Articolo 1 della Legge 25 luglio 1941, n. 902
Articolo 2
Versione
24 settembre 1941
Art. 1.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707. convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, quale risulta modificato dalla legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 73.
Entrata in vigore il 24 settembre 1941