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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1075/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G.V.G. n. 1075 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata CROTONE (KR) il 12/10/1987 Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Corso Roma n° 38 - 88837 PE RO (KR), presso lo studio dell'avv.
UR AS (C.F. – PEC. C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
E (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 19/10/1982 ed ivi residente a[...], ai fini del presente giudizio domiciliato in
Corso Roma n° 38 - 88837 PE RO (KR), presso lo studio dell'avv. UR
AS (C.F. – PEC. C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23.09.2025,
[...]
e esponevano: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 08/08/2017, nel Comune di
PE RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n.
5 - parte II – serie A volume 1 - anno 2017 – Ufficio 1 (certificato in atti);
- che dalla loro unione nasceva un figlio: (C.F. Persona_1
) nato a [...] il [...] (minorenne); C.F._4
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, depositato in data 23.09.2025. Con decreto di assegnazione della causa, in data 01.10.2025, il Presidente, nella persona della dott.ssa A. Angiuli, autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, disponendo il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127- ter c.p.c.
In data 4.11.2025 il difensore, per entrambe le parti, depositava telematicamente note scritte d'udienza, riportando la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e domandando l'accoglimento delle condizioni dagli stessi concordate e contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
Considerato l'intervento regolare del P.M., acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 7.11.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni per come concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
CONDIZIONI:
“1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) il figlio resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso il domicilio materno, dove terrà la residenza anagrafica;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, tenendo sempre conto delle capacità ed inclinazioni del figlio, che manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendone cura, educazione, istruzione e conservando rapporti significativi con il ramo parentale di ciascun genitore;
4) il padre e la madre si impegneranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio, previamente concordate tra i coniugi e documentate. Tali spese comprendono: le spese mediche specialistiche, le spese scolastiche
(incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico e tecnologico, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrende, ecc.);
5) il padre, nei giorni in cui lo stesso rientrerà a PE RO dal proprio luogo di lavoro, avrà facoltà di vedere il proprio figlio, previo accordo con la madre, dalle ore 17:00 alle ore
19:00. In tali giorni il minore potrà pernottare con il padre almeno una volta al mese;
6) per quanto concerne le vacanze estive, il minore , trascorrerà il mese di luglio con Per_1
la madre, con possibilità del padre di vederlo nei giorni in cui questo rientrerà a PE
RO dal proprio luogo di lavoro, la mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:00 oppure il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Nel mese di agosto il padre, durante il periodo in cui lo stesso usufruirà delle ferie, potrà vedere il proprio figlio tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e tenerlo con sé tutti i week-end, con possibilità di pernotto presso la residenza del padre, prelevandolo dall'abitazione della madre il sabato alle ore 16:30 e riportandolo domenica alle ore 19:00;
7) il giorno di Ferragosto, verrà trascorso dal minore alternativamente con i propri genitori;
8) nel periodo pasquale il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta con uno dei due genitori. Nel giorno in cui il minore dovrà stare con il padre, quest'ultimo dovrà prelevare dall'abitazione della madre alle ore 10:00 e riportarlo alle 21:00 Per_1
della stessa giornata. Per i restanti giorni feriali pasquali, il sig. potrà vedere il CP_1
proprio figlio tutti i pomeriggi dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 9) le vacanze natalizie (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed
Epifania) verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Il periodo in cui il minore trascorrerà le festività natalizie con il padre verrà così regolamentato:
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 della Vigilia di Natale alle ore
10:00 del giorno di Natale con pernottamento presso la propria residenza;
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 del giorno di Natale alle ore 10:00 del giorno di Santo Stefano con pernottamento presso la propria residenza;
- il giorno di Santo Stefano il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 alle ore
19:00;
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 della vigilia di Capodanno alle ore 10:00 del giorno di Capodanno con pernottamento presso la propria residenza;
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 del giorno di Capodanno alle ore
10:00 del giorno 2 gennaio con pernottamento presso la propria residenza. Negli altri giorni festivi natalizi in cui il minore è con la madre, il sig. potrà vedere il proprio CP_1
figlio dalle ore 17:00 alle ore 19:00, così come tutti gli altri giorni sempre dello stesso periodo;
10) il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per il figlio minore, l'importo mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00). Su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione;
11) l'assegno unico, percepito mensilmente dal minore, pari ad €. 235,40, verrà trattenuto dalla sig.ra per le esigenze quotidiane del piccolo;
Pt_1 Per_1
12) l'abitazione coniugale sita in Via N. Iotti n°1, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla Sig.ra che ci vivrà con il proprio figlio minore;
Parte_1
13) il mutuo contratto per il pagamento dell'acquisto della casa coniugale con scadenza a marzo 2031 (rata pari ad €. 286,74) verrà interamente pagato dal sig. ; Controparte_1 14) il sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria residenza in Controparte_1
via E. Berlinguer n° 178 del Comune di PE RO (Kr);
15) entrambi i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
16) per effetto di tali patti, le parti convengono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e, di conseguenza, rinunziano ad ogni richiesta di addebito.”
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio vertente in materia di volontaria giurisdizione n. 1075 /2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito Controparte_1
concordatario in data 08/08/2017, nel Comune di PE RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n.
5 - parte II – serie A volume
1 - anno 2017 – Ufficio 1 (certificato in atti);
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come sopra riportate;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PE RO (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G.V.G. n. 1075 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata CROTONE (KR) il 12/10/1987 Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Corso Roma n° 38 - 88837 PE RO (KR), presso lo studio dell'avv.
UR AS (C.F. – PEC. C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
E (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 19/10/1982 ed ivi residente a[...], ai fini del presente giudizio domiciliato in
Corso Roma n° 38 - 88837 PE RO (KR), presso lo studio dell'avv. UR
AS (C.F. – PEC. C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23.09.2025,
[...]
e esponevano: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 08/08/2017, nel Comune di
PE RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n.
5 - parte II – serie A volume 1 - anno 2017 – Ufficio 1 (certificato in atti);
- che dalla loro unione nasceva un figlio: (C.F. Persona_1
) nato a [...] il [...] (minorenne); C.F._4
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, depositato in data 23.09.2025. Con decreto di assegnazione della causa, in data 01.10.2025, il Presidente, nella persona della dott.ssa A. Angiuli, autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, disponendo il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127- ter c.p.c.
In data 4.11.2025 il difensore, per entrambe le parti, depositava telematicamente note scritte d'udienza, riportando la volontà dei coniugi di non riconciliarsi e domandando l'accoglimento delle condizioni dagli stessi concordate e contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
Considerato l'intervento regolare del P.M., acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 7.11.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni per come concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
CONDIZIONI:
“1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) il figlio resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso il domicilio materno, dove terrà la residenza anagrafica;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, tenendo sempre conto delle capacità ed inclinazioni del figlio, che manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendone cura, educazione, istruzione e conservando rapporti significativi con il ramo parentale di ciascun genitore;
4) il padre e la madre si impegneranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio, previamente concordate tra i coniugi e documentate. Tali spese comprendono: le spese mediche specialistiche, le spese scolastiche
(incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico e tecnologico, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrende, ecc.);
5) il padre, nei giorni in cui lo stesso rientrerà a PE RO dal proprio luogo di lavoro, avrà facoltà di vedere il proprio figlio, previo accordo con la madre, dalle ore 17:00 alle ore
19:00. In tali giorni il minore potrà pernottare con il padre almeno una volta al mese;
6) per quanto concerne le vacanze estive, il minore , trascorrerà il mese di luglio con Per_1
la madre, con possibilità del padre di vederlo nei giorni in cui questo rientrerà a PE
RO dal proprio luogo di lavoro, la mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:00 oppure il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Nel mese di agosto il padre, durante il periodo in cui lo stesso usufruirà delle ferie, potrà vedere il proprio figlio tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e tenerlo con sé tutti i week-end, con possibilità di pernotto presso la residenza del padre, prelevandolo dall'abitazione della madre il sabato alle ore 16:30 e riportandolo domenica alle ore 19:00;
7) il giorno di Ferragosto, verrà trascorso dal minore alternativamente con i propri genitori;
8) nel periodo pasquale il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta con uno dei due genitori. Nel giorno in cui il minore dovrà stare con il padre, quest'ultimo dovrà prelevare dall'abitazione della madre alle ore 10:00 e riportarlo alle 21:00 Per_1
della stessa giornata. Per i restanti giorni feriali pasquali, il sig. potrà vedere il CP_1
proprio figlio tutti i pomeriggi dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 9) le vacanze natalizie (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed
Epifania) verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Il periodo in cui il minore trascorrerà le festività natalizie con il padre verrà così regolamentato:
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 della Vigilia di Natale alle ore
10:00 del giorno di Natale con pernottamento presso la propria residenza;
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 del giorno di Natale alle ore 10:00 del giorno di Santo Stefano con pernottamento presso la propria residenza;
- il giorno di Santo Stefano il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 alle ore
19:00;
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 della vigilia di Capodanno alle ore 10:00 del giorno di Capodanno con pernottamento presso la propria residenza;
- il padre potrà trascorre con il proprio figlio dalle ore 10:00 del giorno di Capodanno alle ore
10:00 del giorno 2 gennaio con pernottamento presso la propria residenza. Negli altri giorni festivi natalizi in cui il minore è con la madre, il sig. potrà vedere il proprio CP_1
figlio dalle ore 17:00 alle ore 19:00, così come tutti gli altri giorni sempre dello stesso periodo;
10) il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per il figlio minore, l'importo mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00). Su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione;
11) l'assegno unico, percepito mensilmente dal minore, pari ad €. 235,40, verrà trattenuto dalla sig.ra per le esigenze quotidiane del piccolo;
Pt_1 Per_1
12) l'abitazione coniugale sita in Via N. Iotti n°1, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla Sig.ra che ci vivrà con il proprio figlio minore;
Parte_1
13) il mutuo contratto per il pagamento dell'acquisto della casa coniugale con scadenza a marzo 2031 (rata pari ad €. 286,74) verrà interamente pagato dal sig. ; Controparte_1 14) il sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria residenza in Controparte_1
via E. Berlinguer n° 178 del Comune di PE RO (Kr);
15) entrambi i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
16) per effetto di tali patti, le parti convengono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e, di conseguenza, rinunziano ad ogni richiesta di addebito.”
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio vertente in materia di volontaria giurisdizione n. 1075 /2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito Controparte_1
concordatario in data 08/08/2017, nel Comune di PE RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n.
5 - parte II – serie A volume
1 - anno 2017 – Ufficio 1 (certificato in atti);
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come sopra riportate;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PE RO (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli