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Sentenza 30 settembre 2022
Sentenza 30 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37121 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN OB, nato ad [...], il [...], nella qualità di parte civile, avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari emessa in data 25/02/2021 nei confronti di AN VI, AN ON AR, AN NT ST;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to Niccolò Lucchi Clemente, pervenute a mezzo pec in data 04/07/2022, con cui il predetto difensore ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37121 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 07/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in composizione monocratica in data 09/12/2019, con cui VI AN, ON AR AN e NT ST AN erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., in Ossi il 23/12/2012, assolveva gli imputati dal reato a loro ascritto perché non punibili, avendo agito in stato di legittima difesa. 2. OB AN, parte civile ricorre, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to Maurizio Serra, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva decidendo al di là dei limiti del devolutum, posto che gli imputati si erano limitati a contestare la loro responsabilità penale, ma non avevano dedotto la scriminante della legittima difesa, la cui sussistenza, peraltro, è del tutto incongruamente e lacunosamente motivata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di OB AN è inammissibile. La sentenza impugnata ha logicamente motivato il ribaltamento della sentenza di primo grado, adottando una motivazione rispettosa del canone della motivazione rafforzata. Peraltro la doglianza difensiva appare del tutto manifestamente infondata, posto che il giudice di appello è, senza alcun dubbio, il giudice del fatto processuale, e, in tale contesto, può e deve conoscere delle cause di non punibilità, anche se non specificamente devolute. Ciò, sotto altro profilo, non contrasta affatto con il principio del tantum devolutum quantum appellatum, poiché la cognizione del giudice di appello è limitata non alle questioni dedotte con i motivi, ma ai punti della decisione cui i motivisi riferiscono;
ne discende che, entro l'ambito di uno stesso punto di decisione, il giudice di appello può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica e, quindi, conoscere delle cause di non punibilità, anche se non espressamente dedotte. 2 Il Presidente Pacifico risulta l'orientamento ermeneutico di questa Corte, secondo cui "Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione." (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, CH OÉ c. Ministero della Giustizia, Rv. 281697; in termini: Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261366; Sez. 6 n. 40625 del 07/10/2009, B., Rv. 245288). In altre parole, la disposizione di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello gli stessi poteri del primo giudice, sicché questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. Ne consegue che nel caso di specie la Corte territoriale non ha ecceduto dai propri poteri, atteso che l'appello degli imputati aveva specificamente devoluto la questione della sussistenza del reato. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/07/2022 Il Consigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to Niccolò Lucchi Clemente, pervenute a mezzo pec in data 04/07/2022, con cui il predetto difensore ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37121 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 07/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in composizione monocratica in data 09/12/2019, con cui VI AN, ON AR AN e NT ST AN erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., in Ossi il 23/12/2012, assolveva gli imputati dal reato a loro ascritto perché non punibili, avendo agito in stato di legittima difesa. 2. OB AN, parte civile ricorre, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to Maurizio Serra, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva decidendo al di là dei limiti del devolutum, posto che gli imputati si erano limitati a contestare la loro responsabilità penale, ma non avevano dedotto la scriminante della legittima difesa, la cui sussistenza, peraltro, è del tutto incongruamente e lacunosamente motivata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di OB AN è inammissibile. La sentenza impugnata ha logicamente motivato il ribaltamento della sentenza di primo grado, adottando una motivazione rispettosa del canone della motivazione rafforzata. Peraltro la doglianza difensiva appare del tutto manifestamente infondata, posto che il giudice di appello è, senza alcun dubbio, il giudice del fatto processuale, e, in tale contesto, può e deve conoscere delle cause di non punibilità, anche se non specificamente devolute. Ciò, sotto altro profilo, non contrasta affatto con il principio del tantum devolutum quantum appellatum, poiché la cognizione del giudice di appello è limitata non alle questioni dedotte con i motivi, ma ai punti della decisione cui i motivisi riferiscono;
ne discende che, entro l'ambito di uno stesso punto di decisione, il giudice di appello può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica e, quindi, conoscere delle cause di non punibilità, anche se non espressamente dedotte. 2 Il Presidente Pacifico risulta l'orientamento ermeneutico di questa Corte, secondo cui "Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione." (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, CH OÉ c. Ministero della Giustizia, Rv. 281697; in termini: Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261366; Sez. 6 n. 40625 del 07/10/2009, B., Rv. 245288). In altre parole, la disposizione di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello gli stessi poteri del primo giudice, sicché questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. Ne consegue che nel caso di specie la Corte territoriale non ha ecceduto dai propri poteri, atteso che l'appello degli imputati aveva specificamente devoluto la questione della sussistenza del reato. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/07/2022 Il Consigliere estensore