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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1592/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 16.10.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1592/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. SASSO VITO;
Parte_1
• Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DISO PIERLUIGI
[...]
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto
ha notificato atto di sfratto per morosità a Pt_1 Pt_1 [...]
per inadempienza al pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione per le mensilità indicate in atto e ha chiesto il rilascio dell'immobile ed il pagamento delle somme non corrisposte. All'udienza di convalida, parte locatrice ha dichiarato che la conduttrice, non comparsa, aveva sanato la sua morosità e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alle spese legali. Essendo stata santa la morosità solo dopo la iscrizione a ruolo della causa, è stato disposto il mutamento del rito dal sommario a ordinario locatizio. In corso di causa si è costituita parte conduttrice
[...] che, aderendo alla richiesta di cessazione Controparte_1 della materia del contendere, ha chiesto il rigetto della domanda di pagina1 di 3 pagamento delle spese processuali per i motivi indicati in comparsa che qui devono ritenersi per riportati e trascritti. Chiamato a decidere, rileva questo Giudice, preliminarmente, che va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti. Nel merito, considerato che bisogna esaminare solo la domanda in base al principio della soccombenza virtuale, accertando la sua fondatezza o meno. Al momento della notifica dell'atto di sfratto, come anche ammesso dalla conduttrice, persisteva la dichiarata morosità. Mutato il rito, rileva che è orientamento consolidato che il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore che a sua volta sarà onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie la locatrice ricorrente ha debitamente prodotto il contratto di locazione ed ha allegato l'inadempimento del conduttore, consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione per i mesi indicati in citazione. A fronte delle allegazioni di parte locatrice, la conduttrice, onerata della prova di fatti estintivi o impeditivi, ha confermato quanto già dedotto all'udienza di convalida da controparte, ovvero la non persistenza della morosità. In alcun modo la resistente-conduttrice ha provato la tempestività della corresponsione dei canoni così che deve ritenersi pacifico quanto affermato da parte intimante/ricorrente circa la sussistenza della morosità, nell'importo intimato, alla data della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, nonché la circostanza che tale debitoria sia stata saldata solo successivamente. Tanto chiarito, è orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui il pagamento dei canoni arretrati, effettuato dopo l'intimazione dello sfratto per morosità, non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto. Esso però fa venir meno la possibilità di pronunziare la convalida, subentrando, se il locatore insiste per il rilascio, l'esercizio dell'ordinaria azione cognitiva, diretta all'accertamento, mediante sentenza, dell'inadempimento ed alla dichiarazione di risoluzione del contratto (orientamento granitico a partire già da Cass. 768/1982). I presupposti della risoluzione risultano accertati tenuto conto del numero di canoni di cui l'intimata risultava morosa alla data dell'intimazione ed, in ogni caso, anche avuto riguardo al parametro orientativo rappresentato pagina2 di 3 dall'art. 5 legge n. 392/1978, per cui, già soltanto il mancato pagamento di un canone decorsi venti giorni dalla scadenza convenuta, integra un grave inadempimento di parte conduttrice che giustifica l'accoglimento della richiesta di risoluzione. In base al principio della soccombenza virtuale, quindi, parte conduttrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite e di mediazione, liquidate come da dispositivo.
P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna Amministrazioni Condominiali al Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute da , che Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi legali oltre spese forfettarie, IVA e CAP, nonché a quelle relative al procedimento di mediazione, che liquida in € 190,32 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre IVA e CAP. Matera, 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 16.10.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1592/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. SASSO VITO;
Parte_1
• Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DISO PIERLUIGI
[...]
Conclusioni Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte. Ragioni in fatto ed in diritto
ha notificato atto di sfratto per morosità a Pt_1 Pt_1 [...]
per inadempienza al pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione per le mensilità indicate in atto e ha chiesto il rilascio dell'immobile ed il pagamento delle somme non corrisposte. All'udienza di convalida, parte locatrice ha dichiarato che la conduttrice, non comparsa, aveva sanato la sua morosità e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alle spese legali. Essendo stata santa la morosità solo dopo la iscrizione a ruolo della causa, è stato disposto il mutamento del rito dal sommario a ordinario locatizio. In corso di causa si è costituita parte conduttrice
[...] che, aderendo alla richiesta di cessazione Controparte_1 della materia del contendere, ha chiesto il rigetto della domanda di pagina1 di 3 pagamento delle spese processuali per i motivi indicati in comparsa che qui devono ritenersi per riportati e trascritti. Chiamato a decidere, rileva questo Giudice, preliminarmente, che va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti. Nel merito, considerato che bisogna esaminare solo la domanda in base al principio della soccombenza virtuale, accertando la sua fondatezza o meno. Al momento della notifica dell'atto di sfratto, come anche ammesso dalla conduttrice, persisteva la dichiarata morosità. Mutato il rito, rileva che è orientamento consolidato che il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore che a sua volta sarà onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie la locatrice ricorrente ha debitamente prodotto il contratto di locazione ed ha allegato l'inadempimento del conduttore, consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione per i mesi indicati in citazione. A fronte delle allegazioni di parte locatrice, la conduttrice, onerata della prova di fatti estintivi o impeditivi, ha confermato quanto già dedotto all'udienza di convalida da controparte, ovvero la non persistenza della morosità. In alcun modo la resistente-conduttrice ha provato la tempestività della corresponsione dei canoni così che deve ritenersi pacifico quanto affermato da parte intimante/ricorrente circa la sussistenza della morosità, nell'importo intimato, alla data della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, nonché la circostanza che tale debitoria sia stata saldata solo successivamente. Tanto chiarito, è orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui il pagamento dei canoni arretrati, effettuato dopo l'intimazione dello sfratto per morosità, non ha effetto ostativo sulla risoluzione del contratto. Esso però fa venir meno la possibilità di pronunziare la convalida, subentrando, se il locatore insiste per il rilascio, l'esercizio dell'ordinaria azione cognitiva, diretta all'accertamento, mediante sentenza, dell'inadempimento ed alla dichiarazione di risoluzione del contratto (orientamento granitico a partire già da Cass. 768/1982). I presupposti della risoluzione risultano accertati tenuto conto del numero di canoni di cui l'intimata risultava morosa alla data dell'intimazione ed, in ogni caso, anche avuto riguardo al parametro orientativo rappresentato pagina2 di 3 dall'art. 5 legge n. 392/1978, per cui, già soltanto il mancato pagamento di un canone decorsi venti giorni dalla scadenza convenuta, integra un grave inadempimento di parte conduttrice che giustifica l'accoglimento della richiesta di risoluzione. In base al principio della soccombenza virtuale, quindi, parte conduttrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite e di mediazione, liquidate come da dispositivo.
P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna Amministrazioni Condominiali al Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute da , che Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi legali oltre spese forfettarie, IVA e CAP, nonché a quelle relative al procedimento di mediazione, che liquida in € 190,32 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre IVA e CAP. Matera, 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
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