Art. 1.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707. convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, quale risulta modificato dalla legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 73.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707. convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, quale risulta modificato dalla legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 73.