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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 10073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10073 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10073/2025REG.PROV.COLL.
N. 03066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3066 del 2024, proposto da
DI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dello Sviluppo Economico Isp Terr Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
IO TA Anni 60 S.r.l. e Onda Sud S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 11202/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. IO AM e udito l’avvocato Giovanni Mangialardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- DI PA è titolare di concessioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale con denominazione IO Capital e IO Deejay rilasciate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. In forza di tali concessioni, DI utilizza, tra l’altro, i seguenti impianti (consistenti in antenne agganciate a distinti tralicci): - impianto sito in Trebisacce, irradiante il segnale di IO DeeJay sulla frequenza 101.800 MHz; - impianto sito in Cerchiara Calabra (prima in Plataci), irradiante il segnale di IO Capital sulla frequenza 102.000 MHz;
- DI lamentava che, fra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2013, aveva riscontrato un’interferenza rispetto a tali impianti, a causa della presenza del segnale di due frequenze radio a marchio IO TA Anni ‘60 (101.700 MHz) e IO ZZ (102.000 MHz), che sarebbero state entrambe trasmesse da un unico impianto, sito nel territorio del Comune di Corigliano Calabro, in contrada “Ligoni”;
- con ricorso al Tar per il Lazio la ricorrente ha chiesto: - la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dall’IT Calabria sulla richiesta di DI di rimuovere le interferenze prodotte dagli impianti di radiocomunicazione operanti sulla frequenza 101.700 MHz e 102.000 MHz da Contrada Ligoni di Corigliano Calabro (CS), con marchio “IO TA Anni '60” e “IO ZZ” agli impianti di DI operanti sulla frequenza 101.800 MHz da Trebisacce e 102.000 MHz da Cerchiara Calabra, con marchio rispettivamente “IO Deejay” e “IO Capital”; - l’annullamento degli atti dell’IT prot. n. 0063826 dell’11 aprile 2017 e prot. n. 0079579 del 9 maggio 2017, con i quali l’amministrazione si è astenuta dall’intervenire per rimuovere le interferenze subite dai predetti impianti di DI, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente; - il risarcimento dei danni per la mancata percezione del segnale radio nell’area della Piana di Sibari, con la perdita dell’utenza, che avrebbe determinato una riduzione della raccolta pubblicitaria, con il conseguente danno patrimoniale pari a euro 50.080/anno;
- la sentenza del Tar per il Lazio che respingeva il ricorso è stata riformata da questo Consiglio che, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso di primo grado e condannato il Ministero al risarcimento dei danni, demandando allo stesso Ministero di formulare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., una proposta di risarcimento, oltre alla condanna alla refusione delle spese di lite;
- con il ricorso in esame DI ha chiesto l’ottemperanza di quest’ultima decisione e, con la sentenza non definitiva n. 8357/2024, la Sezione ha disposto che il Ministero suggelli gli impianti che producono le interferenze ed ha nominato un Commissario ad acta al fine di individuare la somma da riconoscere a titolo di risarcimento del danno;
- con la memoria del 10/11/2015 la ricorrente ha rilevato che: 1) nonostante quanto ordinato dalla sentenza non definitiva del 18 ottobre 2024, n. 8357, il Ministero non ha suggellato gli impianti interferenti; 2) il Commissario, concludendo la propria relazione sulla quantificazione del danno subito da DI, ha ritenuto “ ragionevole un danno massimo rivalutato pari a 595.604,89 euro che, tenuto conto della interferenza al 50%, fornisce il risultato finale di 297.802,44 euro ”;
- per tali ragioni, ha chiesto di nominare un Commissario ad acta affinché provveda al suggellamento degli impianti interferenti e la condanna del Ministero al risarcimento a DI del danno dalla stessa subito, nella predetta misura;
Ritenuto che, stante l’assenza di ogni contestazione da parte del Ministero, che dopo il deposito della relazione del Commissario non ha svolto alcuna difesa, le richieste di parte ricorrente debbano trovare accoglimento, dovendosi disporre:
1) la nomina di un Commissario ad acta, che proceda al suggellamento degli impianti interferenti, nella persona del dirigente pro tempore responsabile della Direzione generale per i servizi territoriali del Ministero del Made in Italy, con facoltà di delega ad altro soggetto idoneo, che provvederà a tale incombente entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
2) la condanna del Ministero al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente nella misura determinata dal Commissario ad acta nella relazione depositata in data 6 gennaio 2025 e pari ad €297.802,44 euro;
3) la liquidazione a carico del Ministero delle spese del Commissario nominato ai fini della liquidazione del danno come da notula dallo stesso depositata in data 6 agosto 2025;
Ritenuto infine che le spese di lite del presente giudizio saranno liquidate con la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e ordina l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 11202/2023, con la condanna di parte appellata al risarcimento dei danni in favore di parte appellante, che si liquidano in €297.802,44 euro.
Pone a carico di parte appellata le competenze del Commissario come da notula dallo stesso depositata.
Nomina Commissario ad acta il dirigente pro tempore responsabile della Direzione generale per i servizi territoriali del Ministero del Made in Italy, con facoltà di delega ad altro soggetto idoneo, che provvederà al suggellamento degli impianti interferenti entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Rinvia la causa alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 per la verifica della definitiva esecuzione dell’ottemperanda sentenza e la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA SI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
IO AM, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AM | HA SI |
IL SEGRETARIO