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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9441 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
14770/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 14/04/2025, assunta in decisione all'udienza del 14/10/2025 e discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. Garavaglia Marcella presso il cui studio – sito in Bareggio (MI), via Milano
n. 21 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...] il [...], assistita e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Luongo Piergiorgio presso il cui studio – sito in Milano, via Venini n. 38/2 – è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2025/2498 emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 03/04/2025;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : Parte_1
In via principale:
pagina 1 di 9 -dichiarare anche a mezzo di sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal sig.
e dalla sig.ra in Sesto SA IO (Mi) il 15.07.2011; Parte_1 CP_1
-ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sesto SA IO (Mi) di procedere all'annotazione del dispositivo della emananda sentenza.
-dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra , allontanatasi dalla casa coniugale tre anni e CP_1 mezzo fa ( ottobre 2021) e che ha instaurato una stabile convivenza con altro uomo. e per l'effetto
DICHIARARE i signori e economicamente autosufficienti con nessuna statuizione Pt_1 CP_1 reciproca in capo agli stessi di natura economica;
-Confermare l'affido di , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nata a Rho (MI) il [...], in [...] esclusiva al padre, presso il quale rimarranno
[...] collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni ivi compreso il rilascio- rinnovo di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza su istruzione ed educazione.
- Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in NZ (MI), via SA Carlo n. 29/23, al padre perché continui ad abitarla con i minori .
- Confermare che la gestione e scansione degli incontri madre-minori, dovrà essere decisa ed organizzata dai Servizi sociali del Comune di NZ, i quali SS dovranno verificare ed attivare per la sig.ra un percorso di valutazione presso il NO;
CP_1
- Confermare che la regolamentazione degli incontri tra madre e minori, – almeno in un primo momento e sino agli esiti del percorso della madre presso il NO – dovranno avvenire in modalità protetta e osservata, alla presenza di un educatore, per verificare la bontà della relazione (sospesa da giugno 2023 e intervallata soltanto da due successivi incontri), per poi, alla luce della valutazione della condizione tossicologica della madre e della sua relazione con i due bambini, prevedere, nell'interesse di questi ultimi e in conformità alle loro esigenze e volontà, un ampliamento degli incontri.
- Conferma a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando al padre, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di euro
300,00 (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
prima rivalutazione giugno 2024);
pagina 2 di 9 -. Confermare che il padre, in quanto genitore affidatario con affido super esclusivo, continuerà a percepire interamente l'AUU;
. Confermare – come anche da accordo delle parti- che il padre continui a percepire le indennità stanziate a favore del figlio minore (affetto da sindrome autistica); Per_1
-Respingere eventuale domanda di parte resistente sull'assegno di mantenimento in suo favore , in quanto non ne sussistono i presupposti di legge e la stessa ha una stabile convivenza con altro uomo da oltre tre anni;
CONCLUSIONI per : CP_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data Parte_1 CP_1
15.07.2011 nel comune di Sesto SA IO (atto n. 66 P. 1 Anno 2011), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione ed alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza;
Prevedere che la madre versi la somma complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per minore) a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1 Per_2
Disporre una graduale intensificazione degli incontri madre-figli, da realizzarsi anche con modalità protetta e con il supporto dei Servizi Sociali, al fine di salvaguardare il diritto dei minori a mantenere un rapporto significativo con la madre;
Confermare per il resto le condizioni della sentenza di separazione
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, – precisando di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Sesto SA IO (MI) in data 15/07/2011 (atto iscritto nei registri CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 66, parte I, anno 2011) e di essersi separato dalla coniuge in virtù della sentenza parziale n. 1397/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 06/02/2024 (già autorizzati a vivere separati in data 28/06/2023) – chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, nonché di confermare le condizioni separative stabilite poi con sentenza definitiva di separazione n. 1706/2025, pubblicata in data 27/02/2025, e segnatamente: - di affidare i figli (nato il [...]) e (nata il [...]) in Persona_1 Per_2 via super-esclusiva al padre, con collocamento prevalente presso quest'ultimo e con assegnazione allo stesso della casa familiare sita in NZ (MI), via SA Carlo n. 29; - di incaricare i Servizi sociali di
NZ (MI) di regolamentare gli incontri madre-figli, allo stato in atto con modalità protette, valutata pagina 3 di 9 la condizione tossicologica della madre;
- di stabilire un contributo materno al mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 mensili, compresivi delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico universale e dell'indennità prevista AN (affetto da autismo) a favore del padre;
- di non prevedere nulla a titolo di mantenimento a favore della moglie.
A sostegno delle domande formulate, il resistente allegava che già all'esito del giudizio di separazione la Signora non contribuiva a versare il mantenimento in favore dei figli – fatti per i quali aveva CP_1 provveduto a sporgere denuncia-querela per il reato di cui all'art. 570bis c.p. – nè collaborava con gli operatori dei Servizi sociali incaricati, neppure rispetto al calendario di incontri con i figli;
Con decreto del 02/05/2025, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contradditorio tra le parti e per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di NZ (MI).
Con memoria difensiva depositata in data 27/06/2025 si costituiva in giudizio , la CP_1 quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva di disporre un graduale ampliamento degli incontri madre-figli e di ridurre il contributo materno al mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili, compresivi delle spese straordinarie, con conferma nel resto delle ulteriori condizioni separative.
Acquisita la relazione richiesta da parte dei Servizi sociali di NZ (MI) in data 06/10/2025, all'udienza di prima comparizione del 14/10/2025, parte resistente non compariva personalmente, per via di pretesi problemi medici – allegati e non documentati;
parte ricorrente confermava quanto allegato nel proprio atto introduttivo, precisando di non avere contatti diretti con la moglie e che i minori allo stato incontrano la madre in Spazio neutro a cadenza mensile.
Il Giudice delegato – dato atto dell'assenza di richieste istruttorie – invitava le parti ad interloquire in ordine alle domande svolte;
le parti si riportavano alle domande formulate nei propri atti introduttivi e chiedevano che la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori urgenti stante le statuizioni vigenti della sentenza di separazione e ordinava la discussione orale della causa, all'esito della quale – confermando i difensori delle parti le domande svolte nei propri atti introduttivi – rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Con riguardo al presente giudizio di divorzio, sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), ii) Reg. EU n. 1111/2019, essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei pagina 4 di 9 coniugi e risiedendovi ancora il ricorrente;
in assenza di una diversa scelta da parte dei coniugi, si applica la legge italiana ex art. 8 lett. d) Reg. UE n. 1259/2010.
Deve ritenersi, inoltre, sussistere la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1111/2019, risiedendo i minori abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/215, di ratifica della Convenzione dell'Aja del
19/10/1996.
Infine, sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei figli ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo l'Italia lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE
4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, le quali peraltro non hanno formulato richieste istruttorie.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Sesto SA IO (MI) in data 15/07/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 66, parte I, anno 2011); si sono separati in virtù della sentenza parziale n. 1397/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 06/02/2024 (già autorizzati a vivere separati in data 28/06/2023).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che in assenza di significativi fatti sopravvenuti, debba esser confermato l'affidamento super-esclusivo dei figli minori al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, come peraltro richiesto da entrambe le parti e suggerito dai
Servizi sociali incaricati;
pertanto, il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a pagina 5 di 9 tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere di vigilanza della madre.
Invero, occorre rilevare che dal trasferimento in Croazia della madre, avvenuto ad ottobre 2021, il padre si è sempre occupato in autonomia degli obblighi educativi, di accudimento e di cura dei minori, di cui è oggi il genitore di riferimento, dimostrando così la piena idoneità all'esercizio del proprio ruolo genitoriale, come peraltro riconosciuto anche dalla stessa resistente (cfr. relazione del 06/10/2025).
Invero, i minori sono risultati sereni e ben accuditi, rilevandosi in particolare che è Per_1 adeguatamente seguito presso dall'associazione per l'autismo “L'abbraccio”.
Al contrario, a carico della madre risultano tuttora in corso i procedimenti penali promossi a suo carico per i reati di cui agli artt. 570bis c.p.c. e 572 c.p.c. commessi nei confronti del marito e dei figli – quest'ultimo di recente riassunto, in seguito all'avvenuto rintraccio della a settembre 2025 : cfr. CP_1 relazione dei Servizi sociali del 06/10/2025 e sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano – n.
3125/2025 R.G. GIP).
La madre è di fatto da tempo assente dalla quotidianità dei figli che, dall'ottobre 2024, ha ripreso a vedere con incontri mensili in Spazio neutro – con andamento talvolta discontinuo (avendo la stessa disertato tre incontri con varie motivazioni) ancorché gli operatori ne riscontrino in generale un andamento allo stato positivo, a fronte delle adeguate capacità materne riscontrate durante le frequentazioni con i minori (cfr. relazione del 06/10/2025).
Risulta altresì che a giugno 2025 la resistente avrebbe avviato un percorso presso il servizio per le tossicodipendenze croato, con verifiche tossicologiche allo stato risultate negative .
Ciò considerato, riguardo alle frequentazioni tra i minori e la madre, il Collegio ritiene necessario confermare gli incarichi attribuiti ai Servizi sociali di NZ (MI) di regolamentare gli incontri madre-figli, attualmente svolti a cadenza mensile con le modalità di Spazio neutro, con graduale ampliamento/liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento degli stessi, del benessere dei minori, nonché all'esito dell'acquisizione delle verifiche tossicologiche avviate dalla ricorrente.
Infine, data la delicata situazione del nucleo familiare, si ritiene necessario incaricare i Servizi sociali di
NZ (MI) di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per gli stessi.
Sull'assegnazione della casa familiare pagina 6 di 9 Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare sita in NZ (MI), via SA
Carlo n. 29 al ricorrente, in quanto genitore collocatario dei figli minori, tenuto conto peraltro delle domande sostanzialmente concordi formulate dalle parti in tal senso.
Sulle questioni economiche
Riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo rideterminare il contributo materno al mantenimento dei figli in euro 250,00 (euro 125,00 mensili per ciascun figlio), somma comprensiva delle spese straordinarie.
Si premette, quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, che nella sentenza di separazione n. 1706/2025 emessa in data 26 febbraio u.s. era stato osservato quanto segue:
“- Il sig. è un insegnante di ballo e percepisce una retribuzione mensile di circa Pt_1
2.000 €; percepisce altresì l'intero ammontare delle indennità stanziate per Per_1
(indennità B1 pari a circa 750 € e indennità di Legge 104/1992 pari a circa 525 €); è proprietario, insieme alla moglie, della casa coniugale in ragione del 50%, sulla quale grava un onere di mutuo di circa 570 € mensili che sostiene interamente.
- La madre, attualmente disoccupata, ha percepito sino all'agosto 2023 una retribuzione mensile di circa 900 € e sostiene un canone locatizio di circa 350 € per l'abitazione in
Croazia nella quale vive;
ha altresì allegato generiche esposizioni debitorie contratte in
Croazia, di cui non vi è riscontro negli atti di causa”.
Con riferimento alla situazione attuale, si rileva che all'udienza del 14/10/2025 il ricorrente ha affermato che “dalla separazione non è cambiato nulla”, precisandosi peraltro rispetto a quanto sopra osservato che dal dicembre 2024 il Signor percepisce interamente l'assegno unico universale Pt_1 pari ad euro 520,00 mensili.
Quanto alla resistente, la stessa ha allegato di svolgere lavori saltuari - da ultimo come inserviente presso ON e un albergo (cfr. memoria difensiva pag. 4 e verbale dell'udienza del 14/10/2025) – senza tuttavia documentare alcunchè con riferimento ai redditi percepiti, per cui si è limitata ad attestare le sole autocertificazioni depositate in atti (in cui ha indicato un reddito complessivo pari ad euro 6.400,00 nell'anno 2023 e a di euro 5.000,00 nel 2024).
Dev'essere considerato che la resistente è gravata delle spese di viaggio e alloggio da/per l'Italia per partecipare agli incontri mensili con i figli dall'ottobre 2024 e che la stessa è del tutto inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento dei figli, tanto che il ricorrente ha presentato denuncia- querela nei confronti della madre per il reato di cui all'art. 570bis c.p.
pagina 7 di 9 Ciò posto – pur non potendosi ritenere provati significativi mutamenti delle condizioni economico- patrimoniali delle parti dall'epoca della separazione – il Collegio ritiene equo rideterminare il contributo materno al mantenimento dei figli come sopra quantificato, tenuto conto dei costi gravanti sulla resistente per gli agli spostamenti Croazia-Italia per vedere i figli a Milano;
nel precipuo intento di sostenerne nell'interesse dei minori, la regolare attuazione da parte della madre, considerato anche il riscontro positivo per i minori e delle potenziali ricadute pregiudizievoli che una nuova battuta d'arresto nei rapporti con la madre potrebbe avere sugli stessi.
Il contributo materno così rideterminato decorrerà dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Infine, l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dal ricorrente, in quanto genitore collocatario dei figli minori, così come le indennità stanziate a favore del figlio minore considerato il perdurare dell'accordo tra le parti in tal senso. Per_1
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento devono essere interamente compensate tra le parti, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, il sostanziale accordo in punto di responsabilità genitoriale, di assegnazione della casa familiare e di ripartizione dei contributi statali a favore del nucleo familiare, nonché le ragioni fondanti le determinazioni relative alle questioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Sesto Parte_1 CP_1
SA IO (MI) in data 15/07/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 66, parte I, anno 2011);
2. Conferma l'affidamento di nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a Rho (MI) il [...], in [...] esclusiva al padre, presso il quale
[...] rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni ivi compreso il rilascio- rinnovo di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza.
pagina 8 di 9 3. Incarica i Servizi sociali di NZ (MI) di proseguire la regolamentazione degli incontri madre-figli, attualmente svolti a cadenza mensile con le modalità di Spazio neutro, valutando la possibilità di ampliare/liberalizzare progressivamente tali incontri, tenuto conto dell'andamento degli stessi, del benessere dei minori e dei riscontri acquisiti in ordine al percorso svolto dalla resistente presso il centro croato per le tossicodipendenze.
4. Incarica i Servizi sociali di NZ (MI) di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per e Per_1 Per_2
5. Assegna la casa familiare, sita in NZ (MI), via SA Carlo n. 29 al padre;
6. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando al padre, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di euro 250,00, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat);
7. Dispone che il padre, in quanto genitore affidatario esclusivo, continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale;
8. Dà atto che, su accordo delle parti, il padre continuerà a percepire le indennità stanziate a favore del figlio minore Per_1
9. Compensa le spese di lite;
10. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sesto SA IO (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di NZ (MI).
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 14/04/2025, assunta in decisione all'udienza del 14/10/2025 e discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. Garavaglia Marcella presso il cui studio – sito in Bareggio (MI), via Milano
n. 21 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...] il [...], assistita e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Luongo Piergiorgio presso il cui studio – sito in Milano, via Venini n. 38/2 – è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2025/2498 emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 03/04/2025;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : Parte_1
In via principale:
pagina 1 di 9 -dichiarare anche a mezzo di sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal sig.
e dalla sig.ra in Sesto SA IO (Mi) il 15.07.2011; Parte_1 CP_1
-ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sesto SA IO (Mi) di procedere all'annotazione del dispositivo della emananda sentenza.
-dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra , allontanatasi dalla casa coniugale tre anni e CP_1 mezzo fa ( ottobre 2021) e che ha instaurato una stabile convivenza con altro uomo. e per l'effetto
DICHIARARE i signori e economicamente autosufficienti con nessuna statuizione Pt_1 CP_1 reciproca in capo agli stessi di natura economica;
-Confermare l'affido di , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
, nata a Rho (MI) il [...], in [...] esclusiva al padre, presso il quale rimarranno
[...] collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni ivi compreso il rilascio- rinnovo di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza su istruzione ed educazione.
- Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in NZ (MI), via SA Carlo n. 29/23, al padre perché continui ad abitarla con i minori .
- Confermare che la gestione e scansione degli incontri madre-minori, dovrà essere decisa ed organizzata dai Servizi sociali del Comune di NZ, i quali SS dovranno verificare ed attivare per la sig.ra un percorso di valutazione presso il NO;
CP_1
- Confermare che la regolamentazione degli incontri tra madre e minori, – almeno in un primo momento e sino agli esiti del percorso della madre presso il NO – dovranno avvenire in modalità protetta e osservata, alla presenza di un educatore, per verificare la bontà della relazione (sospesa da giugno 2023 e intervallata soltanto da due successivi incontri), per poi, alla luce della valutazione della condizione tossicologica della madre e della sua relazione con i due bambini, prevedere, nell'interesse di questi ultimi e in conformità alle loro esigenze e volontà, un ampliamento degli incontri.
- Conferma a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando al padre, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di euro
300,00 (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
prima rivalutazione giugno 2024);
pagina 2 di 9 -. Confermare che il padre, in quanto genitore affidatario con affido super esclusivo, continuerà a percepire interamente l'AUU;
. Confermare – come anche da accordo delle parti- che il padre continui a percepire le indennità stanziate a favore del figlio minore (affetto da sindrome autistica); Per_1
-Respingere eventuale domanda di parte resistente sull'assegno di mantenimento in suo favore , in quanto non ne sussistono i presupposti di legge e la stessa ha una stabile convivenza con altro uomo da oltre tre anni;
CONCLUSIONI per : CP_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data Parte_1 CP_1
15.07.2011 nel comune di Sesto SA IO (atto n. 66 P. 1 Anno 2011), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla trascrizione ed alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza;
Prevedere che la madre versi la somma complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per minore) a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1 Per_2
Disporre una graduale intensificazione degli incontri madre-figli, da realizzarsi anche con modalità protetta e con il supporto dei Servizi Sociali, al fine di salvaguardare il diritto dei minori a mantenere un rapporto significativo con la madre;
Confermare per il resto le condizioni della sentenza di separazione
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, – precisando di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Sesto SA IO (MI) in data 15/07/2011 (atto iscritto nei registri CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 66, parte I, anno 2011) e di essersi separato dalla coniuge in virtù della sentenza parziale n. 1397/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 06/02/2024 (già autorizzati a vivere separati in data 28/06/2023) – chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, nonché di confermare le condizioni separative stabilite poi con sentenza definitiva di separazione n. 1706/2025, pubblicata in data 27/02/2025, e segnatamente: - di affidare i figli (nato il [...]) e (nata il [...]) in Persona_1 Per_2 via super-esclusiva al padre, con collocamento prevalente presso quest'ultimo e con assegnazione allo stesso della casa familiare sita in NZ (MI), via SA Carlo n. 29; - di incaricare i Servizi sociali di
NZ (MI) di regolamentare gli incontri madre-figli, allo stato in atto con modalità protette, valutata pagina 3 di 9 la condizione tossicologica della madre;
- di stabilire un contributo materno al mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 mensili, compresivi delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico universale e dell'indennità prevista AN (affetto da autismo) a favore del padre;
- di non prevedere nulla a titolo di mantenimento a favore della moglie.
A sostegno delle domande formulate, il resistente allegava che già all'esito del giudizio di separazione la Signora non contribuiva a versare il mantenimento in favore dei figli – fatti per i quali aveva CP_1 provveduto a sporgere denuncia-querela per il reato di cui all'art. 570bis c.p. – nè collaborava con gli operatori dei Servizi sociali incaricati, neppure rispetto al calendario di incontri con i figli;
Con decreto del 02/05/2025, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contradditorio tra le parti e per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di NZ (MI).
Con memoria difensiva depositata in data 27/06/2025 si costituiva in giudizio , la CP_1 quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva di disporre un graduale ampliamento degli incontri madre-figli e di ridurre il contributo materno al mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili, compresivi delle spese straordinarie, con conferma nel resto delle ulteriori condizioni separative.
Acquisita la relazione richiesta da parte dei Servizi sociali di NZ (MI) in data 06/10/2025, all'udienza di prima comparizione del 14/10/2025, parte resistente non compariva personalmente, per via di pretesi problemi medici – allegati e non documentati;
parte ricorrente confermava quanto allegato nel proprio atto introduttivo, precisando di non avere contatti diretti con la moglie e che i minori allo stato incontrano la madre in Spazio neutro a cadenza mensile.
Il Giudice delegato – dato atto dell'assenza di richieste istruttorie – invitava le parti ad interloquire in ordine alle domande svolte;
le parti si riportavano alle domande formulate nei propri atti introduttivi e chiedevano che la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori urgenti stante le statuizioni vigenti della sentenza di separazione e ordinava la discussione orale della causa, all'esito della quale – confermando i difensori delle parti le domande svolte nei propri atti introduttivi – rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Con riguardo al presente giudizio di divorzio, sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), ii) Reg. EU n. 1111/2019, essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei pagina 4 di 9 coniugi e risiedendovi ancora il ricorrente;
in assenza di una diversa scelta da parte dei coniugi, si applica la legge italiana ex art. 8 lett. d) Reg. UE n. 1259/2010.
Deve ritenersi, inoltre, sussistere la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1111/2019, risiedendo i minori abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/215, di ratifica della Convenzione dell'Aja del
19/10/1996.
Infine, sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei figli ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo l'Italia lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE
4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, le quali peraltro non hanno formulato richieste istruttorie.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Sesto SA IO (MI) in data 15/07/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 66, parte I, anno 2011); si sono separati in virtù della sentenza parziale n. 1397/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 06/02/2024 (già autorizzati a vivere separati in data 28/06/2023).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che in assenza di significativi fatti sopravvenuti, debba esser confermato l'affidamento super-esclusivo dei figli minori al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, come peraltro richiesto da entrambe le parti e suggerito dai
Servizi sociali incaricati;
pertanto, il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a pagina 5 di 9 tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere di vigilanza della madre.
Invero, occorre rilevare che dal trasferimento in Croazia della madre, avvenuto ad ottobre 2021, il padre si è sempre occupato in autonomia degli obblighi educativi, di accudimento e di cura dei minori, di cui è oggi il genitore di riferimento, dimostrando così la piena idoneità all'esercizio del proprio ruolo genitoriale, come peraltro riconosciuto anche dalla stessa resistente (cfr. relazione del 06/10/2025).
Invero, i minori sono risultati sereni e ben accuditi, rilevandosi in particolare che è Per_1 adeguatamente seguito presso dall'associazione per l'autismo “L'abbraccio”.
Al contrario, a carico della madre risultano tuttora in corso i procedimenti penali promossi a suo carico per i reati di cui agli artt. 570bis c.p.c. e 572 c.p.c. commessi nei confronti del marito e dei figli – quest'ultimo di recente riassunto, in seguito all'avvenuto rintraccio della a settembre 2025 : cfr. CP_1 relazione dei Servizi sociali del 06/10/2025 e sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano – n.
3125/2025 R.G. GIP).
La madre è di fatto da tempo assente dalla quotidianità dei figli che, dall'ottobre 2024, ha ripreso a vedere con incontri mensili in Spazio neutro – con andamento talvolta discontinuo (avendo la stessa disertato tre incontri con varie motivazioni) ancorché gli operatori ne riscontrino in generale un andamento allo stato positivo, a fronte delle adeguate capacità materne riscontrate durante le frequentazioni con i minori (cfr. relazione del 06/10/2025).
Risulta altresì che a giugno 2025 la resistente avrebbe avviato un percorso presso il servizio per le tossicodipendenze croato, con verifiche tossicologiche allo stato risultate negative .
Ciò considerato, riguardo alle frequentazioni tra i minori e la madre, il Collegio ritiene necessario confermare gli incarichi attribuiti ai Servizi sociali di NZ (MI) di regolamentare gli incontri madre-figli, attualmente svolti a cadenza mensile con le modalità di Spazio neutro, con graduale ampliamento/liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento degli stessi, del benessere dei minori, nonché all'esito dell'acquisizione delle verifiche tossicologiche avviate dalla ricorrente.
Infine, data la delicata situazione del nucleo familiare, si ritiene necessario incaricare i Servizi sociali di
NZ (MI) di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per gli stessi.
Sull'assegnazione della casa familiare pagina 6 di 9 Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare sita in NZ (MI), via SA
Carlo n. 29 al ricorrente, in quanto genitore collocatario dei figli minori, tenuto conto peraltro delle domande sostanzialmente concordi formulate dalle parti in tal senso.
Sulle questioni economiche
Riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo rideterminare il contributo materno al mantenimento dei figli in euro 250,00 (euro 125,00 mensili per ciascun figlio), somma comprensiva delle spese straordinarie.
Si premette, quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, che nella sentenza di separazione n. 1706/2025 emessa in data 26 febbraio u.s. era stato osservato quanto segue:
“- Il sig. è un insegnante di ballo e percepisce una retribuzione mensile di circa Pt_1
2.000 €; percepisce altresì l'intero ammontare delle indennità stanziate per Per_1
(indennità B1 pari a circa 750 € e indennità di Legge 104/1992 pari a circa 525 €); è proprietario, insieme alla moglie, della casa coniugale in ragione del 50%, sulla quale grava un onere di mutuo di circa 570 € mensili che sostiene interamente.
- La madre, attualmente disoccupata, ha percepito sino all'agosto 2023 una retribuzione mensile di circa 900 € e sostiene un canone locatizio di circa 350 € per l'abitazione in
Croazia nella quale vive;
ha altresì allegato generiche esposizioni debitorie contratte in
Croazia, di cui non vi è riscontro negli atti di causa”.
Con riferimento alla situazione attuale, si rileva che all'udienza del 14/10/2025 il ricorrente ha affermato che “dalla separazione non è cambiato nulla”, precisandosi peraltro rispetto a quanto sopra osservato che dal dicembre 2024 il Signor percepisce interamente l'assegno unico universale Pt_1 pari ad euro 520,00 mensili.
Quanto alla resistente, la stessa ha allegato di svolgere lavori saltuari - da ultimo come inserviente presso ON e un albergo (cfr. memoria difensiva pag. 4 e verbale dell'udienza del 14/10/2025) – senza tuttavia documentare alcunchè con riferimento ai redditi percepiti, per cui si è limitata ad attestare le sole autocertificazioni depositate in atti (in cui ha indicato un reddito complessivo pari ad euro 6.400,00 nell'anno 2023 e a di euro 5.000,00 nel 2024).
Dev'essere considerato che la resistente è gravata delle spese di viaggio e alloggio da/per l'Italia per partecipare agli incontri mensili con i figli dall'ottobre 2024 e che la stessa è del tutto inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento dei figli, tanto che il ricorrente ha presentato denuncia- querela nei confronti della madre per il reato di cui all'art. 570bis c.p.
pagina 7 di 9 Ciò posto – pur non potendosi ritenere provati significativi mutamenti delle condizioni economico- patrimoniali delle parti dall'epoca della separazione – il Collegio ritiene equo rideterminare il contributo materno al mantenimento dei figli come sopra quantificato, tenuto conto dei costi gravanti sulla resistente per gli agli spostamenti Croazia-Italia per vedere i figli a Milano;
nel precipuo intento di sostenerne nell'interesse dei minori, la regolare attuazione da parte della madre, considerato anche il riscontro positivo per i minori e delle potenziali ricadute pregiudizievoli che una nuova battuta d'arresto nei rapporti con la madre potrebbe avere sugli stessi.
Il contributo materno così rideterminato decorrerà dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Infine, l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dal ricorrente, in quanto genitore collocatario dei figli minori, così come le indennità stanziate a favore del figlio minore considerato il perdurare dell'accordo tra le parti in tal senso. Per_1
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento devono essere interamente compensate tra le parti, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, il sostanziale accordo in punto di responsabilità genitoriale, di assegnazione della casa familiare e di ripartizione dei contributi statali a favore del nucleo familiare, nonché le ragioni fondanti le determinazioni relative alle questioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Sesto Parte_1 CP_1
SA IO (MI) in data 15/07/2011 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 66, parte I, anno 2011);
2. Conferma l'affidamento di nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a Rho (MI) il [...], in [...] esclusiva al padre, presso il quale
[...] rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni ivi compreso il rilascio- rinnovo di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza.
pagina 8 di 9 3. Incarica i Servizi sociali di NZ (MI) di proseguire la regolamentazione degli incontri madre-figli, attualmente svolti a cadenza mensile con le modalità di Spazio neutro, valutando la possibilità di ampliare/liberalizzare progressivamente tali incontri, tenuto conto dell'andamento degli stessi, del benessere dei minori e dei riscontri acquisiti in ordine al percorso svolto dalla resistente presso il centro croato per le tossicodipendenze.
4. Incarica i Servizi sociali di NZ (MI) di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per e Per_1 Per_2
5. Assegna la casa familiare, sita in NZ (MI), via SA Carlo n. 29 al padre;
6. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando al padre, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di euro 250,00, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat);
7. Dispone che il padre, in quanto genitore affidatario esclusivo, continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale;
8. Dà atto che, su accordo delle parti, il padre continuerà a percepire le indennità stanziate a favore del figlio minore Per_1
9. Compensa le spese di lite;
10. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sesto SA IO (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di NZ (MI).
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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