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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1830/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
RZ TO
INTERVENUTO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10:48 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CARAMMA SALVATORE Parte_1
Per l'avv. MAZZOTTA LISA ( ) VIA MEGARA Controparte_1 C.F._1
N. 4 96010 MELILLI oggi sostituita dall'avv. Meola Mariagrazia
l'avv. Caramma in via preliminare esibisce verbale di mediazione espletata in data 8 luglio 2025 nel merito contesta le difese avversarie e si oppone alla richiesta di rimessione in termini, rappresenta inoltre che in data 27 ottobre 2025 l'immobile è stato rilasciato. L'avv. Meola insiste in atti.
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1830/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Floridia, Via Ariosto n. 104/A ; Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CARAMMA SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato conveniva Parte_1 [...]
avanti all'intestato Tribunale, esponendo: CP_1
pagina 3 di 8 - di avere concesso in locazione alla convenuta (con contratto del 1.12.2018) un immobile ad uso abitativo sito in Solarino, Via Mazzini n. 19;
- che la conduttrice si era resa inadempiente avendo omesso il pagamento dei canoni di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 né, dalla stipula del contratto, l'aggiornamento Istat dovuto alla rivalutazione monetaria per un ammontare complessivo di euro 535,50.
Concludeva quindi chiedendo: a) che lo sfratto fosse convalidato e che fosse fissata la data di esecuzione del rilascio;
b) che fosse emessa ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12 maggio 2025 si costituiva in giudizio
[...]
opponendosi alla richiesta di convalida ed evidenziando che il mancato pagamento dei canoni CP_1
sarebbe dipeso dalle condizioni economiche precarie della conduttrice, nonché dalle cattive condizioni in cui versava l'immobile a causa della mancata manutenzione da parte della locatrice.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 maggio 2025, questo Giudice ordinava all'intimata il rilascio dell'immobile (con termine per l'esecuzione entro il 4 luglio 2025), disponeva il mutamento del rito con assegnazione di termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi e assegnava termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Indi, parte ricorrente depositava memoria integrativa, nella quale contestava il proprio inadempimento ed allegava che la conduttrice aveva continuato a detenere l'immobile e ad omettere il pagamento dei canoni, nonostante l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 11 novembre 2025 formulando istanza di rimessione in termini, deducendo che la procura alle liti è stata conferita dalla resistente solo in data 23.10.2025, ultimo giorno utile fissato dal Giudice per il deposito delle memorie integrative.
All'udienza del 12 novembre 2025, preso atto delle difese delle parti e tenuto conto della natura documentale del giudizio, il procedimento è stato rinviato per discussione e decisione all'udienza del pagina 4 di 8 19.11.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha prodotto verbale di mediazione con esito negativo e ha rappresentato che l'immobile è stato liberato in data 27.10.2025.
***
In via preliminare, occorre evidenziare che la mediazione è stata correttamente esperita come da verbale negativo del 8 luglio 2025 prodotto in data odierna da parte ricorrente.
La domanda proposta da parte attrice, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione del
1.12.2018, deve pertanto ritenersi procedibile.
Sempre in via preliminare va esaminata la richiesta di rimessione in termini formulata da parte resistente in seno alla comparsa di costituzione depositata in data 11.11.2025.
Il difensore di parte resistente, a sostegno della richiesta di rimessione in termini, ha esposto di avere avuto la procura alle liti dalla signora solo in data 23.10.2025 e quindi l'ultimo Controparte_1
giorno utile per il deposito tempestivo delle memorie difensive;
da qui l'impossibilità di costituirsi tempestivamente.
L'art. 153 c.p.c. prevede che il giudice possa rimettere in termini la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Ebbene, nella fattispecie in esame nessuna causa non imputabile viene prospettata da parte resistente. Va
premesso che con ordinanza del 14 maggio 2025 è stato concesso alle parti termine perentorio fino a 20
giorni prima dell'udienza del 12.11.2025 per il deposito di memorie integrative.
Si osserva, in particolare, che il precedente difensore della resistente ha rappresentato in data 23 ottobre
2025 di aver rinunciato all'incarico professionale, tenuto conto che la sig.ra ha Controparte_1
nominato altro legate per il presente procedimento.
Ed infatti, in data 22 ottobre 2025 l'attuale difensore della resistente ha formulato istanza di visibilità del fascicolo rappresentando di aver ricevuto in data 22 ottobre 2025 mandato dalla signora (cfr. CP_1
pagina 5 di 8 procura allegata alla richiesta di visibilità depositata in data 22 ottobre 2025).
Non corrisponde al vero pertanto che parte resistente abbia avuto il conferimento della procura alle liti solo in data 23.10.2025 e ciò è dimostrato anche dal tentativo di modificare la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, ove è chiaro che il giorno 22 è stato successivamente modificato in 23 (cfr.
procura allegata alla comparsa di costituzione del 11.11.2025).
Peraltro la scelta della parte di avvalersi di un nuovo difensore a ridosso dell'udienza non legittima in alcun modo la rimessione in termini.
Di conseguenza ben avrebbe potuto parte resistente costituirsi tempestivamente.
La decadenza in cui è incorsa la resistente deve pertanto ritenersi a lei imputabile, sicché l'istanza di rimessione in termini va rigettata.
Nel merito la domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte resistente non ha contestato la morosità, ma ha sollevato l'eccezione “inadimpleti non est
adimplendum”, ovvero ha sostenuto che l'immobile, a cagione della presenza di umidità, non fosse in buono stato e tale da servire all'uso convenuto, sebbene ne abbia mantenuto la disponibilità materiale ed il pieno ed integrale godimento fino 27.10.2025.
Il conduttore, però, non ha fornito alcuna prova delle asserite gravi e degradate condizioni del bene e della sua inidoneità all'uso abitativo, essendosi limitato a produrre fotografie non contestualizzate che,
anche a volerle ritenere probanti della presenza di infiltrazioni, non provano la assoluta inidoneità
dell'immobile all'uso convenuto. Tale inidoneità, inoltre, è smentita dal fatto stesso di averlo continuato ad abitare fino al 27.10.2025.
Con orientamento ormai costante, nella giurisprudenza di legittimità si esclude che il conduttore, il quale continui a trarre una qualche utilità dal bene locato, possa legittimamente sospendere del tutto il pagamento del canone eccependo (ex art. 1460 c. c.) l'altrui inadempimento (ex multis, Cassazione civile n. 13887/11, n. 261/08 e n. 2855/05).
pagina 6 di 8 Di contro il mancato e costante pagamento dei canoni non solo non è stato contestato ma addirittura è
stato ammesso (cfr. pag. 2 e 3 dell'opposizione all'intimazione di sfratto depositata in data 12.5.2025).
Il contratto di locazione de quo va quindi risolto per grave inadempimento del conduttore, dato che il mancato pagamento del canone di locazione costituisce inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass. n.21242/06).
Trattandosi, infatti, di prestazione in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore,
integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e il mancato pagamento anche di una mensilità
del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè,
la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98).
Tenuto conto di tutto quanto sopra, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione.
Quanto alla domanda di rilascio occorre evidenziare che in data odierna parte ricorrente ha rappresentato che l'immobile per cui è causa è stato rilasciato in data 27.10.2025.
Parte resistente, inoltre, va condannata al pagamento di euro 3500,00 a titolo di canoni dal mese di gennaio 2025 fino al 27 ottobre 2025 (data del rilascio per come dichiarato dalla ricorrente), oltre interessi dalla data di ciascuna scadenza fino al soddisfo.
Condanna altresì parte resistente al pagamento dell'aggiornamento Istat dovuto pari ad euro 535,50.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto,
per la fase sommaria dai compensi minimi del II scaglione della tabelle inerente i procedimenti di convalida locatizia ( senza tenersi conto della fase di decisione, essendo stato disposto il mutamento del rito), nonché per la presente fase, tenendo conto di quanto previsto dai compensi medi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - Dichiara risolto il contratto di locazione stipulato il 1.12.2018 per grave inadempimento di parte conduttrice.
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 3500,00 Controparte_1
a titolo di canoni di locazione scaduti oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo:
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 535,50 Controparte_1
a titolo di aggiornamento Istat;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2284,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione
Siracusa, 19 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1830/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
RZ TO
INTERVENUTO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10:48 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. CARAMMA SALVATORE Parte_1
Per l'avv. MAZZOTTA LISA ( ) VIA MEGARA Controparte_1 C.F._1
N. 4 96010 MELILLI oggi sostituita dall'avv. Meola Mariagrazia
l'avv. Caramma in via preliminare esibisce verbale di mediazione espletata in data 8 luglio 2025 nel merito contesta le difese avversarie e si oppone alla richiesta di rimessione in termini, rappresenta inoltre che in data 27 ottobre 2025 l'immobile è stato rilasciato. L'avv. Meola insiste in atti.
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1830/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Floridia, Via Ariosto n. 104/A ; Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CARAMMA SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato conveniva Parte_1 [...]
avanti all'intestato Tribunale, esponendo: CP_1
pagina 3 di 8 - di avere concesso in locazione alla convenuta (con contratto del 1.12.2018) un immobile ad uso abitativo sito in Solarino, Via Mazzini n. 19;
- che la conduttrice si era resa inadempiente avendo omesso il pagamento dei canoni di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 né, dalla stipula del contratto, l'aggiornamento Istat dovuto alla rivalutazione monetaria per un ammontare complessivo di euro 535,50.
Concludeva quindi chiedendo: a) che lo sfratto fosse convalidato e che fosse fissata la data di esecuzione del rilascio;
b) che fosse emessa ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12 maggio 2025 si costituiva in giudizio
[...]
opponendosi alla richiesta di convalida ed evidenziando che il mancato pagamento dei canoni CP_1
sarebbe dipeso dalle condizioni economiche precarie della conduttrice, nonché dalle cattive condizioni in cui versava l'immobile a causa della mancata manutenzione da parte della locatrice.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 maggio 2025, questo Giudice ordinava all'intimata il rilascio dell'immobile (con termine per l'esecuzione entro il 4 luglio 2025), disponeva il mutamento del rito con assegnazione di termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi e assegnava termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Indi, parte ricorrente depositava memoria integrativa, nella quale contestava il proprio inadempimento ed allegava che la conduttrice aveva continuato a detenere l'immobile e ad omettere il pagamento dei canoni, nonostante l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 11 novembre 2025 formulando istanza di rimessione in termini, deducendo che la procura alle liti è stata conferita dalla resistente solo in data 23.10.2025, ultimo giorno utile fissato dal Giudice per il deposito delle memorie integrative.
All'udienza del 12 novembre 2025, preso atto delle difese delle parti e tenuto conto della natura documentale del giudizio, il procedimento è stato rinviato per discussione e decisione all'udienza del pagina 4 di 8 19.11.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha prodotto verbale di mediazione con esito negativo e ha rappresentato che l'immobile è stato liberato in data 27.10.2025.
***
In via preliminare, occorre evidenziare che la mediazione è stata correttamente esperita come da verbale negativo del 8 luglio 2025 prodotto in data odierna da parte ricorrente.
La domanda proposta da parte attrice, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione del
1.12.2018, deve pertanto ritenersi procedibile.
Sempre in via preliminare va esaminata la richiesta di rimessione in termini formulata da parte resistente in seno alla comparsa di costituzione depositata in data 11.11.2025.
Il difensore di parte resistente, a sostegno della richiesta di rimessione in termini, ha esposto di avere avuto la procura alle liti dalla signora solo in data 23.10.2025 e quindi l'ultimo Controparte_1
giorno utile per il deposito tempestivo delle memorie difensive;
da qui l'impossibilità di costituirsi tempestivamente.
L'art. 153 c.p.c. prevede che il giudice possa rimettere in termini la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Ebbene, nella fattispecie in esame nessuna causa non imputabile viene prospettata da parte resistente. Va
premesso che con ordinanza del 14 maggio 2025 è stato concesso alle parti termine perentorio fino a 20
giorni prima dell'udienza del 12.11.2025 per il deposito di memorie integrative.
Si osserva, in particolare, che il precedente difensore della resistente ha rappresentato in data 23 ottobre
2025 di aver rinunciato all'incarico professionale, tenuto conto che la sig.ra ha Controparte_1
nominato altro legate per il presente procedimento.
Ed infatti, in data 22 ottobre 2025 l'attuale difensore della resistente ha formulato istanza di visibilità del fascicolo rappresentando di aver ricevuto in data 22 ottobre 2025 mandato dalla signora (cfr. CP_1
pagina 5 di 8 procura allegata alla richiesta di visibilità depositata in data 22 ottobre 2025).
Non corrisponde al vero pertanto che parte resistente abbia avuto il conferimento della procura alle liti solo in data 23.10.2025 e ciò è dimostrato anche dal tentativo di modificare la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, ove è chiaro che il giorno 22 è stato successivamente modificato in 23 (cfr.
procura allegata alla comparsa di costituzione del 11.11.2025).
Peraltro la scelta della parte di avvalersi di un nuovo difensore a ridosso dell'udienza non legittima in alcun modo la rimessione in termini.
Di conseguenza ben avrebbe potuto parte resistente costituirsi tempestivamente.
La decadenza in cui è incorsa la resistente deve pertanto ritenersi a lei imputabile, sicché l'istanza di rimessione in termini va rigettata.
Nel merito la domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte resistente non ha contestato la morosità, ma ha sollevato l'eccezione “inadimpleti non est
adimplendum”, ovvero ha sostenuto che l'immobile, a cagione della presenza di umidità, non fosse in buono stato e tale da servire all'uso convenuto, sebbene ne abbia mantenuto la disponibilità materiale ed il pieno ed integrale godimento fino 27.10.2025.
Il conduttore, però, non ha fornito alcuna prova delle asserite gravi e degradate condizioni del bene e della sua inidoneità all'uso abitativo, essendosi limitato a produrre fotografie non contestualizzate che,
anche a volerle ritenere probanti della presenza di infiltrazioni, non provano la assoluta inidoneità
dell'immobile all'uso convenuto. Tale inidoneità, inoltre, è smentita dal fatto stesso di averlo continuato ad abitare fino al 27.10.2025.
Con orientamento ormai costante, nella giurisprudenza di legittimità si esclude che il conduttore, il quale continui a trarre una qualche utilità dal bene locato, possa legittimamente sospendere del tutto il pagamento del canone eccependo (ex art. 1460 c. c.) l'altrui inadempimento (ex multis, Cassazione civile n. 13887/11, n. 261/08 e n. 2855/05).
pagina 6 di 8 Di contro il mancato e costante pagamento dei canoni non solo non è stato contestato ma addirittura è
stato ammesso (cfr. pag. 2 e 3 dell'opposizione all'intimazione di sfratto depositata in data 12.5.2025).
Il contratto di locazione de quo va quindi risolto per grave inadempimento del conduttore, dato che il mancato pagamento del canone di locazione costituisce inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale (vd. Cass. n.21242/06).
Trattandosi, infatti, di prestazione in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore,
integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e il mancato pagamento anche di una mensilità
del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè,
la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98).
Tenuto conto di tutto quanto sopra, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione.
Quanto alla domanda di rilascio occorre evidenziare che in data odierna parte ricorrente ha rappresentato che l'immobile per cui è causa è stato rilasciato in data 27.10.2025.
Parte resistente, inoltre, va condannata al pagamento di euro 3500,00 a titolo di canoni dal mese di gennaio 2025 fino al 27 ottobre 2025 (data del rilascio per come dichiarato dalla ricorrente), oltre interessi dalla data di ciascuna scadenza fino al soddisfo.
Condanna altresì parte resistente al pagamento dell'aggiornamento Istat dovuto pari ad euro 535,50.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto,
per la fase sommaria dai compensi minimi del II scaglione della tabelle inerente i procedimenti di convalida locatizia ( senza tenersi conto della fase di decisione, essendo stato disposto il mutamento del rito), nonché per la presente fase, tenendo conto di quanto previsto dai compensi medi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - Dichiara risolto il contratto di locazione stipulato il 1.12.2018 per grave inadempimento di parte conduttrice.
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 3500,00 Controparte_1
a titolo di canoni di locazione scaduti oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo:
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 535,50 Controparte_1
a titolo di aggiornamento Istat;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2284,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione
Siracusa, 19 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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