Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
Ordinanza presidenziale 22 gennaio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00978/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Starhotels Spa, A Socio Unico Soggetta Alla Direzione e Controllo della Starhotels Finanziaria S.r.l., Gestioni Alberghiere S.r.l., Impresa Individuale Hotel Firenze, Almo Alberghi e Motel S.r.l., Principe S.R.L, Raltex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Fiorino in Milano, via Chiossetto 18;
contro
Comune di Saronno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Maccoppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Saronno n. 33 del 20.12.2022 (pubblicata all’Albo Pretorio dal 12.01 .20 23 al 27.01.2023, con la quale è stata approvata l’introduzione dell’ imposta di soggiorno per l’anno 20 23 , senza tuttavia approvare né Regolamento né Tariffe; nonché - della delibera del Consiglio Comunale di Saronno n. 9 del 02.02.2023 con cui è stato approvato il Bilancio d i previsione finanziario 2023/2025, nella parte in cui tale proposta contempla anche il gettito dell’imposta di soggiorno e già sin dalla annualità 2023;
- della delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29.11.2022, con la quale è stata proposta l’istituzione dell’imposta di soggiorno;
- della delibera di G.M. n. 56 del 16 2023, con cui è stata approvata la proposta di Regolamento attuativo dell’imposta di soggiorno;
- della deliberazione n. 234 del 29/12/2022, con la quale la Giunta Municipale di Saronno ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati, nella parte in cui tale proposta contempla anche il gettito dell’imposta di soggiorno e già sin dalla annualità 2023.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Starhotels S.p.A., A Socio Unico Soggetta Alla Direzione e Controllo della Starhotels Finanziaria S.r.l. il 13/8/2023:
- della delibera di C.C. n. 19 del 26 aprile 2023, pubblicata il 23 maggio 2023 (doc. 13), con cui il Comune di Saranno ha approvato il Regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno;
- nonché della delibera di Giunta Comunale n. 114 del 25.05.2023 (pubblicata il 26.05.2023 – doc. 14) con cui sono state approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno, suddivise per tipologia di struttura e categoria, disponendo come data di avvio per la sua applicazione il 1° luglio 2023 e (per il versamento alle casse comunali la data del 16.10.2023), fatta salva la possibilità di differire l’applicazione dell’imposta al 1° gennaio 2024 su richiesta documentata da parte del singolo gestore in caso di eventuali impegni già assunti, mediante contratti e/o convenzioni con organizzazioni e/o gruppi di impresa e/o altro sottoscritti in data antecedente all’applicazione della tariffa; nonché, per la condanna del Comune di Saronno al risarcimento del danno subito dalle strutture per illegittima applicazione dell’imposta;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Saronno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AB AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale evidenzia che, con apposita nota depositata in giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, in quanto, dopo l’ordinanza del Tribunale n. 186 del 25.01.2024, che aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., fino alla pronuncia del Consiglio di Stato nel giudizio di appello R.G. 4559/2022, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2024, n. 1955, che ha respinto l’appello.
L’inequivoco tenore della dichiarazione depositata dalle società ricorrenti evidenzia l’improcedibilità delle impugnazioni proposte per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Comune di Saronno insiste per la liquidazione delle spese di lite in suo favore.
Sul punto il Tribunale evidenzia che con ordinanza presidenziale n. 26/2025, depositata in data 22.01.2025, le parti erano state onerate di attestare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, se fosse stata pubblicata, o meno, la decisione del Consiglio di Stato nella causa pregiudiziale, e, in caso positivo, di depositarla agli atti.
Nonostante l’incombente disposto dal Tribunale, le parti hanno provveduto al deposito della sentenza del giudice di appello solo in data 13.10.2025, con conseguente dilatazione ingiustificata dei tempi di definizione del giudizio e ciò evidenzia un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente
AB AR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB AR | HA OS |
IL SEGRETARIO