ed impermeabili, in seguito si è affidato agli operatori, ha partecipato al gruppo di parola per genitori separati, ricevendone sostegno, ha attenuato gli atteggiamenti di polemica iniziali e, più in generale, è risultato meno intransigente rispetto a certe modalità di esprimersi (v. rel. SS 14.11.24 e rel. NPI 3.2.25).
Pur non avendo ancora dimostrato -secondo la valutazione del Servizio di NPI/Psicologia (v. rel. 3.2.25)- una piena consapevolezza delle proprie responsabilità rispetto all'allontanamento e alla chiusura del figlio nei propri confronti, va certamente valorizzato il cambio di Per_1 atteggiamento del che si è mostrato nel tempo più accondiscendente e disponibile Per_2 all'ascolto (v. rel. SS 18.6.25 e 9.10.25); cambiamento che la invece, ha mostrato di far Pt_1 fatica a riconoscere (v. rel. SS 9.10.25).
Va poi aggiunto che di recente le parti hanno avviato il percorso di mediazione familiare, avendo condiviso la necessità di risolvere le criticità comunicative esistenti tra loro per il benessere dei figli (v. rel. educativa 2.10.25; rel. SS 9.10.25). Si tratta questo di un segnale senz'altro positivo nella direzione di un auspicato, radicale, mutamento del modo delle parti di rapportarsi fra loro come genitori e si confida che l'intrapreso percorso di mediazione familiare possa aiutarle a recuperare un dialogo e ad allentare le tensioni dovute a sentimenti di reciproca sfiducia a beneficio dei figli e del rapporto con essi.
È indubbio, infatti, che un'attenuazione della conflittualità genitoriale non potrà che favorire il consolidamento della relazione, già positiva, del con la figlia e, altresì, giovare Per_2 Per_2 ad un futuro riavvicinamento di al padre con il quale già di recente vi è stata una ripresa Per_1 dei contatti telefonici, come dato atto nell'ultima relazione educativa.
Si rileva, sotto altro profilo, che il resistente non ha contestato di aver omesso per più di un anno il pagamento del contributo al mantenimento della prole ma ha motivato l'omissione con sopraggiunte difficoltà economiche che gli hanno reso difficile l'adempimento, deducendo altresì di aver comunque provveduto a saldare nell'aprile 2024 la morosità maturata, circostanza confermata dalla stessa ricorrente (v. verbale d'udienza 3.6.24).
Vero è che la ricorrente all'udienza del 3.6.2024 ha lamentato il perdurare dell'inadempimento del ancora nei primi mesi del 2024, ma ciò non è ritenuto sufficiente Per_2 a giustificare la deroga al principio di bigenitorialità, tenuto conto sia della vicinanza temporale del precedente periodo di difficoltà economica allegato dal , difficoltà economica emersa e Per_2 rilevata anche in sede penale come dato atto dal PM nella richiesta di archiviazione del 22.4.24 e dal GIP di Torino nell'ordinanza del 6.2.25, sia dell'essersi il resistente adoperato nell'aprile 2024 per saldare le morosità maturate fino a dicembre 2023.
Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che debba in questa sede confermarsi il regime di affidamento condiviso della prole già disposto con il decreto del 21.9.20, non sussistendo i presupposti per derogarvi e per accogliere la domanda della ricorrente che si pone, peraltro, in direzione contraria rispetto alle finalità del percorso di mediazione familiare di recente avviato dalle parti.
Appare opportuno, nel superiore interesse dei minori, al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, che la responsabilità genitoriale possa essere esercitata disgiuntamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, in conformità alla richiesta formulata dal resistente. Entro questi soli limiti viene modificata la previsione del decreto del 21.9.2020 in punto affidamento della prole.
Passando ora ad esaminare la domanda di modifica del regime di visita padre-figli, si osserva quanto segue.
In relazione a , già si è detto che la relazione con il padre si è gravemente Per_1 deteriorata a partire dall'autunno 2023 e segnatamente all'indomani della mancata partecipazione del alla cresima del figlio, circostanza che ha causato una profonda sofferenza nel ragazzo Per_2 e ha determinato una radicale frattura nel rapporto con il genitore. Da quel momento ha Per_1 mostrato una totale chiusura nei confronti del padre che ha rifiuto di incontrare anche in luogo neutro. Le visite protette, dapprima dilazionate, sono state definitivamente interrotte, essendosi reso evidente agli operatori psico-sociali come la programmazione di detti incontri, vissuti come forzature da parte di , abbia causato nel ragazzo un profondo malessere e abbia determinato Per_1 una sua posizione di maggior irrigidimento e chiusura. La rete degli operatori coinvolti ha, quindi, condiviso l'opportunità dell'interruzione degli incontri in luogo neutro, che dal mese di giugno scorso non sono stati più calendarizzati, ritenendo preferibile lasciare al ragazzo tempo per rielaborare le vicende passate, anche col supporto del suo terapeuta privato (dr. , individuato Per_3 come la figura più indicata ad accompagnare il minore nel percorso di consapevolezza e di valorizzazione della doppia genitorialità (v. rel. SS 18.6.25; rel. NPI/Psicologia 10.10.25). Tale decisione è stata condivisa coi genitori ed accettata dagli stessi. In particolare, il , Per_2 nonostante il timore di perdere l'occasione di riallacciare i rapporti con il figlio, ha espresso la volontà di evitargli una condizione di costrizione e sofferenza. In linea con tale posizione sono le conclusioni finali rassegnate dal , che ha chiesto in punto regolamentazione delle visite di Per_2 assecondare la volontà di . Per_1
Per quanto riguarda, invece, la minore l'osservazione condotta dai Servizi Per_2 territoriali ha dato rimando di una relazione padre-figlia molto positiva. Fin da subito la bambina ha mostrato di incontrare volentieri il genitore e, a parte qualche momento di esitazione, è stata la stessa a rappresentare la volontà di trascorrere più tempo con il papà. Nell'ultimo periodo il Per_2 rapporto tra padre e figlia si è ulteriormente consolidato e nel mese di settembre scorso ha Per_2 finanche affermato che il più bel regalo ricevuto per il compleanno è stato quello di aver condiviso il pomeriggio con il genitore. Inoltre, negli ultimi mesi è stato osservato anche un aumento della ricerca di contatto fisico da parte della minore nei confronti del padre, con la richiesta sempre più frequente di essere presa in braccio nei momenti di congedo (v. rel. educativa 2.10.25).
A fronte dell'andamento regolare e positivo degli incontri padre-figlia, gli operatori sociali hanno ritenuto raggiunte le condizioni per la liberalizzazione delle visite (v. rel. educativa cit.). È emerso, tuttavia, che abbia espresso un certo disagio rispetto alla ripresa della Per_2 frequentazione dell'abitazione paterna percepito come luogo in cui potrebbe incontrare i familiari paterni (nonna e zii paterni) e causa, pertanto, di preoccupazione e tensione per la bambina per il riattivarsi di ricordi negativi legati ad episodi conflittuali fra gli adulti cui la stessa è stata esposta.
A tal proposito il Servizio di NPI/Psicologia ha rilevato come non sia stato (ancora) previsto un lavoro di supporto da parte dei Servizi per il riavvicinamento al contesto familiare paterno e ha rimarcato l'importanza di garantire una gradualità per scongiurare il rischio di invalidare i risultati importanti ottenuti e “il desiderio, autentico, evidente in di avere una relazione positiva con Per_2 il papà” (v. rel. NPI del 10.10.2025).
In considerazione dell'indicazione proveniente dal Servizio di NPI/Psicologia e in continuità rispetto a quanto già stabilito con ordinanza del Giudice Relatore del 17.2.2025, si ritiene opportuno che la minore venga accompagnata dai Servizi nella ripresa della frequentazione dell'abitazione paterna mediante l'ausilio della figura educativa che possa svolgere una funzione, al contempo, di rassicurazione e di supporto per la minore, dando altresì corso ad ogni altro più utile intervento o percorso di sostegno a tal fine.
Si dà incarico, pertanto, ai Servizi di territorio di procedere nella direzione di una completa liberalizzazione delle visite padre-figlia con modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori, da attuarsi in un arco temporale di massima, indicativamente, di due/tre mesi, fatte salve controindicazioni per il benessere della minore, e prevedendo quanto prima che almeno un incontro settimanale padre-figlia avvenga presso la casa paterna alla presenza di personale educativo con funzione di supporto alla bambina, così da accompagnarla verso la ripresa della frequentazione dell'ambiente paterno. Una volta che gli incontri padre-figlia saranno completamente liberalizzati, gli stessi potranno proseguire secondo il calendario già stabilito con decreto del 21.9.2020, attesi i rimandi positivi sin qui avuti circa il rapporto tra e il padre. Per_2
È disposta, quindi, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali (SS e ) per la continuazione dell'attività di monitoraggio sui CP_4 minori e sull'andamento delle visite padre-figlia e per fornire ai genitori e ai minori medesimi ogni più utile intervento di supporto (educativo, psicologico e genitoriale) fin quando stimato necessario o opportuno dagli operatori incaricati.
Quanto al profilo economico, si evidenzia che nessuna delle parti ha formulato una richiesta di modifica del contributo stabilito a carico del resistente con il decreto del 21.9.2020 (pari, cioè, a complessivi E. 350/mese oltre al 50% delle spese straordinarie), salvo solo la ricorrente avere esplicitato, in sede di precisazione delle conclusioni, la disponibilità a farsi carico del 100% delle spese ludico-ricreative e sportive dei figli “in conseguenze alle autorizzazioni richieste”.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, in ragione del mancato accoglimento della domanda attorea di modifica del regime di affidamento della prole e in difetto di qualsivoglia istanza di revisione svolta sul punto dal resistente, non vi siano ragioni per modificare le statuizioni economiche del decreto del 21.9.2020 che, pertanto, debbono essere integralmente confermate.
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerata la soccombenza della ricorrente sulla sola domanda di modifica del regime di affidamento, la reciproca soccombenza delle parti in punto regime di visita padre-figlia e la conforme conclusione delle parti, invece, in punto visite padre-figlio, le spese di lite sono poste a carico della Pt_1 nella misura di 1/3 mentre sono compensate per i restanti 2/3.
Le spese di giudizio sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto del ridotto numero di questioni di fatto e di diritto trattate, della natura dell'attività istruttoria (solo documentale) e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita e, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Torino il 21.9.2020, così provvede:
Respinge la domanda di modifica del regime di affidamento proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, conferma il regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
Dispone che i genitori possano esercitare, anche disgiuntamente, la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli;
Dispone che le visite tra ed il padre avvengano secondo il gradimento del minore;
Per_1
Incarica i Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) di procedere nella direzione di una completa liberalizzazione delle visite padre-figlia con modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori, da attuarsi in un arco temporale di massima, indicativamente, di due/tre mesi, fatte salve controindicazioni per il benessere della minore e prevedendo quanto prima che almeno un Per_2 incontro settimanale padre-figlia avvenga presso la casa paterna alla presenza di personale educativo con funzione di supporto alla bambina;
Dispone che, una volta che gli incontri padre-figlia saranno completamente liberalizzati, gli stessi proseguano secondo il calendario già stabilito con decreto del 21.9.2020 cui si rinvia;
Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali (SS e ) per la continuazione dell'attività di monitoraggio sui minori e sull'andamento CP_4 delle visite padre-figlia e per fornire ai genitori e ai minori stessi ogni più utile intervento di supporto (educativo, psicologico e genitoriale), anche inteso a favorire una serena ripresa della frequentazione dell'ambiente paterno da parte di fin quando stimato necessario o opportuno Per_2 dagli operatori incaricati;
Conferma, per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza, le statuizioni del decreto emesso dal Tribunale di Torino il 21.9.2020;
Dichiara le spese di lite compensate per 2/3;
Dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rifondere a favore del resistente il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi E.
1.269 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e ) per il CP_4 tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TT RT ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. RT ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa DA TT GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 20179/2023 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Gaetini Laura e dell'avv. Irenze Giulia in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Tizzani RT in forza di procura speciale in Controparte_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 15.10.25):
1. AFFIDARE i figli minori e con regime di affido condiviso ai Per_1 Persona_2 genitori, ma con espressa delega alla ricorrente della responsabilità genitoriale in materia di scelte relative a:
- Autorizzazioni alle gite scolastiche di e a proprie spese Per_1 Per_2
- Vacanze con la madre all'estero previa tempestiva comunicazione al padre del luogo di permanenza estiva dei minori e del relativo periodo, con facoltà di recupero dei giorni di visita paterni non goduti
- Autorizzazioni all'espatrio in Francia per sciare e per la frequentazione da parte di
di campi Skating in Francia a spese della madre Per_1
- Autorizzazione all'iscrizione dei minori all'Estate ragazzi a spese della madre e previa comunicazione al padre del centro estivo prescelto e dei periodi estivi di frequenza - Autorizzazione all'iscrizione e alla frequentazione di attività sportiva scelta dai figli a spese di Parte_1
- Autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e delle carte di identità valide per l'espatrio relative ai figli minori anche senza il consenso paterno, ma previa comunicazione dei luoghi e dei periodi di permanenza estera dei figli
2. CONFERMARE la collocazione prevalente e la residenza anagrafica dei minori e Per_1
presso la madre con la quale convivono nella casa familiare sita in Persona_2 Collegno, Via Almese n. 52;
3. DISPORRE, quanto ai tempi di permanenza presso il padre del minore , che Per_1 essi siano rimessi alle libere determinazioni di , in considerazione del percorso Per_1 effettuato e delle risultanze delle relazioni in atti, nonché in considerazione dell'età anagrafica del minore (14 anni), senza forzature o rigide predeterminazioni esterne come previsto dalle stesse relazioni;
quanto ai tempi di permanenza presso il padre della minore DISPORRE che Per_2 questi avvengano tutte le settimane, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a dopo cena, in ogni caso senza pernotto a Giaveno stante il disagio più volte espresso dalla minore di dimorare con il padre presso l'abitazione della nonna paterna che vive nel medesimo immobile del padre;
DISPORRE altresì che, allo stato e fino alla soluzione delle difficoltà in essere, così come emerse ed evidenziate nelle relazioni agli atti, non siano previsti pernotti anche in corrispondenza dei periodi di vacanza scolastica dei minori.
4. DISPORRE che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla Per_2 ricorrente, la somma mensile di € 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
i genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie per i figli, quali le spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche mentre le spese ludico ricreative e sportive saranno a carico della madre nella ragione del 100% in conseguenza alle autorizzazioni richieste supra;
5. CONFERMARE ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare sita in Collegno, Via Almese n. 52 di proprietà piena ed esclusiva della ricorrente alla Sig.ra
, che ivi convive unitamente ai figli minori;
Parte_1
6. CONFERMARE la presa in carico dei Servizi Sociali ed il percorso di con Persona_2 la dottoressa Laura Battezzato della Struttura Semplice di psicologia dell'età evolutiva TO3.
ISTANZE ISTRUTTORIE
7. DISPORRE ai sensi degli artt. 473-bis.25 consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle dinamiche familiari che contraddistinguono il nucleo, della capacità genitoriale delle parti, delle caratteristiche personologiche delle parti, al fine di valutare quale possa essere l'evoluzione futura delle relazioni dei minori e nel contesto Per_1 Persona_2 materno e paterno, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la possibilità che la relazione del minore con ciascuno dei genitori si sviluppi in modo da favorirne una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale, con facoltà di formulare specifiche proposte di calendarizzazione dei tempi di permanenza in relazione alle circostanze del caso di specie, all'età e al vissuto emotivo dei minori e alle eventuali lacune/carenze genitoriali
8. AUTORIZZARE il deposito in cancelleria, secondo i dettami di cui all'art. 13 del Decreto n° 44 del 2011, recante regole tecniche per l'adozione del processo civile e penale telematico, del file audio conferenti le registrazioni delle conversazioni come meglio ri-trascritte nella denuncia del 19 ottobre 2023 qui prodotta sub DOC 6
9. ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al convenuto l'esibizione in Controparte_1 giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 500,00 a 3000,00 € e dall'inadempimento all'ordine di esibizione potranno essere desunti argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.:
- dell'estratto conto relativo al primo trimestre 2024 del conto corrente Banca Sella ITxxxxxxxxxx8940 intestato al Sig. ; Per_2
- dell'altro conto corrente personale singolarmente intestato al sig. n. Per_2 49E5585708943 da cui proviene il giroconto da 2970,00 € del 21 novembre 2022;
- dell'estratto conto delle carte di credito, carte bancomat, carte prepagate intestate al Sig.
con movimentazione degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; Controparte_1
- di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
10. Acquisire il fascicolo penale n. 2023/022639 RGNR Dott.ssa aperto in conseguenza CP_2 alla denuncia querela del 25.10.2023
11. Ammettere la prova per testi sulla circostanza di seguito capitolata: a) vero che in data 15 novembre 2023, all'uscita dalla scuola primaria “Felice Geninatti Crich ex Marconi” sita in Collegno, via Arturo Bendini N. 40 alcun contatto fisico e alcun “strattonamento” è stato posto in essere dalla Sig.ra ai danni della Sig.ra , Parte_1 Parte_2 nonna paterna della minore ? (Testi: ; ) Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
Si indicano a testi: - , residente in [...]; - Testimone_1 Testimone_2
, residente in [...], piazza Pablo Neruda n. 3.
[...]
- Con vittoria di spese, diritti, onorari oltre ad IVA e C.P.A e come Controparte_3 per legge, anche valutando ai sensi dell'articolo 473-bis.18 cpc l'incompleta e parziale produzione documentale avversaria ai sensi degli artt. 116, 2° comma, 91 e 92 c.p.c”
Per parte resistente (come da foglio di PC in data 15.10.25);
“Piaccia al Giudice Ill.mo, reiectis contrariis, preso atto dell'attività svolta
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione in giudizio dei contratti di locazione Pt_1 relativi agli immobili dei quali è proprietaria;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione della documentazione relativa ai Pt_1 proventi percepiti dalla carica di consigliere della società cooperativa edilizia Giuseppe Di Vittorio e delle cariche di consigliere e vicepresidente della società cooperativa San Pancrazio nonché agli utili delle altre società;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione in giudizio di tutti i conti correnti Pt_1 e/o conti titoli anche cointestati in essere con decorrenza dagli ultimi tre anni;
- non ammettere, in quanto non giustificata, la richiesta produzione del supporto informatico sul quale sarebbero registrate le conversazioni.
Nel merito
- Dato atto del contenuto di tutte le Relazioni acquisiste nella procedura, respingere per le domande ed istanze tutte formulate dalla controparte in quanto infondate confermando l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli;
- in merito ai modi ed ai tempi di frequentazione genitori/figli, il Resistente disporre la liberalizzazione di quelli con confermando le prescrizioni di cui al Decreto n. 1615/2020 Per_2 del 23/09/2020 e mantenendo il monitoraggio/vigilanza sino a quando ritenuto necessario mentre per quanto concerne , assecondando le volontà del minore;
Per_1
– con vittoria di spese di giudizio, oltre 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%”
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023 ha chiesto la Parte_1 modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 21.9.2020 limitatamente al regime di affidamento dei figli minori, e e alla regolamentazione delle visite paterne. In Per_1 Per_2 particolare, la stessa ha chiesto, in via principale, l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé dei figli e la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori, quanto a , nel rispetto del Per_1 vissuto emotivo e dei bisogni espressi dal ragazzo e, quanto ad secondo il calendario Per_2 indicato in ricorso. In subordine, ha domandato l'affidamento esclusivo dei figli con espressa delega a sé della responsabilità genitoriale in materia di scelte mediche e sanitarie.
Con memoria difensiva depositata in data 3.5.2024 si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto della domanda avversaria di modifica del regime di affidamento
[...] dei figli e, quanto al regime di visita genitori-figli, si è riservato di assumere conclusioni definitive all'esito del chiesto approfondimento peritale e, in difetto, ha domandato la conferma del regime stabilito dal decreto del 2020.
Le parti sono state sentite all'udienza del 3.6.2024, all'esito della quale, con ordinanza ex art. 473bis 22, è stata disposta l'immediata attivazione degli incontri padre-figli in luogo neutro o almeno alla presenza di personale educativo, la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali, è stata riservata al prosieguo ogni determinazione sulla richiesta di CTU e sono state, invece, respinte le restanti istanze istruttorie. È stata, quindi, fissata la successiva udienza per disamina delle relazioni psico-sociali.
Nelle more il PM ha trasmesso gli atti relativi al proc. pen. RGNR 22639/23 e sono state acquisite le relazioni dei Servizi territoriali.
All'udienza del 10.2.2025 sono state nuovamente sentite le parti e all'esito, con ordinanza del 17.2.2025, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico psico-sociale e l'acquisizione di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi ed è stata fissata udienza per ulteriori determinazioni giudiziali / precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
Acquisite le ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio evidenzia che non si è ritenuto di procedere all'ascolto del minore , ultra-dodicenne, perché, come già evidenziato dal Giudice Relatore con Per_1 l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, è incontestato che tra padre e figlio i rapporti siano da tempo assenti, essendosi la relazione fra i due gravemente deteriorata dall'autunno del 2023, e lo stesso resistente ha peraltro concluso in punto regime di visita padre-figlio, chiedendo che sia assecondata la volontà del minore, ciò che coincide con la richiesta formulata dalla ricorrente.
E ancora, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, se ne ribadisce l'inammissibilità per i motivi già espressi dal Giudice Relatore con ordinanze in data 3.6.2024 e in data 17.2.2025 che in questa sede si condividono e richiamano integralmente. La ricorrente, con il ricorso, ha domandato l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé dei figli minori o in subordine il loro affidamento esclusivo con espressa delega ad assumere le decisioni in materia sanitaria. In sede di precisazione delle conclusioni, poi, la ricorrente ha parzialmente modificato la domanda originaria, instando per l'affidamento condiviso dei minori salva espressa delega a sè della responsabilità genitoriale in materia di scelte relative ad autorizzazioni alle gite scolastiche, all'iscrizione ai centri estivi, alle attività sportive e in materia di rilascio/rinnovo del passaporto e vacanze all'estero.
La ha motivato la domanda con l'atteggiamento ostruzionistico del resistente e le Pt_1 conseguenti situazioni di paralisi venutesi a creare nell'effettuazione delle scelte nell'interesse dei figli nonché con l'allegazione dell'inadempimento del all'obbligo genitoriale di Per_2 mantenimento della prole.
A tale domanda si è opposto il resistente, da un canto lamentando di non essere coinvolto nelle decisioni da assumere nell'interesse dei figli ma di esserne informato solo a decisioni già prese dalla controparte e comunque contestando di non aver prestato il consenso per le attività dei figli laddove necessario, dall'altro allegando di avere attraversato un momento di difficoltà economica che gli ha reso difficile l'adempimento dell'obbligo di mantenimento della prole ma di aver poi provveduto nel mese di aprile 2024 a saldare gli arretrati maturati e di essere intenzionato a corrispondere regolarmente il mantenimento futuro.
Così brevemente riassunti i termini del contendere, preme, anzitutto, evidenziare come la soluzione richiesta dalla ricorrente all'ultima udienza di mantenere l'affidamento condiviso della prole salva l'attribuzione a sè della facoltà di assumere in via autonoma le decisioni in materia di autorizzazioni a gite scolastiche, iscrizione ai centri estivi, attività sportive, rilascio/rinnovo del passaporto e vacanze all'estero, contraddica di fatto il regime della bigenitorialità e si risolva nella sostanza in una domanda di affidamento esclusivo rafforzato, pur limitata ad alcuni ambiti.
Ciò posto, la domanda della ricorrente non è ritenuta accoglibile per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve darsi atto che, in occasione dell'ultima udienza, la ricorrente ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un'intesa sull'attività sciistica dei figli in Francia. Inoltre, sempre in detta sede, il resistente ha rilasciato espressamente il proprio consenso sia al rilascio del passaporto per sia alle gite scolastiche dei figli (v. verbale d'udienza 15.10.25). Per_2
Venendo all'esame dei motivi addotti dalla a fondamento della domanda, la stessa Pt_1 ha denunciato una serie di episodi in cui il resistente avrebbe ostacolato il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, rifiutando di prestare il consenso alle autorizzazioni da lei richieste per lo svolgimento delle più varie attività nell'interesse dei figli, rimarcandone la pretestuosità vieppiù a fronte dell'impegno da lei assunto di sopportarne per intero i costi.
Si tratta, tuttavia, di episodi dei quali, alcuni, risalgono al periodo antecedente al decreto del 21 settembre 2020 e, perciò, irrilevanti ai fini della presente decisione (cfr. doc. 5 attoreo;
si vedano le e-mail risalenti ai mesi di luglio e agosto 2020 sub doc. 10 attoreo;
cfr. doc 11 parte resistente), altri, invece, sono insufficienti a dimostrare l'allegato atteggiamento ostruzionistico ed emulativo del resistente, essendo piuttosto testimonianza dell'elevata conflittualità fra le parti, alimentata anche dal percepirsi il come genitore non realmente coinvolto nell'assunzione delle Per_2 decisioni per i figli ma interpellato solo per la firma dei consensi a scelte già compiute dalla controparte;
un sentire, quello del , che può essere, in effetti, talvolta, ingenerato dalle Per_2 modalità con cui le richieste gli vengono inoltrate (si vedano le richieste di consenso per la gita scolastica e lo stage in Irlanda di prodotte sub docc. 29-30 attorei). Per_1
Non vi è prova, peraltro, che si siano determinate delle insuperate situazioni di stallo decisionale e che esse abbiano causato pregiudizio ai minori, salvo l'episodio documentato dallo scambio e-mail prodotto dalla sub doc. 10 relativo alla valutazione logopedica per Pt_1 Per_1 da cui sarebbe derivato un incontestato ritardo nella certificazione della diagnosi di DSA per il minore (cfr. doc. 11 attoreo), diagnosi che è notoriamente rilevante per i minori anche ai fini scolastici.
L'unicità di detto episodio e la sua risalenza nel tempo (2021) non appare, tuttavia, sufficiente a giustificare la domanda di affido monogenitoriale formulata dalla ricorrente, evidenziato che, quanto al progetto “specialmente tu” (cfr. docc.
1-2 parte resistente) ed alla consulenza psicologica del dr. a favore del figlio , non è provato che, in questi casi, Per_3 Per_1 i consensi siano stati rilasciati dal in ritardo. Per_2
Dev'essere poi evidenziato che il procedimento penale RGNR 22639/23 scaturito della denuncia/querela sporta dalla nei confronti del resistente in data 19.10.2023 (integrata da Pt_1 una successiva querela sporta nel marzo 2024 con cui ha la denunciato anche episodi di Pt_1 svilimento commessi dalla nonna paterna, sig.ra ), è stato archiviato, in Parte_2 relazione ai reati di cui agli artt. 570 e 572 cp, dal GIP di Torino con ordinanza del 6.2.2025, essendone invece disposta la prosecuzione in relazione alla sola fattispecie delittuosa di cui all'art. 570bis cp (cfr. ordinanza GIP dep. dal resistente il 7.2.25). Anche in sede penale è stata rilevata, fra l'altro, l'esistenza di un'accesa ostilità fra gli ex conviventi con ripercussioni sulla gestione dei figli ma è stata esclusa la configurabilità del reato di maltrattamenti ai danni della persona offesa, essendo emersa, piuttosto, “una modalità aggressiva di rapportarsi […] ascrivibile però ad entrambi i protagonisti” (così in motivazione ord. GIP 6.2.25).
Inoltre, dall'osservazione condotta a cura dei Servizi Psico-Sociali è emerso come il abbia cambiato atteggiamento nel tempo e, se dapprima le sue posizioni sono apparse Per_2 rigide ed impermeabili, in seguito si è affidato agli operatori, ha partecipato al gruppo di parola per genitori separati, ricevendone sostegno, ha attenuato gli atteggiamenti di polemica iniziali e, più in generale, è risultato meno intransigente rispetto a certe modalità di esprimersi (v. rel. SS 14.11.24 e rel. NPI 3.2.25).
Pur non avendo ancora dimostrato -secondo la valutazione del Servizio di NPI/Psicologia (v. rel. 3.2.25)- una piena consapevolezza delle proprie responsabilità rispetto all'allontanamento e alla chiusura del figlio nei propri confronti, va certamente valorizzato il cambio di Per_1 atteggiamento del che si è mostrato nel tempo più accondiscendente e disponibile Per_2 all'ascolto (v. rel. SS 18.6.25 e 9.10.25); cambiamento che la invece, ha mostrato di far Pt_1 fatica a riconoscere (v. rel. SS 9.10.25).
Va poi aggiunto che di recente le parti hanno avviato il percorso di mediazione familiare, avendo condiviso la necessità di risolvere le criticità comunicative esistenti tra loro per il benessere dei figli (v. rel. educativa 2.10.25; rel. SS 9.10.25). Si tratta questo di un segnale senz'altro positivo nella direzione di un auspicato, radicale, mutamento del modo delle parti di rapportarsi fra loro come genitori e si confida che l'intrapreso percorso di mediazione familiare possa aiutarle a recuperare un dialogo e ad allentare le tensioni dovute a sentimenti di reciproca sfiducia a beneficio dei figli e del rapporto con essi.
È indubbio, infatti, che un'attenuazione della conflittualità genitoriale non potrà che favorire il consolidamento della relazione, già positiva, del con la figlia e, altresì, giovare Per_2 Per_2 ad un futuro riavvicinamento di al padre con il quale già di recente vi è stata una ripresa Per_1 dei contatti telefonici, come dato atto nell'ultima relazione educativa.
Si rileva, sotto altro profilo, che il resistente non ha contestato di aver omesso per più di un anno il pagamento del contributo al mantenimento della prole ma ha motivato l'omissione con sopraggiunte difficoltà economiche che gli hanno reso difficile l'adempimento, deducendo altresì di aver comunque provveduto a saldare nell'aprile 2024 la morosità maturata, circostanza confermata dalla stessa ricorrente (v. verbale d'udienza 3.6.24).
Vero è che la ricorrente all'udienza del 3.6.2024 ha lamentato il perdurare dell'inadempimento del ancora nei primi mesi del 2024, ma ciò non è ritenuto sufficiente Per_2 a giustificare la deroga al principio di bigenitorialità, tenuto conto sia della vicinanza temporale del precedente periodo di difficoltà economica allegato dal , difficoltà economica emersa e Per_2 rilevata anche in sede penale come dato atto dal PM nella richiesta di archiviazione del 22.4.24 e dal GIP di Torino nell'ordinanza del 6.2.25, sia dell'essersi il resistente adoperato nell'aprile 2024 per saldare le morosità maturate fino a dicembre 2023.
Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che debba in questa sede confermarsi il regime di affidamento condiviso della prole già disposto con il decreto del 21.9.20, non sussistendo i presupposti per derogarvi e per accogliere la domanda della ricorrente che si pone, peraltro, in direzione contraria rispetto alle finalità del percorso di mediazione familiare di recente avviato dalle parti.
Appare opportuno, nel superiore interesse dei minori, al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, che la responsabilità genitoriale possa essere esercitata disgiuntamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, in conformità alla richiesta formulata dal resistente. Entro questi soli limiti viene modificata la previsione del decreto del 21.9.2020 in punto affidamento della prole.
Passando ora ad esaminare la domanda di modifica del regime di visita padre-figli, si osserva quanto segue.
In relazione a , già si è detto che la relazione con il padre si è gravemente Per_1 deteriorata a partire dall'autunno 2023 e segnatamente all'indomani della mancata partecipazione del alla cresima del figlio, circostanza che ha causato una profonda sofferenza nel ragazzo Per_2 e ha determinato una radicale frattura nel rapporto con il genitore. Da quel momento ha Per_1 mostrato una totale chiusura nei confronti del padre che ha rifiuto di incontrare anche in luogo neutro. Le visite protette, dapprima dilazionate, sono state definitivamente interrotte, essendosi reso evidente agli operatori psico-sociali come la programmazione di detti incontri, vissuti come forzature da parte di , abbia causato nel ragazzo un profondo malessere e abbia determinato Per_1 una sua posizione di maggior irrigidimento e chiusura. La rete degli operatori coinvolti ha, quindi, condiviso l'opportunità dell'interruzione degli incontri in luogo neutro, che dal mese di giugno scorso non sono stati più calendarizzati, ritenendo preferibile lasciare al ragazzo tempo per rielaborare le vicende passate, anche col supporto del suo terapeuta privato (dr. , individuato Per_3 come la figura più indicata ad accompagnare il minore nel percorso di consapevolezza e di valorizzazione della doppia genitorialità (v. rel. SS 18.6.25; rel. NPI/Psicologia 10.10.25). Tale decisione è stata condivisa coi genitori ed accettata dagli stessi. In particolare, il , Per_2 nonostante il timore di perdere l'occasione di riallacciare i rapporti con il figlio, ha espresso la volontà di evitargli una condizione di costrizione e sofferenza. In linea con tale posizione sono le conclusioni finali rassegnate dal , che ha chiesto in punto regolamentazione delle visite di Per_2 assecondare la volontà di . Per_1
Per quanto riguarda, invece, la minore l'osservazione condotta dai Servizi Per_2 territoriali ha dato rimando di una relazione padre-figlia molto positiva. Fin da subito la bambina ha mostrato di incontrare volentieri il genitore e, a parte qualche momento di esitazione, è stata la stessa a rappresentare la volontà di trascorrere più tempo con il papà. Nell'ultimo periodo il Per_2 rapporto tra padre e figlia si è ulteriormente consolidato e nel mese di settembre scorso ha Per_2 finanche affermato che il più bel regalo ricevuto per il compleanno è stato quello di aver condiviso il pomeriggio con il genitore. Inoltre, negli ultimi mesi è stato osservato anche un aumento della ricerca di contatto fisico da parte della minore nei confronti del padre, con la richiesta sempre più frequente di essere presa in braccio nei momenti di congedo (v. rel. educativa 2.10.25).
A fronte dell'andamento regolare e positivo degli incontri padre-figlia, gli operatori sociali hanno ritenuto raggiunte le condizioni per la liberalizzazione delle visite (v. rel. educativa cit.). È emerso, tuttavia, che abbia espresso un certo disagio rispetto alla ripresa della Per_2 frequentazione dell'abitazione paterna percepito come luogo in cui potrebbe incontrare i familiari paterni (nonna e zii paterni) e causa, pertanto, di preoccupazione e tensione per la bambina per il riattivarsi di ricordi negativi legati ad episodi conflittuali fra gli adulti cui la stessa è stata esposta.
A tal proposito il Servizio di NPI/Psicologia ha rilevato come non sia stato (ancora) previsto un lavoro di supporto da parte dei Servizi per il riavvicinamento al contesto familiare paterno e ha rimarcato l'importanza di garantire una gradualità per scongiurare il rischio di invalidare i risultati importanti ottenuti e “il desiderio, autentico, evidente in di avere una relazione positiva con Per_2 il papà” (v. rel. NPI del 10.10.2025).
In considerazione dell'indicazione proveniente dal Servizio di NPI/Psicologia e in continuità rispetto a quanto già stabilito con ordinanza del Giudice Relatore del 17.2.2025, si ritiene opportuno che la minore venga accompagnata dai Servizi nella ripresa della frequentazione dell'abitazione paterna mediante l'ausilio della figura educativa che possa svolgere una funzione, al contempo, di rassicurazione e di supporto per la minore, dando altresì corso ad ogni altro più utile intervento o percorso di sostegno a tal fine.
Si dà incarico, pertanto, ai Servizi di territorio di procedere nella direzione di una completa liberalizzazione delle visite padre-figlia con modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori, da attuarsi in un arco temporale di massima, indicativamente, di due/tre mesi, fatte salve controindicazioni per il benessere della minore, e prevedendo quanto prima che almeno un incontro settimanale padre-figlia avvenga presso la casa paterna alla presenza di personale educativo con funzione di supporto alla bambina, così da accompagnarla verso la ripresa della frequentazione dell'ambiente paterno. Una volta che gli incontri padre-figlia saranno completamente liberalizzati, gli stessi potranno proseguire secondo il calendario già stabilito con decreto del 21.9.2020, attesi i rimandi positivi sin qui avuti circa il rapporto tra e il padre. Per_2
È disposta, quindi, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali (SS e ) per la continuazione dell'attività di monitoraggio sui CP_4 minori e sull'andamento delle visite padre-figlia e per fornire ai genitori e ai minori medesimi ogni più utile intervento di supporto (educativo, psicologico e genitoriale) fin quando stimato necessario o opportuno dagli operatori incaricati.
Quanto al profilo economico, si evidenzia che nessuna delle parti ha formulato una richiesta di modifica del contributo stabilito a carico del resistente con il decreto del 21.9.2020 (pari, cioè, a complessivi E. 350/mese oltre al 50% delle spese straordinarie), salvo solo la ricorrente avere esplicitato, in sede di precisazione delle conclusioni, la disponibilità a farsi carico del 100% delle spese ludico-ricreative e sportive dei figli “in conseguenze alle autorizzazioni richieste”.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, in ragione del mancato accoglimento della domanda attorea di modifica del regime di affidamento della prole e in difetto di qualsivoglia istanza di revisione svolta sul punto dal resistente, non vi siano ragioni per modificare le statuizioni economiche del decreto del 21.9.2020 che, pertanto, debbono essere integralmente confermate.
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerata la soccombenza della ricorrente sulla sola domanda di modifica del regime di affidamento, la reciproca soccombenza delle parti in punto regime di visita padre-figlia e la conforme conclusione delle parti, invece, in punto visite padre-figlio, le spese di lite sono poste a carico della Pt_1 nella misura di 1/3 mentre sono compensate per i restanti 2/3.
Le spese di giudizio sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto del ridotto numero di questioni di fatto e di diritto trattate, della natura dell'attività istruttoria (solo documentale) e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita e, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Torino il 21.9.2020, così provvede:
Respinge la domanda di modifica del regime di affidamento proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, conferma il regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
Dispone che i genitori possano esercitare, anche disgiuntamente, la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli;
Dispone che le visite tra ed il padre avvengano secondo il gradimento del minore;
Per_1
Incarica i Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) di procedere nella direzione di una completa liberalizzazione delle visite padre-figlia con modalità e tempistiche meglio viste dagli operatori, da attuarsi in un arco temporale di massima, indicativamente, di due/tre mesi, fatte salve controindicazioni per il benessere della minore e prevedendo quanto prima che almeno un Per_2 incontro settimanale padre-figlia avvenga presso la casa paterna alla presenza di personale educativo con funzione di supporto alla bambina;
Dispone che, una volta che gli incontri padre-figlia saranno completamente liberalizzati, gli stessi proseguano secondo il calendario già stabilito con decreto del 21.9.2020 cui si rinvia;
Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali (SS e ) per la continuazione dell'attività di monitoraggio sui minori e sull'andamento CP_4 delle visite padre-figlia e per fornire ai genitori e ai minori stessi ogni più utile intervento di supporto (educativo, psicologico e genitoriale), anche inteso a favorire una serena ripresa della frequentazione dell'ambiente paterno da parte di fin quando stimato necessario o opportuno Per_2 dagli operatori incaricati;
Conferma, per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza, le statuizioni del decreto emesso dal Tribunale di Torino il 21.9.2020;
Dichiara le spese di lite compensate per 2/3;
Dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rifondere a favore del resistente il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi E.
1.269 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e ) per il CP_4 tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TT RT ET
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