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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 79/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dr.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
[ ], nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentata, domiciliata e assistita, per delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Lisa Santuari del foro di
Trento, [C.F. - pec: fax: 0461 C.F._2 Email_1
982464], con studio in Trento, Via Dordi, n. 15/a,
Parte ricorrente nato a [...] il [...], domiciliato in Caldonazzo Parte_2
(TN), Via Fossai 25, c.f rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione e di risposta, dagli Avvocati Gianluca De Vito
(c.f. ) e AD IC (c.f. e con C.F._4 C.F._5 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Trento, Via Dordi 4,
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte del 17 dicembre 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 14 gennaio 2025,
premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, che, Parte_1 dalla loro unione, era nata la figlia , in data 18 marzo 2020, ha chiesto dichiararsi Per_1 la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito indicate: “1) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto e colpa addebitabili in via esclusiva al Sig. per grave violazione dei doveri coniugali nascenti Parte_2 dal matrimonio;
2) condannare a risarcire alla ricorrente Parte_2
tutti i danni a lei arrecati a seguito del cinico comportamento tenuto Parte_1 dal convenuto che avendola tradita con ha portato la coppia, sino a Persona_2 poco prima felice ed indissolubile, alla separazione;
in via equitativa si quantifica il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, anche in considerazione dell'intervenuto aborto e delle cure psicoterapiche di cui ha avuto bisogno la ricorrente, in € 40.000,00 od in quella maggior o minor somma che sarà valutata di Giustizia da Codesto Ill.mo
Giudice; 3) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto. 4) rimarrà a vivere e manterrà la Parte_3 residenza nella ex casa familiare, già di proprietà esclusiva di , che Parte_1 rimane quindi assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, salvo gli oggetti personali di 5) , che peraltro si è Parte_2 Parte_2 già trasferito a casa dei suoi genitori, è comunque autorizzato a trasferirsi altrove portando con sé i propri effetti personali che in gran parte ha già portato via;
6)
L'affidamento della minore, che come detto manterrà la residenza presso la mamma nell'ex casa coniugale, sarà condiviso tra i genitori e salvo diverso accordo, visti gli impegni di lavoro, sarà regolato secondo le seguenti modalità: - il padre starà con un giorno a settimana, cioè il martedì, da quando andrà a prendere la figlia Per_1 all'uscita della scuola e la terrà con se sino al mercoledì mattina, preoccupandosi di riaccompagnarla a scuola;
(nei periodi non scolastici il padre preleverà/riaccompagnerà la figlia direttamente da/a casa della madre); - il papà terrà la figlia a fine settimana alterni, dal sabato mattino sino alla domenica sera con orario di rientro da concordare secondo le reciproche necessità e soprattutto rispettando gli orari di cena e sonno di;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere Per_1
Pag. 2 di 8 con la figlia almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre trascorrerà con la figlia, o il giorno della Vigilia del Santo Natale, con rientro nella mattinata del 25.12 o la giornata del 30 dicembre con rientro nella serata del 31.12, così da avvicendare tra i genitori il Natale ed il Capodanno;
- le vacanze Pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori, comprendendo, ad anni alterni, la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in modo da garantire il regime dell'alternanza; - durante le altre festività di calendario, compresa la festività del compleanno, la permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore verrà concordata, di volta in volta, dai genitori rispettando per quanto possibile il regime dell'alternanza e la volontà della bambina;
7) verserà a , entro il 15 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, anticipatamente, € 500,00 quale contributo al mantenimento di sua figlia
; l'importo contributivo sarà rivalutato ISTAT annualmente. 8) Per_1 Parte_2
, entro il 15 di ogni mese, anticipatamente, verserà a titolo sia contributivo che
[...] perequativo, in favore di l'importo di € 1.500,00, rivalutabile ISTAT Parte_1 annualmente;
detto assegno, come per legge, potrà essere posto in detrazione dal dal proprio reddito lordo;
quest'ultimo, inoltre, dovrà provvedere Parte_2 mensilmente, come da piano di ammortamento della , al Parte_4 pagamento della metà della rata del mutuo n. 120009100, cointestato con l'ex moglie e da entrambi contratto con la in data 02.10.2013; Parte_4 [...] pagherà il 50% di sua competenza. Alternativamente, a sua discrezione, il CP_1
Sig. si accollerà il pagamento dell'intera rata del mutuo Cassa Rurale A. Parte_2
V., sino all'estinzione dello stesso ed all'ex moglie verserà il minor importo di € 850,00
a titolo contributivo e perequativo anche con rispetto al precedente tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio. 9) tutte le spese straordinarie, così come meglio indicate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, verranno sostenute dai genitori con ripartizione 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. Tutte le spese superiori ad Euro 150,00 dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate. Il genitore che le eseguirà senza preventiva autorizzazione se ne farà intero carico in proprio. 10) si chiede che l'omologa della separazione venga
Pag. 3 di 8 comunicata all'Ufficio dello Stato Civile di Novaledo (TN) a cura della Cancelleria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre oneri di legge”.
Si è costituito il resistente il quale ha avanzato, nella propria comparsa di costituzione e di risposta, le seguenti richieste: “NEL MERITO 1) darsi atto che il resistente aderisce alla richiesta di separazione formulata dalla ricorrente;
2) darsi atto che il padre aderisce alla richiesta ex adverso formulata di affidamento condiviso della prole, e pertanto disporre che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. I provvedimenti assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad es.: interventi medici urgenti) saranno assunti dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata informazione all'altro genitore;
3) darsi atto che il padre aderisce alla richiesta ex adverso formulata di collocare la figlia anagraficamente e in via Per_1 preferenziale presso la madre nella residenza già utilizzata come casa familiare;
4) ampliarsi il calendario delle visite proposto dalla ricorrente prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la settimana dal 24 al 30 dicembre e/o la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, così da avvicendare tra i genitori il Natale e il Capodanno;
per quanto attiene alle vacanze estive, stabilirsi che il termine per concordarle sia posticipato al 30 aprile di ogni anno, con la previsione che in caso di mancato accordo la prima scelta spetterà al genitore che per primo avrà comunicato all'altro il calendario delle vacanze;
prevedersi altresì che la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio Per_1 dell'alternanza annuale, le altre festività (Primo Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile,
Primo Maggio, 2 Giugno) ed il giorno del suo compleanno;
5) prevedersi l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre Per_1 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di 300,00 euro rivalutabile
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida adotttate dal CNF in data 29/11/2017; 6) prevedersi l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa in via anticipata entro il
Pag. 4 di 8 giorno 15 di ogni mese, un assegno di 400,00 euro rivalutabile ISTAT;
7) respingersi la domanda di addebito in quanto infondata in fatto e in diritto;
8) respingersi la domanda di risarcimento del danno endofamiliare in quanto infondata in fatto e in diritto;
9) con vittoria delle spese di lite”.
Alla prima udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, il
Giudice relatore ha formulato a quest'ultime la seguente proposta conciliativa:
“Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente della stessa presso la madre;
Fatti salvi diversi accordi tra le parti, la minore trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita dell'asilo (o, in assenza di scuola, dalle ore 10:00) fino al mercoledì successivo con riaccompagnamento della stessa presso l'asilo (o, in assenza di scuola, presso l'abitazione materna), nonché, a weekend alternati, il sabato e la domenica. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. In occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto. - Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- Il resistente si obbliga a versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di euro
500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; Il resistente si obbliga a versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro 430,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; - Il resistente si obbliga a continuare a versare il 50% del mutuo contratto, rinunciando ad ogni azione di regresso nei riguardi della ricorrente;
-Il resistente contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 60%, da determinarsi secondo le linee guida del
Pag. 5 di 8 protocollo Nazionale forense del 2017, con previa concertazione delle spese superiori ad euro 150,00; - La ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico universale, provinciale ed ogni emolumento previsto in favore della figlia minore;
- La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda risarcitoria;
- Spese di lite compensate tra le parti”.
La causa è stata rinviata al fine di consentire alle parti di valutare la superiore proposta congiunta con eventuale deposito di note di conclusioni congiunte.
All'udienza del 18 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno congiuntamente concluso come da foglio di conclusioni congiunte di data
17 dicembre 2025, le cui condizioni ivi si riportano: “1. Le premesse formano patto.
2. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
3. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della Per_1 stessa presso la madre.
4. Fatti salvi diversi accordi tra le parti, la minore trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita dell'asilo (o, in assenza di scuola, dalle ore 10.00) fino al mercoledì successivo con riaccompagnamento della stessa presso l'asilo (o, in assenza di scuola, presso l'abitazione materna), nonché, a weekend alternati, il sabato e la domenica. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. In occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero in assenza di accordo dal 16 al 30 di agosto.
5. Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
6. Il signor si obbliga a versare alla Parte_2 GN , a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di Parte_1 euro 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
7. Il signor si Parte_2 obbliga a versare alla GN , a titolo di mantenimento della stessa, Parte_1
Pag. 6 di 8 la somma di euro 430,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
8. Il resistente si obbliga a continuare a versare il 50% del mutuo contratto, rinunciando ad ogni azione di regresso nei riguardi della ricorrente;
9. Il resistente contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 60% da determinarsi secondo le linee guida del protocollo Nazionale forense del 2017, con previa concertazione delle spese superiori ad euro 150,00. 10. La ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico universale, provinciale ed ogni altro emolumento previsto in favore della figlia minore. 11. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda risarcitoria. 12. Spese di lite compensate tra le parti”.
Le parti hanno, in particolare, richiamato il contenuto della proposta conciliativa, precisando, altresì, nel foglio di conclusioni congiunte, di avere raggiunto un'intesa sulla decorrenza del mantenimento previsto per la figlia e per la ricorrente, Per_1 nonché sugli ulteriori aspetti organizzativi in tale foglio precisati.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte del 17 dicembre
2025 sono conformi all'interesse della minore e all'ordine pubblico, ragione per Per_1 la quale vanno omologate da parte del Tribunale.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da accordo.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1 il 08.10.1985, e nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio a Novaledo in data 20.06.2015, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nel foglio di conclusioni congiunte del 17 dicembre 2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti come da accordo;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 79/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dr.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
[ ], nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentata, domiciliata e assistita, per delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Lisa Santuari del foro di
Trento, [C.F. - pec: fax: 0461 C.F._2 Email_1
982464], con studio in Trento, Via Dordi, n. 15/a,
Parte ricorrente nato a [...] il [...], domiciliato in Caldonazzo Parte_2
(TN), Via Fossai 25, c.f rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione e di risposta, dagli Avvocati Gianluca De Vito
(c.f. ) e AD IC (c.f. e con C.F._4 C.F._5 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Trento, Via Dordi 4,
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte del 17 dicembre 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 14 gennaio 2025,
premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, che, Parte_1 dalla loro unione, era nata la figlia , in data 18 marzo 2020, ha chiesto dichiararsi Per_1 la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito indicate: “1) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto e colpa addebitabili in via esclusiva al Sig. per grave violazione dei doveri coniugali nascenti Parte_2 dal matrimonio;
2) condannare a risarcire alla ricorrente Parte_2
tutti i danni a lei arrecati a seguito del cinico comportamento tenuto Parte_1 dal convenuto che avendola tradita con ha portato la coppia, sino a Persona_2 poco prima felice ed indissolubile, alla separazione;
in via equitativa si quantifica il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, anche in considerazione dell'intervenuto aborto e delle cure psicoterapiche di cui ha avuto bisogno la ricorrente, in € 40.000,00 od in quella maggior o minor somma che sarà valutata di Giustizia da Codesto Ill.mo
Giudice; 3) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto. 4) rimarrà a vivere e manterrà la Parte_3 residenza nella ex casa familiare, già di proprietà esclusiva di , che Parte_1 rimane quindi assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, salvo gli oggetti personali di 5) , che peraltro si è Parte_2 Parte_2 già trasferito a casa dei suoi genitori, è comunque autorizzato a trasferirsi altrove portando con sé i propri effetti personali che in gran parte ha già portato via;
6)
L'affidamento della minore, che come detto manterrà la residenza presso la mamma nell'ex casa coniugale, sarà condiviso tra i genitori e salvo diverso accordo, visti gli impegni di lavoro, sarà regolato secondo le seguenti modalità: - il padre starà con un giorno a settimana, cioè il martedì, da quando andrà a prendere la figlia Per_1 all'uscita della scuola e la terrà con se sino al mercoledì mattina, preoccupandosi di riaccompagnarla a scuola;
(nei periodi non scolastici il padre preleverà/riaccompagnerà la figlia direttamente da/a casa della madre); - il papà terrà la figlia a fine settimana alterni, dal sabato mattino sino alla domenica sera con orario di rientro da concordare secondo le reciproche necessità e soprattutto rispettando gli orari di cena e sonno di;
- durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere Per_1
Pag. 2 di 8 con la figlia almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre trascorrerà con la figlia, o il giorno della Vigilia del Santo Natale, con rientro nella mattinata del 25.12 o la giornata del 30 dicembre con rientro nella serata del 31.12, così da avvicendare tra i genitori il Natale ed il Capodanno;
- le vacanze Pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori, comprendendo, ad anni alterni, la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in modo da garantire il regime dell'alternanza; - durante le altre festività di calendario, compresa la festività del compleanno, la permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore verrà concordata, di volta in volta, dai genitori rispettando per quanto possibile il regime dell'alternanza e la volontà della bambina;
7) verserà a , entro il 15 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, anticipatamente, € 500,00 quale contributo al mantenimento di sua figlia
; l'importo contributivo sarà rivalutato ISTAT annualmente. 8) Per_1 Parte_2
, entro il 15 di ogni mese, anticipatamente, verserà a titolo sia contributivo che
[...] perequativo, in favore di l'importo di € 1.500,00, rivalutabile ISTAT Parte_1 annualmente;
detto assegno, come per legge, potrà essere posto in detrazione dal dal proprio reddito lordo;
quest'ultimo, inoltre, dovrà provvedere Parte_2 mensilmente, come da piano di ammortamento della , al Parte_4 pagamento della metà della rata del mutuo n. 120009100, cointestato con l'ex moglie e da entrambi contratto con la in data 02.10.2013; Parte_4 [...] pagherà il 50% di sua competenza. Alternativamente, a sua discrezione, il CP_1
Sig. si accollerà il pagamento dell'intera rata del mutuo Cassa Rurale A. Parte_2
V., sino all'estinzione dello stesso ed all'ex moglie verserà il minor importo di € 850,00
a titolo contributivo e perequativo anche con rispetto al precedente tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio. 9) tutte le spese straordinarie, così come meglio indicate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, verranno sostenute dai genitori con ripartizione 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. Tutte le spese superiori ad Euro 150,00 dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate. Il genitore che le eseguirà senza preventiva autorizzazione se ne farà intero carico in proprio. 10) si chiede che l'omologa della separazione venga
Pag. 3 di 8 comunicata all'Ufficio dello Stato Civile di Novaledo (TN) a cura della Cancelleria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre oneri di legge”.
Si è costituito il resistente il quale ha avanzato, nella propria comparsa di costituzione e di risposta, le seguenti richieste: “NEL MERITO 1) darsi atto che il resistente aderisce alla richiesta di separazione formulata dalla ricorrente;
2) darsi atto che il padre aderisce alla richiesta ex adverso formulata di affidamento condiviso della prole, e pertanto disporre che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. I provvedimenti assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad es.: interventi medici urgenti) saranno assunti dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di immediata informazione all'altro genitore;
3) darsi atto che il padre aderisce alla richiesta ex adverso formulata di collocare la figlia anagraficamente e in via Per_1 preferenziale presso la madre nella residenza già utilizzata come casa familiare;
4) ampliarsi il calendario delle visite proposto dalla ricorrente prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la settimana dal 24 al 30 dicembre e/o la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, così da avvicendare tra i genitori il Natale e il Capodanno;
per quanto attiene alle vacanze estive, stabilirsi che il termine per concordarle sia posticipato al 30 aprile di ogni anno, con la previsione che in caso di mancato accordo la prima scelta spetterà al genitore che per primo avrà comunicato all'altro il calendario delle vacanze;
prevedersi altresì che la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio Per_1 dell'alternanza annuale, le altre festività (Primo Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile,
Primo Maggio, 2 Giugno) ed il giorno del suo compleanno;
5) prevedersi l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre Per_1 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di 300,00 euro rivalutabile
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida adotttate dal CNF in data 29/11/2017; 6) prevedersi l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa in via anticipata entro il
Pag. 4 di 8 giorno 15 di ogni mese, un assegno di 400,00 euro rivalutabile ISTAT;
7) respingersi la domanda di addebito in quanto infondata in fatto e in diritto;
8) respingersi la domanda di risarcimento del danno endofamiliare in quanto infondata in fatto e in diritto;
9) con vittoria delle spese di lite”.
Alla prima udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, il
Giudice relatore ha formulato a quest'ultime la seguente proposta conciliativa:
“Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente della stessa presso la madre;
Fatti salvi diversi accordi tra le parti, la minore trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita dell'asilo (o, in assenza di scuola, dalle ore 10:00) fino al mercoledì successivo con riaccompagnamento della stessa presso l'asilo (o, in assenza di scuola, presso l'abitazione materna), nonché, a weekend alternati, il sabato e la domenica. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. In occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto. - Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- Il resistente si obbliga a versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di euro
500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; Il resistente si obbliga a versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro 430,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; - Il resistente si obbliga a continuare a versare il 50% del mutuo contratto, rinunciando ad ogni azione di regresso nei riguardi della ricorrente;
-Il resistente contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 60%, da determinarsi secondo le linee guida del
Pag. 5 di 8 protocollo Nazionale forense del 2017, con previa concertazione delle spese superiori ad euro 150,00; - La ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico universale, provinciale ed ogni emolumento previsto in favore della figlia minore;
- La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda risarcitoria;
- Spese di lite compensate tra le parti”.
La causa è stata rinviata al fine di consentire alle parti di valutare la superiore proposta congiunta con eventuale deposito di note di conclusioni congiunte.
All'udienza del 18 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno congiuntamente concluso come da foglio di conclusioni congiunte di data
17 dicembre 2025, le cui condizioni ivi si riportano: “1. Le premesse formano patto.
2. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
3. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della Per_1 stessa presso la madre.
4. Fatti salvi diversi accordi tra le parti, la minore trascorrerà con il padre il martedì dall'uscita dell'asilo (o, in assenza di scuola, dalle ore 10.00) fino al mercoledì successivo con riaccompagnamento della stessa presso l'asilo (o, in assenza di scuola, presso l'abitazione materna), nonché, a weekend alternati, il sabato e la domenica. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. In occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero in assenza di accordo dal 16 al 30 di agosto.
5. Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
6. Il signor si obbliga a versare alla Parte_2 GN , a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di Parte_1 euro 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
7. Il signor si Parte_2 obbliga a versare alla GN , a titolo di mantenimento della stessa, Parte_1
Pag. 6 di 8 la somma di euro 430,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nonché soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
8. Il resistente si obbliga a continuare a versare il 50% del mutuo contratto, rinunciando ad ogni azione di regresso nei riguardi della ricorrente;
9. Il resistente contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 60% da determinarsi secondo le linee guida del protocollo Nazionale forense del 2017, con previa concertazione delle spese superiori ad euro 150,00. 10. La ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico universale, provinciale ed ogni altro emolumento previsto in favore della figlia minore. 11. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda risarcitoria. 12. Spese di lite compensate tra le parti”.
Le parti hanno, in particolare, richiamato il contenuto della proposta conciliativa, precisando, altresì, nel foglio di conclusioni congiunte, di avere raggiunto un'intesa sulla decorrenza del mantenimento previsto per la figlia e per la ricorrente, Per_1 nonché sugli ulteriori aspetti organizzativi in tale foglio precisati.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte del 17 dicembre
2025 sono conformi all'interesse della minore e all'ordine pubblico, ragione per Per_1 la quale vanno omologate da parte del Tribunale.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da accordo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1 il 08.10.1985, e nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio a Novaledo in data 20.06.2015, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nel foglio di conclusioni congiunte del 17 dicembre 2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti come da accordo;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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