Articolo 5 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 aprile 1985
Art. 5.
Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598 , e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599 , nonche' di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.
Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle leggi 14 agosto 1982, numeri 598 e 599 , che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.
La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1 luglio successivo alla scadenza del predetto termine.
Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, sara' dichiarata, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme gia' percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
L' articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 598 , e l' articolo 23 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985