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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2592/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 1 marzo 2025
da
Parte_1
Rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dall'avv.to Sergio Mancino, presso il cui studio sito a Pagani, via Tortora, 33 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
in Controparte_1 persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'av.to Margherita Casagli.
e contro
, Controparte_2 in persona della dott.ssa , elettivamente domiciliata alla Via D. CP_3
Cimarosa nr 34, Caserta, con l'avv. Vincenzo Pascarella che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato. Convenuti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 1 marzo 2025, il sig. Parte_2 si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio l' e l , ha proposto opposizione CP_1 Controparte_4 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202500000881000 notificatagli il 22 gennaio 2025 portante gli avvisi di addebito meglio indicati nel ricorso stesso. A sostegno della propria opposizione, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) e, comunque l'intervenuta prescrizione. Ancora la mancata allegazione al preavviso di ipoteca, degli avvisi di addebito. Si è costituito l' contestando le deduzioni avversarie, dando prova delle notifiche CP_1 degli avvisi di addebito. Si è costituita l offrendo gli atti interruttivi Controparte_4 notificati. Inutilmente esperito il tentativo di una soluzione in sede amministrativa, all'udienza del 15 maggio 2025, a causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione al preavviso di ipoteca, pacificamente, notificatogli il 22 gennaio 2025 sul presupposto che gli avvisi di addebito indicati nell'atto, ma non allegati, non gli fossero mai stati notificati e, quindi, nonché in assenza di altri atti interruttivi, fosse intervenuta la prescrizione dei crediti contributivi, per i quali dovrebbe essere iscritta la garanzia reale.
Quanto alla notifica degli avvisi di addebito, l' ha dedotto e provato quanto segue: CP_1
per l'avviso n. 368 2018 00080271 07, relativo al pagamento della I, II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2017 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 2), vi è stata notifica a mezzo pec in data 17.08.18;
per l'avviso n. 368 2019 00111740 25, per il pagamento della II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2018 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 3), vi è stata notifica in data 6.07.19;
per l'avviso n. 368 2019 00246649 84, per il pagamento della IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2018 e della I rata di contribuzione vi è stata notifica in data 29.11.19 ( doc. 4);
per l'avviso n. 368 2021 00079024 11, per il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2019 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge, la notifica è del 28.11.21; per l'avviso n. 368 2022 00089596 57, per il pagamento della I, II, III e IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2020 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge, la notifica è avvenuta il 22.12.22 (doc. 6); per l'avviso n. 368 2022 00146136 53, per il pagamento della contribuzione eccedente il minimale dell'anno 2016 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 7); la notifica, avvenuta in data 31.12.22, era stata preceduta dal sollecito di pagamento 25.02.21 ( doc. 7); per l'avviso n. 368 2022 00248622 53, per il pagamento della I, II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2021 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge, la notifica è avvenuta in data 12.01.23, ( doc. 8);
per l'avviso n. 368 2023 00167288 77, per il pagamento della IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2021 e della I, II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2022 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 9), vi è stata notifica in data 15.12.23.
Tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo PEC all'indirizzo come risultante dai pubblici registri (doc 1 ed estratto Email_1
INIPEC doc.10). Solo gli avvisi n. 368 2022 00089596 57 e n. 368 2022 00146136 53 notificati a mezzo posta ( doc. 6 e 7) e la notifica è avvenuta presso l'indirizzo di via
Camaldoli, 2 a Milano.
Indirizzi, sia quello telematico, sia quello fisico che la difesa, all'udienza successiva alla costituzione dell'ente e quindi dopo la possibilità di prendere visione delle produzioni avversarie, non ha contestato.
Sulla base di quanto offerto dall deve, quindi, concludersi che tutti gli avvisi di CP_1 addebito portati dalla comunicazione preventiva di ipoteca siano stati, correttamente, notificati.
Tale conclusione consente di superare e ritenere infondate due dei motivi di opposizione alla base del presente ricorso, ovvero l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa notifica degli atti presupposti e per mancata allegazione degli stessi.
Ed, invero, provata l'avvenuta notifica di tutti gli atti, non vi era necessità, stante la conoscenza o conoscibilità degli stessi, che al ricorrente fossero, nuovamente, allegati gli avvisi di cui era già in possesso (quelli notificati a mezzo pec) o di cui avrebbe, con la dovuta diligenza essere in possesso (quelli notificati a mezzo posta e mai ritirati all'ufficio postale).
Quanto poi all'ulteriore eccezione di prescrizione, la stessa risulta infondata alla luce degli atti interruttivi di cui l ha dato prova. Controparte_4 Si tratta dei seguenti atti:
-preavviso di fermo nr 06880201900017499000 del 09/07/2019 notificato a mezzo pec;
-intimazione di pagamento nr 06820229015456724000 del 25/06/2022;
-intimazione di pagamento nr 06820239010801952000 del 23/06/2023 notificata a mezzo pec;
-intimazione di pagamento nr 06820249026166747000 del 05/07/2024.
Quindi ed infine, della comunicazione preventiva di ipoteca (doc. nn. 6-10).
Anche in ordine a tali atti ed alla notifica degli stessi, la difesa nulla ha contestato, né eccepito.
Deve, quindi, concludersi nel senso che, la prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica di ogni avviso di addebito sia stata, prima di ogni quinquennio, debitamente interrotta con successive iniziative da parte dell'ente incaricato della riscossione.
In considerazione delle risultanze documentali, anche l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla prescrizione risulta infondato.
Per tutto quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Dalla soccombenza deriva la condanna alle spese di lite che il ricorrente deve rinfondere a vantaggio di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2500 oltre accessori di legge.
Milano, 15 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 1 marzo 2025
da
Parte_1
Rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dall'avv.to Sergio Mancino, presso il cui studio sito a Pagani, via Tortora, 33 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
in Controparte_1 persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'av.to Margherita Casagli.
e contro
, Controparte_2 in persona della dott.ssa , elettivamente domiciliata alla Via D. CP_3
Cimarosa nr 34, Caserta, con l'avv. Vincenzo Pascarella che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato. Convenuti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 1 marzo 2025, il sig. Parte_2 si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio l' e l , ha proposto opposizione CP_1 Controparte_4 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202500000881000 notificatagli il 22 gennaio 2025 portante gli avvisi di addebito meglio indicati nel ricorso stesso. A sostegno della propria opposizione, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) e, comunque l'intervenuta prescrizione. Ancora la mancata allegazione al preavviso di ipoteca, degli avvisi di addebito. Si è costituito l' contestando le deduzioni avversarie, dando prova delle notifiche CP_1 degli avvisi di addebito. Si è costituita l offrendo gli atti interruttivi Controparte_4 notificati. Inutilmente esperito il tentativo di una soluzione in sede amministrativa, all'udienza del 15 maggio 2025, a causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione al preavviso di ipoteca, pacificamente, notificatogli il 22 gennaio 2025 sul presupposto che gli avvisi di addebito indicati nell'atto, ma non allegati, non gli fossero mai stati notificati e, quindi, nonché in assenza di altri atti interruttivi, fosse intervenuta la prescrizione dei crediti contributivi, per i quali dovrebbe essere iscritta la garanzia reale.
Quanto alla notifica degli avvisi di addebito, l' ha dedotto e provato quanto segue: CP_1
per l'avviso n. 368 2018 00080271 07, relativo al pagamento della I, II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2017 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 2), vi è stata notifica a mezzo pec in data 17.08.18;
per l'avviso n. 368 2019 00111740 25, per il pagamento della II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2018 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 3), vi è stata notifica in data 6.07.19;
per l'avviso n. 368 2019 00246649 84, per il pagamento della IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2018 e della I rata di contribuzione vi è stata notifica in data 29.11.19 ( doc. 4);
per l'avviso n. 368 2021 00079024 11, per il pagamento della II, III e IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2019 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge, la notifica è del 28.11.21; per l'avviso n. 368 2022 00089596 57, per il pagamento della I, II, III e IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2020 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge, la notifica è avvenuta il 22.12.22 (doc. 6); per l'avviso n. 368 2022 00146136 53, per il pagamento della contribuzione eccedente il minimale dell'anno 2016 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 7); la notifica, avvenuta in data 31.12.22, era stata preceduta dal sollecito di pagamento 25.02.21 ( doc. 7); per l'avviso n. 368 2022 00248622 53, per il pagamento della I, II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2021 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge, la notifica è avvenuta in data 12.01.23, ( doc. 8);
per l'avviso n. 368 2023 00167288 77, per il pagamento della IV rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2021 e della I, II e III rata di contribuzione entro il minimale dell'anno 2022 alla Gestione Commercianti oltre sanzioni civili e somme accessorie di legge ( doc. 9), vi è stata notifica in data 15.12.23.
Tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo PEC all'indirizzo come risultante dai pubblici registri (doc 1 ed estratto Email_1
INIPEC doc.10). Solo gli avvisi n. 368 2022 00089596 57 e n. 368 2022 00146136 53 notificati a mezzo posta ( doc. 6 e 7) e la notifica è avvenuta presso l'indirizzo di via
Camaldoli, 2 a Milano.
Indirizzi, sia quello telematico, sia quello fisico che la difesa, all'udienza successiva alla costituzione dell'ente e quindi dopo la possibilità di prendere visione delle produzioni avversarie, non ha contestato.
Sulla base di quanto offerto dall deve, quindi, concludersi che tutti gli avvisi di CP_1 addebito portati dalla comunicazione preventiva di ipoteca siano stati, correttamente, notificati.
Tale conclusione consente di superare e ritenere infondate due dei motivi di opposizione alla base del presente ricorso, ovvero l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa notifica degli atti presupposti e per mancata allegazione degli stessi.
Ed, invero, provata l'avvenuta notifica di tutti gli atti, non vi era necessità, stante la conoscenza o conoscibilità degli stessi, che al ricorrente fossero, nuovamente, allegati gli avvisi di cui era già in possesso (quelli notificati a mezzo pec) o di cui avrebbe, con la dovuta diligenza essere in possesso (quelli notificati a mezzo posta e mai ritirati all'ufficio postale).
Quanto poi all'ulteriore eccezione di prescrizione, la stessa risulta infondata alla luce degli atti interruttivi di cui l ha dato prova. Controparte_4 Si tratta dei seguenti atti:
-preavviso di fermo nr 06880201900017499000 del 09/07/2019 notificato a mezzo pec;
-intimazione di pagamento nr 06820229015456724000 del 25/06/2022;
-intimazione di pagamento nr 06820239010801952000 del 23/06/2023 notificata a mezzo pec;
-intimazione di pagamento nr 06820249026166747000 del 05/07/2024.
Quindi ed infine, della comunicazione preventiva di ipoteca (doc. nn. 6-10).
Anche in ordine a tali atti ed alla notifica degli stessi, la difesa nulla ha contestato, né eccepito.
Deve, quindi, concludersi nel senso che, la prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica di ogni avviso di addebito sia stata, prima di ogni quinquennio, debitamente interrotta con successive iniziative da parte dell'ente incaricato della riscossione.
In considerazione delle risultanze documentali, anche l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla prescrizione risulta infondato.
Per tutto quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Dalla soccombenza deriva la condanna alle spese di lite che il ricorrente deve rinfondere a vantaggio di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2500 oltre accessori di legge.
Milano, 15 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia