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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 3250/2024 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada) - APPELLO”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano LINO
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
_____________________________
IN FATTO Con ricorso del 18.12.2023 il sig adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1 per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento n. 024 2023 00126722 78 000, con cui intimava il pagamento della somma di € 221,68, a fronte del Controparte_2 mancato pagamento del verbale di contravvenzione al C.d.S. n. 438309331, elevato dai Carabinieri Comando Staz. di Carovigno in data 08.09.2021 e notificato nella stessa data. Eccepiva l'illegittimità della cartella, facendo rilevare che il verbale presupposto era stato a suo tempo impugnato avanti al Giudice di Pace di come da ricorso iscritto al m. 3651/2021 R.G., CP_1
e annullato con sentenza n. 1978/2021, mai impugnata e perciò passata in giudicato. Concludeva quindi chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e comunque della pretesa creditoria ad essa sottesa, nonché la condanna alle spese dell'Ente impositore, facendo rilevare la sua grave negligenza, che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo nonostante l'annullamento del verbale. Aggiungeva che, appena ricevuta la notifica della cartella, con nota pec del 01.12.2023 aveva segnalato la situazione sia ad che alla , la quale ometteva di replicare CP_3 CP_1
Il procedimento veniva iscritto al n. 5231/2023 R.G. e veniva fissata l'udienza del 11.04.2024 per la comparizione delle parti. Nelle more, ovvero in data 28.02.2024, ben 3 mesi dopo il ricevimento della nota pec da parte del sig. , la comunicava al ricorrente il discarico cartella Pt_1 CP_1 esattoriale. Mentre rimaneva contumace, si costituiva in giudizio invece la , CP_3 CP_1 confermando l'avvenuto discarico della cartella impugnata e chiedendo che il Giudice adito dichiarasse “cessata la materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio”. All'udienza del 11.04.2024 il sig. chiedeva anch'esso la dichiarazione di cessazione della Pt_1 materia del presente contendere, invocando altresì la condanna alle spese della , che aveva CP_1 provveduto all' annullamento del ruolo e del debito con grave ritardo. Il Giudice di Pace di con sentenza n. 572/2024 con la quale veniva dichiarata la cessata CP_1 materia del contendere e compensando le spese di lite. Con ricorso del 26.11.2024 il sig. proponeva appello avverso la predetta sentenza per Pt_1 violazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c., avendo il Giudice compensato le spese nonostante la CP_1 avesse riconosciuto la sua condotta colpevole dopo l'introduzione dell'opposizione. Sosteneva, pertanto, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare alle spese la secondo il CP_1 principio della soccombenza virtuale. Sia la che l' rimanevano contumaci. Controparte_1 CP_3
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IN DIRITTO
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. (ordinanza n. 1098/2021, Corte di Cassazione, VI sez. Civ.).
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie la fondatezza del ricorso avverso la cartella esattoriale n. 024 2023 00126722 78 000 è stata riconosciuta dalla stessa che ha CP_1 provveduto al discarico della stessa. Deve rilevarsi che il ricorso introduttivo è stato depositato il 18.12.2023, mentre il provvedimento di discarico è intervenuto in data 28.02.2024, quando il procedimento di opposizione innanzi al Giudice di Pace si era ormai incardinato. In sede di precisazioni delle conclusioni il procuratore del ricorrente ha espressamente chiesto in primo grado la condanna alle spese con distrazione quale antistatario, ma in sentenza veniva disposta la compensazione delle spese senza motivazione. Ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): il convenuto è totalmente soccombente;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta per ritenuta fondatezza nel merito di tutti i motivi di diritto proposti dall'opponente La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09-06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna del alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore di appellante, con distrazione in favore del procuratore Parte_1 dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 216,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute). Alla soccombenza segue anche la condanna della alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali, in favore di relativamente al giudizio di appello, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della bassa complessità delle questioni trattate in complessivi euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi;
oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
accoglie l'appello. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_2 572/2024 del Giudice di Pace di del 15.04.2024, depositata in Cancelleria il 26.04.2024, CP_1 dispone la condanna della alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1 di appellante, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nella Parte_1 misura nella misura di euro 216,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Inoltre, condanna la alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali, in favore di appellante relativamente al giudizio di appello, Parte_1 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 3250/2024 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada) - APPELLO”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano LINO
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
_____________________________
IN FATTO Con ricorso del 18.12.2023 il sig adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1 per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento n. 024 2023 00126722 78 000, con cui intimava il pagamento della somma di € 221,68, a fronte del Controparte_2 mancato pagamento del verbale di contravvenzione al C.d.S. n. 438309331, elevato dai Carabinieri Comando Staz. di Carovigno in data 08.09.2021 e notificato nella stessa data. Eccepiva l'illegittimità della cartella, facendo rilevare che il verbale presupposto era stato a suo tempo impugnato avanti al Giudice di Pace di come da ricorso iscritto al m. 3651/2021 R.G., CP_1
e annullato con sentenza n. 1978/2021, mai impugnata e perciò passata in giudicato. Concludeva quindi chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e comunque della pretesa creditoria ad essa sottesa, nonché la condanna alle spese dell'Ente impositore, facendo rilevare la sua grave negligenza, che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo nonostante l'annullamento del verbale. Aggiungeva che, appena ricevuta la notifica della cartella, con nota pec del 01.12.2023 aveva segnalato la situazione sia ad che alla , la quale ometteva di replicare CP_3 CP_1
Il procedimento veniva iscritto al n. 5231/2023 R.G. e veniva fissata l'udienza del 11.04.2024 per la comparizione delle parti. Nelle more, ovvero in data 28.02.2024, ben 3 mesi dopo il ricevimento della nota pec da parte del sig. , la comunicava al ricorrente il discarico cartella Pt_1 CP_1 esattoriale. Mentre rimaneva contumace, si costituiva in giudizio invece la , CP_3 CP_1 confermando l'avvenuto discarico della cartella impugnata e chiedendo che il Giudice adito dichiarasse “cessata la materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio”. All'udienza del 11.04.2024 il sig. chiedeva anch'esso la dichiarazione di cessazione della Pt_1 materia del presente contendere, invocando altresì la condanna alle spese della , che aveva CP_1 provveduto all' annullamento del ruolo e del debito con grave ritardo. Il Giudice di Pace di con sentenza n. 572/2024 con la quale veniva dichiarata la cessata CP_1 materia del contendere e compensando le spese di lite. Con ricorso del 26.11.2024 il sig. proponeva appello avverso la predetta sentenza per Pt_1 violazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c., avendo il Giudice compensato le spese nonostante la CP_1 avesse riconosciuto la sua condotta colpevole dopo l'introduzione dell'opposizione. Sosteneva, pertanto, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare alle spese la secondo il CP_1 principio della soccombenza virtuale. Sia la che l' rimanevano contumaci. Controparte_1 CP_3
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IN DIRITTO
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. (ordinanza n. 1098/2021, Corte di Cassazione, VI sez. Civ.).
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie la fondatezza del ricorso avverso la cartella esattoriale n. 024 2023 00126722 78 000 è stata riconosciuta dalla stessa che ha CP_1 provveduto al discarico della stessa. Deve rilevarsi che il ricorso introduttivo è stato depositato il 18.12.2023, mentre il provvedimento di discarico è intervenuto in data 28.02.2024, quando il procedimento di opposizione innanzi al Giudice di Pace si era ormai incardinato. In sede di precisazioni delle conclusioni il procuratore del ricorrente ha espressamente chiesto in primo grado la condanna alle spese con distrazione quale antistatario, ma in sentenza veniva disposta la compensazione delle spese senza motivazione. Ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): il convenuto è totalmente soccombente;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta per ritenuta fondatezza nel merito di tutti i motivi di diritto proposti dall'opponente La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09-06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna del alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore di appellante, con distrazione in favore del procuratore Parte_1 dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 216,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute). Alla soccombenza segue anche la condanna della alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali, in favore di relativamente al giudizio di appello, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della bassa complessità delle questioni trattate in complessivi euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi;
oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
accoglie l'appello. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_2 572/2024 del Giudice di Pace di del 15.04.2024, depositata in Cancelleria il 26.04.2024, CP_1 dispone la condanna della alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1 di appellante, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nella Parte_1 misura nella misura di euro 216,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Inoltre, condanna la alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali, in favore di appellante relativamente al giudizio di appello, Parte_1 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.