TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 11 del mese di dicembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1756 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1 [...]
, nella qualità di procuratore generale di C.F._1 Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Treviso Alta n. 39,
[...] presso lo studio dell'avv. Francesca Franconeri, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Gregorio Costantino, per procura in calce all'atto di costituzione di nuovi difensori;
- ATTORE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, P.IVA_1 dall'avv. Salvatore De Luca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale di in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14; Controparte_3
-CONVENUTA - avente per OGGETTO: buoni fruttiferi postali. Sono comparsi:
l'avv. Gregorio Costantino, anche per delega dell'avv. Francesca Franconeri, per parte attrice;
l'avv. Antonina Foti, per delega dell'avv. Salvatore De Luca, per la convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , nella Parte_1 qualità di procuratore generale dei sig.ri e - CP_1 CP_2 premesso che questi ultimi erano cointestatari di quarantasette buoni fruttiferi postali, emessi tra il 1985 ed il 1991- conveniva in giudizio Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che,
[...] allorchè si era presentato per riscuoterli con i relativi interessi maturati, gli veniva corrisposta una somma inferiore al dovuto, rimanendo ancora creditore della ulteriore somma di € 49.762,66, sulla base degli allegati calcoli del consulente di parte.
Lamentando l'illegittima riduzione del rimborso dovutogli, l'attore concludeva chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della suddetta somma di €. 49.762,66 (pari alla differenza tra quanto liquidatogli dalla convenuta e quanto riteneva dovutogli), in subordine, anche a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la società convenuta, resistendo all'azione avversaria.
Le domande non appaiono fondate e vanno, pertanto, rigettate.
1. La vertenza ha ad oggetto quarantasette buoni fruttiferi postali, emessi tra il 1985 ed il 1991, che il nominato CTU, dott. , ha così Persona_1 classificato:
1. BFP serie P/O n.000.029 Valore £.
2.000.000 Sottoscritto il 19/06/1985;
2. BPF Serie P/O n.000.098 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 22/11/1985;
3. BPF Serie P/O n.000.031 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/01/1986;
4. BPF Serie P/O n.000.039 Valore £.500.000 Sottoscritto il 06/05/1986;
5. BPF Serie Q/P n.000.025 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
6. BPF Serie Q/P n.000.026 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
7. BPF Serie Q/P n.000.027 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
8. BPF Serie Q/P n.000.028 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
9. BPF Serie Q/P n.000.036 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/05/1987
10. BPF Serie Q/P n.000.052 Valore £.500.000 Sottoscritto il 16/09/1987;
11. BPF Serie Q/P n.000.065 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/01/1988;
12. BPF Serie Q n.000.050 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 27/07/1988;
13. BPF Serie Q/P n.000.061 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 21/11/1988;
14. BPF Serie Q/P n.000.022 Valore £.100.000 Sottoscritto il 21/11/1988;
15. BPF Serie Q/P n.000.023 Valore £.100.000 Sottoscritto il 21/11/1988;
16. BPF Serie Q n.000.077 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 22/02/1989;
17. BPF Serie Q n.000.008 Valore £.500.000 Sottoscritto il 20/07/1989;
18. BPF Serie Q n.000.029 Valore £.500.000 Sottoscritto il 15/11/1989;
19. BPF Serie Q n.000.033 Valore £.500.000 Sottoscritto il 08/02/1990;
21. BPF Serie Q n.000.037 Valore £.500.000 Sottoscritto il 05/04/1990; 22. BFP serie Q n.000.040 Valore £.500.000 Sottoscritto il 12/07/1990;
23. BPF Serie Q n.000.046 Valore £.500.000 Sottoscritto il 11/09/1990;
24. BFP serie Q/P n. 000.040 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
24. BFP serie Q/P n.000.41 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
25. BFP serie Q/P n. 000.042 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
26. BFP serie Q/P n. 000.43 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
27. BFP serie Q/P n. 000.044 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
28. BFP serie Q/P n.000.049 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
29. BFP serie Q/P n.000.050 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
30. BFP serie Q/P n.000.051 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
31. BFP serie Q/P n.000.052 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
32. BFP serie Q/P n.000.053 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
33. BFP serie Q n. 000.021 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/03/1991;
34. BFP serie Q n. 000.022 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/03/1991;
35. BFP serie Q/P n.000.058 Valore £.100.000 Sottoscritto il 13/03/1991;
36. BFP serie Q/P n.000.067 Valore £.100.000 Sottoscritto il 08/04/1991;
37. BFP serie Q/P n.000.024 Valore £.50.000 Sottoscritto il 08/04/1991;
38. BFP serie Q/P n. 000.025 Valore £.50.000 Sottoscritto il 08/04/1991;
39. BFP serie Q/P n.000.027 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/05/1991;
40. BFP serie Q/P n.000.028 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/05/1991;
41. BFP serie Q/P n.000.029 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/05/1991;
42. BFP serie Q/P n.000.069 Valore £.100.000 Sottoscritto il 15/05/1991;
43. BFP serie Q/P n.000.070 Valore £.100.000 Sottoscritto il 15/05/1991;
44. BFP serie Q/P n.000.030 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991;
45. BFP serie Q/P n.000.031 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991;
46. BFP serie Q/P n.000.032 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991; 47. BFP serie Q/P n.000.033 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991.
L'ampio arco temporale di emissione dei buoni fruttiferi in argomento, con conseguente pluralità di serie di appartenenza dei medesimi, pone varie problematiche, in ragione delle intervenute modifiche della normativa di settore.
2. In primo luogo, la soluzione della controversia si fonda sulla valutazione se ai buoni postali, oggetto di causa, si applichi il tasso di interessi previsto al momento della loro emissione e risultante a tergo dei buoni medesimi -così come invocato da parte attrice- oppure il diverso tasso, per come ridotto dal successivo art. 6 del D.M. 13 giugno 1986, al quale ha dedotto CP_3 di aver adeguato il pagamento dei buoni oggetto di causa, emessi anteriormente al menzionato decreto.
Va evidenziato che il buono postale non ha natura di titolo di credito non essendo destinato ad una, neppure limitata, circolazione.
Esso va considerato, secondo quanto disposto dall'art. 2002 c.c., un documento di legittimazione, ossia un documento che serve solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione (in questo senso, si veda Cass. Sez. Un.
13797/07).
L'art. 172 del D.P.R. 156/73 prevede che i buoni postali producono interessi, dovuti al rimborso del capitale;
il successivo art. 173 dispone che “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”. La norma, inoltre, specifica che le variazioni si applicano non solo ai buoni postali emessi dopo il suddetto decreto, ma possono essere estesi anche a quelli già emessi al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto. L'ultimo comma della disposizione, poi, precisa che il saggio di interessi dovuti sui buoni postali è quello indicato a tergo dei buoni;
la relativa tabella, per i titoli i cui tassi sono stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
La norma in esame prevede, dunque, una possibile eterointegrazione del contenuto del contratto: questo è determinato non solo dalla volontà espressa dalle parti, ma anche dal Decreto Ministeriale sopra richiamato, ove adottato;
vale a dire che si applica il tasso di interesse pattuito se questo non viene integrato da un Decreto Ministeriale sopravvenuto, adottato in conformità alla norma sopra richiamata.
Nella fattispecie in esame, è intervenuta l'adozione del D.M. 13 giugno
1986.
Orbene, a fronte di Decreto ministeriale sopravvenuto, che modifica il tasso di interesse indicato al momento della sottoscrizione, -come è avvenuto nel caso in oggetto, in cui i buoni fruttiferi, anteriori a tale intervento normativo, sono stati convertiti in buoni della serie Q, meno favorevoli, dal D.M.
13.06.1986, stante il disposto dell'art. 173 D.P.R., che espressamente lo consentiva e che era norma temporalmente anteriore rispetto alla data di sottoscrizione da parte dell'attore- ai buoni, appartenenti alla serie P/O, deve, quindi, applicarsi non il tasso originario, indicato sul buono postale, bensì quello sopravvenuto ed indicato nel menzionato decreto, dal momento che è la legge stessa a prevederlo, con un meccanismo di integrazione del contenuto del contratto non sconosciuto neppure alla normativa codicistica (artt. 1339, 1374
e 1173 c.c.).
Tale specifica previsione normativa esclude, peraltro, che l'operatività di tale integrazione possa ritenersi sottoposta ad un obbligo di preventiva comunicazione, dovuta al sottoscrittore del buono postale.
In questo caso, non pare al giudicante che l'affidamento di parte ricorrente nella immutabilità dei tassi indicati possa trovare protezione: l'art. 173 D.P.R.
156/1973 è una norma primaria rispetto alla quale gravava l'obbligo di conoscenza da parte dei sottoscrittori dei prodotti, i quali avrebbero dovuto essere consci del fatto che un successivo decreto ministeriale avrebbe potuto negativamente modificare il rendimento dei buoni che avevano sottoscritto
(ord. Trib. Reggio Calabria 20.05.2017).
Non rileva, poi, la circostanza che l'art. 173 D.P.R. n. 156/73 è stato abrogato dal D.lgs. 284/99, in quanto l'art. 7 di tale normativa ha, comunque, previsto, che “I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”. Ciò comporta che gli unici interessi che le sono tenute a versare sono CP_3 quelli previsti a tergo del buono fino all'adozione del D.M. e poi quelli previsti dal D.M. adottato nel giugno 1986 con la decorrenza ivi indicata.
Non può trovare, pertanto, accoglimento la domanda di pagamento degli interessi secondo il tasso previsto al momento dell'emissione dei buoni e risultante a tergo dei buoni medesimi.
3. Parimenti, infondate appaiono le doglianze riguardanti i Buoni postali fruttiferi, serie Q/P, con riferimento agli interessi dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno dalla loro emissione, avanzate da parte attrice, all'uopo invocando l'applicazione del tasso di interesse indicato in calce alla tabella stampigliata a tergo di ciascun Buono, in assenza di specificazione della relativa variazione.
I Buoni postali fruttiferi oggetto di causa, rientranti nella serie Q/P, sono stati emessi in vigenza della serie Q, istituita con D.M. 13.06.1986.
Ai sensi dell'art. 4 di detto D.M.: “Con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”.
L'art. 5 del medesimo D.M. 13 giugno 1986 chiarisce che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Peraltro, la stessa parte attrice non ha contestato l'applicazione delle condizioni e dei tassi relativi al tale serie “Q” sino al 20° anno.
Orbene, alcun contrasto ed incertezza vi era né poteva esserci tra le parti, in ordine all'applicazione delle condizioni di appartenenza dei titoli alla “serie
Q” sin dal momento della loro emissione, in quanto la circostanza relativa alla conversione di ciascun documento nella serie “Q” era espressamente indicata sul Buono fruttifero medesimo. Ne consegue che tale circostanza vale ad escludere l'invocazione della tutela di un affidamento, da parte del contraente intestatario del buono, in ordine all'applicazione di diverse condizioni contrattuali.
Invero, l'affidamento incolpevole, traendo origine dalla legittima e, quindi, incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile anche se non conforme alla realtà e non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni non è invocabile nel caso in cui, come quello di specie, attraverso l'immediata riconoscibilità della circostanza relativa alla conversione del titolo nella “serie Q”, espressamente indicata su di esso, l'intestatario avrebbe fin da subito potuto controllare con l'ordinaria diligenza le relative condizioni di liquidazione applicabili anche successivamente al ventennio (ex multis Cass. civ., sez. I, 29.04.2010, n. 10297; Trib. Verona R.G.
2929/2017).
Peraltro, nella materia de qua, deve ritenersi, comunque, che sia direttamente la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei buoni postali, il che preclude la libera negoziazione delle parti e comporta semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, con un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione ex artt.
1339 e 1374 c.c., direttamente applicabile anche nel caso di specie ed a fortiori per effetto del richiamo alla “serie Q”.
Parte attrice, nell'atto di citazione, ha richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13979/2007;
è vero che, con tale pronuncia, la Corte Suprema ha avuto modo di sottolineare che il buono è equiparabile sostanzialmente ad un contratto e, pertanto, che
“la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.
Ciononostante, il caso esaminato dalle Sezioni Unite risulta diverso da quello posto all'attenzione dell'odierno giudicante.
Ed infatti, il primo afferiva ad un contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, contrasto che doveva essere risolto dando prevalenza alle prime.
Ciò in omaggio ad evidenti ragioni di affidamento da parte dei sottoscrittori,
i quali non potevano certo essere edotti ab origine del fatto di stare sottoscrivendo dei buoni fruttiferi già modificati in peius e non sottoposti loro nella veste corretta a causa di un errore materiale di . CP_3
Il discorso risulta diverso nel caso dei Buoni in esame, in relazione ai quali, proprio per l'apposizione dei detti timbri, risulta chiara l'appartenenza degli stessi alla serie Q/P e la loro assoggettabilità ai relativi tassi di interesse nella misura stabilita dalla tabella allegata al D.M. 13.06.1986.
Con recente pronuncia la Corte di legittimità ha chiarito, al riguardo che
“L'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, nella sua versione originaria, stabilisce che:
"1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso,
e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi";
- tale norma è stata così modificata dal D.L. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif., nella L. 25 novembre 1974, n. 588: "1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi,
i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali";
- in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 così recita: "1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi";
- il successo art. 5 aggiunge che: "1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q",
... i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi";
- dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione, mentre successivamente - e fino all'abrogazione dell'articolo 173, D.P.R. n. 156 del 1973 - operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi, esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso;
- tale assetto normativo, in quanto dettato da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneo a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti
(cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748);
- ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie "P" precedentemente collocata sul mercato” (Corte di Cassazione, Sez. I, 30 luglio
2025 n. 21909). La domanda di liquidazione del maggior importo richiesto, in relazione al profilo in esame, va, dunque, anch'essa disattesa.
4. Infine, sotto ulteriore aspetto, la differenza del valore di rimborso dedotta da parte attrice, è da ricondurre alle modalità di applicazione della tassazione.
La soluzione della controversia si fonda anche sulla questione della capitalizzazione degli interessi maturati sui Buoni fruttiferi postali, oggetto di causa e, quindi, se la capitalizzazione vada calcolata al netto o al lordo della ritenuta erariale e/o della imposta sostituiva sugli interessi stabilite con DL
556/1986, conv. in L. 759 del 17.11.1986 (ritenuta erariale), e con d.lgs
239/1996 (imposta sostitutiva).
Al riguardo, occorre rilevare che il DM 13/06/1986 istitutivo della Serie Q, all'art. 4 prevede che: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Detto decreto quantifica inoltre i rendimenti dei buoni della Serie Q in tabelle distinte, ciascuna delle quali si riferisce ad un “taglio” dei buoni stessi
(da Lit. 50.000 a Lit. 5.000.000).
Tutte le tabelle indicano i rendimenti per il primo ventennio sotto forma sia di tasso d'interesse (cioè, di percentuale), sia di importi in Lire;
importi che devono essere capitalizzati di anno in anno e, quindi, sommati al capitale maturato l'anno prima.
Per quanto riguarda i rendimenti destinati a maturare nell'ultimo decennio di durata dei buoni, le tabelle non indicano alcuna percentuale, ma solo la somma in Lire dovuta “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Tale somma corrisponde ad un sesto dell'importo degli interessi che sarebbero maturati ogni anno sul capitale risultante alla fine del primo ventennio di durata dei buoni per effetto della capitalizzazione lorda degli interessi convenzionali, applicando a tale capitale un tasso annuo del 12%, cioè il tasso massimo previsto per la Serie Q dal decreto. Dall'invariabilità dell'importo fisso bimestrale di cui si è detto si ricava che nell'ultimo decennio di durata dei buoni il rendimento non è capitalizzabile, in quanto il tasso del 12% è sempre applicato al capitale risultante al termine del primo ventennio.
Il decreto in esame non fa alcuna menzione di qualsivoglia tassazione sugli interessi perché a quella data il rendimento dei buoni fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 174 d.PR 156/1973, il quale disponeva che: “Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future. Detta disposizione riproduce, nel c.d. T.U. Postale, la disposizione di carattere generale all'epoca vigente contenuta nell'art. 31 d.PR 29/09/1973, n. 601, il quale prevedeva che:
“Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla depositi e CP_4 prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è venuta meno con l'entrata in vigore del d.l. 19.09.1986, n. 556, convertito con modificazioni nella L. 17.11.1986, n. 759, il quale all'art. 1, comma 1, prevede che: “agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero” ed al successivo comma 2 precisa che: “sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali”.
Tale ultimo termine del 30.09.1987 è stato anticipato al 24.09.1987 dall'art. 7 del d.l. 24.09.1987, n. 391, e poi ulteriormente anticipato al 31.08.1987. A seguito dell'intervento legislativo appena citato, pertanto, i buoni emessi fino al 20.09.1986 erano esenti da ritenuta fiscale;
quelli emessi dal 21.09.1986 al 31.08.1987 erano soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata (cioè, pari al
6,25%) e quelli emessi dopo l'1.09.1987 (oggetto di interesse in questa sede) erano soggetti alla ritenuta fiscale del 12,5%.
Invero, non possono sorgere dubbi in ordine alla applicabilità del mutato regime fiscale anche ai buoni fruttiferi postali.
Infatti, non solo gli stessi vengono ricompresi nella previsione generale del richiamato art. 31 D.P.R. 601/1973, ma occorre ricordare che a quella data le era ancora un organismo statale (è stata trasformato in ente pubblico CP_3 economico solo con delibera CIPE del 18.12.1997 in attuazione del d.l. 487/1993 convertito in L. 71/1994).
La pretesa impositiva è stata poi modificata dal d.lgs 239/1996, che al primo comma dell'art. 2 prevede che: “Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in
Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso ...” ed al terzo comma stabilisce che: “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Le appena ricordate modificazioni della disciplina fiscale non hanno tuttavia inciso sul regime della capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata dei buoni trentennali (cioè degli unici interessi soggetti a capitalizzazione) ed entrambe ravvisano il dovere impositivo in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e cioè quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono.
Tale regime è stato invece modificato dall'art 7, ultimo comma, del D.M.
23.06.1997 (pubblicato su G.U. n. 145/97), il quale al comma 3 dell'art. 7 ha previsto che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”, profilo che induce a disattendere l'esito della CTU, la quale -pur avendo correttamente classificato i molteplici buoni fruttiferi ed accertato la riconducibilità dei medesimi ai criteri sulla liquidazione dei Buoni fruttiferi della serie Q- non appare, tuttavia, condivisibile nei conteggi operati, giacchè tutti in violazione del superiore principio.
Invero, detto intervento di normazione secondaria ha posto nella giurisprudenza di merito la questione del potere della stessa di modificare la normativa primaria, incidendo sulla base imponibile e, quindi, sul reddito finale netto prodotto dall'investimento.
Non può sottacersi che il dibattito è ancora aperto e che sul punto, allo stato, non si registrano interventi della Suprema Corte.
Orbene, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 173 T.U. Postale, il quale al primo comma (prima della abrogazione dell'intero titolo VI ad opera dell'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999) disponeva che: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
L'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi, introdotte dalla sopra riportata norma, è stata tuttavia ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con sentenza n. 26 del 20.02.2020.
Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale del predetto art. 173 in rapporto agli artt. 3, 43, 47 e
97 Cost., ha infatti dichiarato la questione in parte inammissibile e in parte non fondata, evidenziando che la norma impugnata si basava su un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Alle considerazioni che precedono occorre poi aggiungere che il citato art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999 (che ha abrogato l'art. 173 TU Postale), ha stabilito che “i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti” destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati. La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla variazione anche in peius prevista dall'art. 173 TU Postale, con sentenza n. 3963 del 11/02/2019 resa a Sezioni Unite, ha affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R.
n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n.
588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in peius", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.
Infine, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 27809 del 16.12.2005; ord. n. 4384 del 10.02.2022 e nn. 4748, 4751 e 4763 del 14.02.2022), i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito e che tale natura giuridica è compatibile una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria.
In definitiva, facendo applicazione, in aderenza alla giurisprudenza maggioritaria, dei superiori principi, la domanda attorea di liquidazione della maggiore somma richiesta, non appare fondata e va, pertanto, rigettata e, parimenti, anche la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, non essendo configurabile alcun danno causalmente riconducibile alla condotta della parte convenuta.
5. La particolarità delle questioni trattate e la complessità della materia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U. si pongono a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1756 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da , nella qualità di Parte_1 procuratore generale dei sig.ri e , nei confronti di CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_3 provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) compensa le spese di lite tra le parti;
c) pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 11 del mese di dicembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1756 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
, nato a [...] il [...] Parte_1 [...]
, nella qualità di procuratore generale di C.F._1 Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Treviso Alta n. 39,
[...] presso lo studio dell'avv. Francesca Franconeri, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Gregorio Costantino, per procura in calce all'atto di costituzione di nuovi difensori;
- ATTORE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, P.IVA_1 dall'avv. Salvatore De Luca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale di in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14; Controparte_3
-CONVENUTA - avente per OGGETTO: buoni fruttiferi postali. Sono comparsi:
l'avv. Gregorio Costantino, anche per delega dell'avv. Francesca Franconeri, per parte attrice;
l'avv. Antonina Foti, per delega dell'avv. Salvatore De Luca, per la convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , nella Parte_1 qualità di procuratore generale dei sig.ri e - CP_1 CP_2 premesso che questi ultimi erano cointestatari di quarantasette buoni fruttiferi postali, emessi tra il 1985 ed il 1991- conveniva in giudizio Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che,
[...] allorchè si era presentato per riscuoterli con i relativi interessi maturati, gli veniva corrisposta una somma inferiore al dovuto, rimanendo ancora creditore della ulteriore somma di € 49.762,66, sulla base degli allegati calcoli del consulente di parte.
Lamentando l'illegittima riduzione del rimborso dovutogli, l'attore concludeva chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della suddetta somma di €. 49.762,66 (pari alla differenza tra quanto liquidatogli dalla convenuta e quanto riteneva dovutogli), in subordine, anche a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la società convenuta, resistendo all'azione avversaria.
Le domande non appaiono fondate e vanno, pertanto, rigettate.
1. La vertenza ha ad oggetto quarantasette buoni fruttiferi postali, emessi tra il 1985 ed il 1991, che il nominato CTU, dott. , ha così Persona_1 classificato:
1. BFP serie P/O n.000.029 Valore £.
2.000.000 Sottoscritto il 19/06/1985;
2. BPF Serie P/O n.000.098 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 22/11/1985;
3. BPF Serie P/O n.000.031 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/01/1986;
4. BPF Serie P/O n.000.039 Valore £.500.000 Sottoscritto il 06/05/1986;
5. BPF Serie Q/P n.000.025 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
6. BPF Serie Q/P n.000.026 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
7. BPF Serie Q/P n.000.027 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
8. BPF Serie Q/P n.000.028 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/04/1987;
9. BPF Serie Q/P n.000.036 Valore £.500.000 Sottoscritto il 22/05/1987
10. BPF Serie Q/P n.000.052 Valore £.500.000 Sottoscritto il 16/09/1987;
11. BPF Serie Q/P n.000.065 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/01/1988;
12. BPF Serie Q n.000.050 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 27/07/1988;
13. BPF Serie Q/P n.000.061 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 21/11/1988;
14. BPF Serie Q/P n.000.022 Valore £.100.000 Sottoscritto il 21/11/1988;
15. BPF Serie Q/P n.000.023 Valore £.100.000 Sottoscritto il 21/11/1988;
16. BPF Serie Q n.000.077 Valore £.
1.000.000 Sottoscritto il 22/02/1989;
17. BPF Serie Q n.000.008 Valore £.500.000 Sottoscritto il 20/07/1989;
18. BPF Serie Q n.000.029 Valore £.500.000 Sottoscritto il 15/11/1989;
19. BPF Serie Q n.000.033 Valore £.500.000 Sottoscritto il 08/02/1990;
21. BPF Serie Q n.000.037 Valore £.500.000 Sottoscritto il 05/04/1990; 22. BFP serie Q n.000.040 Valore £.500.000 Sottoscritto il 12/07/1990;
23. BPF Serie Q n.000.046 Valore £.500.000 Sottoscritto il 11/09/1990;
24. BFP serie Q/P n. 000.040 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
24. BFP serie Q/P n.000.41 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
25. BFP serie Q/P n. 000.042 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
26. BFP serie Q/P n. 000.43 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
27. BFP serie Q/P n. 000.044 Valore £.100.000 Sottoscritto il 17/01/1991;
28. BFP serie Q/P n.000.049 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
29. BFP serie Q/P n.000.050 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
30. BFP serie Q/P n.000.051 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
31. BFP serie Q/P n.000.052 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
32. BFP serie Q/P n.000.053 Valore £.100.000 Sottoscritto il 06/02/1991;
33. BFP serie Q n. 000.021 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/03/1991;
34. BFP serie Q n. 000.022 Valore £.500.000 Sottoscritto il 13/03/1991;
35. BFP serie Q/P n.000.058 Valore £.100.000 Sottoscritto il 13/03/1991;
36. BFP serie Q/P n.000.067 Valore £.100.000 Sottoscritto il 08/04/1991;
37. BFP serie Q/P n.000.024 Valore £.50.000 Sottoscritto il 08/04/1991;
38. BFP serie Q/P n. 000.025 Valore £.50.000 Sottoscritto il 08/04/1991;
39. BFP serie Q/P n.000.027 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/05/1991;
40. BFP serie Q/P n.000.028 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/05/1991;
41. BFP serie Q/P n.000.029 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/05/1991;
42. BFP serie Q/P n.000.069 Valore £.100.000 Sottoscritto il 15/05/1991;
43. BFP serie Q/P n.000.070 Valore £.100.000 Sottoscritto il 15/05/1991;
44. BFP serie Q/P n.000.030 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991;
45. BFP serie Q/P n.000.031 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991;
46. BFP serie Q/P n.000.032 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991; 47. BFP serie Q/P n.000.033 Valore £.50.000 Sottoscritto il 05/06/1991.
L'ampio arco temporale di emissione dei buoni fruttiferi in argomento, con conseguente pluralità di serie di appartenenza dei medesimi, pone varie problematiche, in ragione delle intervenute modifiche della normativa di settore.
2. In primo luogo, la soluzione della controversia si fonda sulla valutazione se ai buoni postali, oggetto di causa, si applichi il tasso di interessi previsto al momento della loro emissione e risultante a tergo dei buoni medesimi -così come invocato da parte attrice- oppure il diverso tasso, per come ridotto dal successivo art. 6 del D.M. 13 giugno 1986, al quale ha dedotto CP_3 di aver adeguato il pagamento dei buoni oggetto di causa, emessi anteriormente al menzionato decreto.
Va evidenziato che il buono postale non ha natura di titolo di credito non essendo destinato ad una, neppure limitata, circolazione.
Esso va considerato, secondo quanto disposto dall'art. 2002 c.c., un documento di legittimazione, ossia un documento che serve solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione (in questo senso, si veda Cass. Sez. Un.
13797/07).
L'art. 172 del D.P.R. 156/73 prevede che i buoni postali producono interessi, dovuti al rimborso del capitale;
il successivo art. 173 dispone che “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”. La norma, inoltre, specifica che le variazioni si applicano non solo ai buoni postali emessi dopo il suddetto decreto, ma possono essere estesi anche a quelli già emessi al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto. L'ultimo comma della disposizione, poi, precisa che il saggio di interessi dovuti sui buoni postali è quello indicato a tergo dei buoni;
la relativa tabella, per i titoli i cui tassi sono stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
La norma in esame prevede, dunque, una possibile eterointegrazione del contenuto del contratto: questo è determinato non solo dalla volontà espressa dalle parti, ma anche dal Decreto Ministeriale sopra richiamato, ove adottato;
vale a dire che si applica il tasso di interesse pattuito se questo non viene integrato da un Decreto Ministeriale sopravvenuto, adottato in conformità alla norma sopra richiamata.
Nella fattispecie in esame, è intervenuta l'adozione del D.M. 13 giugno
1986.
Orbene, a fronte di Decreto ministeriale sopravvenuto, che modifica il tasso di interesse indicato al momento della sottoscrizione, -come è avvenuto nel caso in oggetto, in cui i buoni fruttiferi, anteriori a tale intervento normativo, sono stati convertiti in buoni della serie Q, meno favorevoli, dal D.M.
13.06.1986, stante il disposto dell'art. 173 D.P.R., che espressamente lo consentiva e che era norma temporalmente anteriore rispetto alla data di sottoscrizione da parte dell'attore- ai buoni, appartenenti alla serie P/O, deve, quindi, applicarsi non il tasso originario, indicato sul buono postale, bensì quello sopravvenuto ed indicato nel menzionato decreto, dal momento che è la legge stessa a prevederlo, con un meccanismo di integrazione del contenuto del contratto non sconosciuto neppure alla normativa codicistica (artt. 1339, 1374
e 1173 c.c.).
Tale specifica previsione normativa esclude, peraltro, che l'operatività di tale integrazione possa ritenersi sottoposta ad un obbligo di preventiva comunicazione, dovuta al sottoscrittore del buono postale.
In questo caso, non pare al giudicante che l'affidamento di parte ricorrente nella immutabilità dei tassi indicati possa trovare protezione: l'art. 173 D.P.R.
156/1973 è una norma primaria rispetto alla quale gravava l'obbligo di conoscenza da parte dei sottoscrittori dei prodotti, i quali avrebbero dovuto essere consci del fatto che un successivo decreto ministeriale avrebbe potuto negativamente modificare il rendimento dei buoni che avevano sottoscritto
(ord. Trib. Reggio Calabria 20.05.2017).
Non rileva, poi, la circostanza che l'art. 173 D.P.R. n. 156/73 è stato abrogato dal D.lgs. 284/99, in quanto l'art. 7 di tale normativa ha, comunque, previsto, che “I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”. Ciò comporta che gli unici interessi che le sono tenute a versare sono CP_3 quelli previsti a tergo del buono fino all'adozione del D.M. e poi quelli previsti dal D.M. adottato nel giugno 1986 con la decorrenza ivi indicata.
Non può trovare, pertanto, accoglimento la domanda di pagamento degli interessi secondo il tasso previsto al momento dell'emissione dei buoni e risultante a tergo dei buoni medesimi.
3. Parimenti, infondate appaiono le doglianze riguardanti i Buoni postali fruttiferi, serie Q/P, con riferimento agli interessi dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno dalla loro emissione, avanzate da parte attrice, all'uopo invocando l'applicazione del tasso di interesse indicato in calce alla tabella stampigliata a tergo di ciascun Buono, in assenza di specificazione della relativa variazione.
I Buoni postali fruttiferi oggetto di causa, rientranti nella serie Q/P, sono stati emessi in vigenza della serie Q, istituita con D.M. 13.06.1986.
Ai sensi dell'art. 4 di detto D.M.: “Con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”.
L'art. 5 del medesimo D.M. 13 giugno 1986 chiarisce che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Peraltro, la stessa parte attrice non ha contestato l'applicazione delle condizioni e dei tassi relativi al tale serie “Q” sino al 20° anno.
Orbene, alcun contrasto ed incertezza vi era né poteva esserci tra le parti, in ordine all'applicazione delle condizioni di appartenenza dei titoli alla “serie
Q” sin dal momento della loro emissione, in quanto la circostanza relativa alla conversione di ciascun documento nella serie “Q” era espressamente indicata sul Buono fruttifero medesimo. Ne consegue che tale circostanza vale ad escludere l'invocazione della tutela di un affidamento, da parte del contraente intestatario del buono, in ordine all'applicazione di diverse condizioni contrattuali.
Invero, l'affidamento incolpevole, traendo origine dalla legittima e, quindi, incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile anche se non conforme alla realtà e non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni non è invocabile nel caso in cui, come quello di specie, attraverso l'immediata riconoscibilità della circostanza relativa alla conversione del titolo nella “serie Q”, espressamente indicata su di esso, l'intestatario avrebbe fin da subito potuto controllare con l'ordinaria diligenza le relative condizioni di liquidazione applicabili anche successivamente al ventennio (ex multis Cass. civ., sez. I, 29.04.2010, n. 10297; Trib. Verona R.G.
2929/2017).
Peraltro, nella materia de qua, deve ritenersi, comunque, che sia direttamente la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei buoni postali, il che preclude la libera negoziazione delle parti e comporta semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, con un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione ex artt.
1339 e 1374 c.c., direttamente applicabile anche nel caso di specie ed a fortiori per effetto del richiamo alla “serie Q”.
Parte attrice, nell'atto di citazione, ha richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13979/2007;
è vero che, con tale pronuncia, la Corte Suprema ha avuto modo di sottolineare che il buono è equiparabile sostanzialmente ad un contratto e, pertanto, che
“la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.
Ciononostante, il caso esaminato dalle Sezioni Unite risulta diverso da quello posto all'attenzione dell'odierno giudicante.
Ed infatti, il primo afferiva ad un contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, contrasto che doveva essere risolto dando prevalenza alle prime.
Ciò in omaggio ad evidenti ragioni di affidamento da parte dei sottoscrittori,
i quali non potevano certo essere edotti ab origine del fatto di stare sottoscrivendo dei buoni fruttiferi già modificati in peius e non sottoposti loro nella veste corretta a causa di un errore materiale di . CP_3
Il discorso risulta diverso nel caso dei Buoni in esame, in relazione ai quali, proprio per l'apposizione dei detti timbri, risulta chiara l'appartenenza degli stessi alla serie Q/P e la loro assoggettabilità ai relativi tassi di interesse nella misura stabilita dalla tabella allegata al D.M. 13.06.1986.
Con recente pronuncia la Corte di legittimità ha chiarito, al riguardo che
“L'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, nella sua versione originaria, stabilisce che:
"1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso,
e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi";
- tale norma è stata così modificata dal D.L. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif., nella L. 25 novembre 1974, n. 588: "1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi,
i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali";
- in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 così recita: "1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi";
- il successo art. 5 aggiunge che: "1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q",
... i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi";
- dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione, mentre successivamente - e fino all'abrogazione dell'articolo 173, D.P.R. n. 156 del 1973 - operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi, esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso;
- tale assetto normativo, in quanto dettato da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneo a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti
(cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748);
- ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie "P" precedentemente collocata sul mercato” (Corte di Cassazione, Sez. I, 30 luglio
2025 n. 21909). La domanda di liquidazione del maggior importo richiesto, in relazione al profilo in esame, va, dunque, anch'essa disattesa.
4. Infine, sotto ulteriore aspetto, la differenza del valore di rimborso dedotta da parte attrice, è da ricondurre alle modalità di applicazione della tassazione.
La soluzione della controversia si fonda anche sulla questione della capitalizzazione degli interessi maturati sui Buoni fruttiferi postali, oggetto di causa e, quindi, se la capitalizzazione vada calcolata al netto o al lordo della ritenuta erariale e/o della imposta sostituiva sugli interessi stabilite con DL
556/1986, conv. in L. 759 del 17.11.1986 (ritenuta erariale), e con d.lgs
239/1996 (imposta sostitutiva).
Al riguardo, occorre rilevare che il DM 13/06/1986 istitutivo della Serie Q, all'art. 4 prevede che: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Detto decreto quantifica inoltre i rendimenti dei buoni della Serie Q in tabelle distinte, ciascuna delle quali si riferisce ad un “taglio” dei buoni stessi
(da Lit. 50.000 a Lit. 5.000.000).
Tutte le tabelle indicano i rendimenti per il primo ventennio sotto forma sia di tasso d'interesse (cioè, di percentuale), sia di importi in Lire;
importi che devono essere capitalizzati di anno in anno e, quindi, sommati al capitale maturato l'anno prima.
Per quanto riguarda i rendimenti destinati a maturare nell'ultimo decennio di durata dei buoni, le tabelle non indicano alcuna percentuale, ma solo la somma in Lire dovuta “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Tale somma corrisponde ad un sesto dell'importo degli interessi che sarebbero maturati ogni anno sul capitale risultante alla fine del primo ventennio di durata dei buoni per effetto della capitalizzazione lorda degli interessi convenzionali, applicando a tale capitale un tasso annuo del 12%, cioè il tasso massimo previsto per la Serie Q dal decreto. Dall'invariabilità dell'importo fisso bimestrale di cui si è detto si ricava che nell'ultimo decennio di durata dei buoni il rendimento non è capitalizzabile, in quanto il tasso del 12% è sempre applicato al capitale risultante al termine del primo ventennio.
Il decreto in esame non fa alcuna menzione di qualsivoglia tassazione sugli interessi perché a quella data il rendimento dei buoni fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 174 d.PR 156/1973, il quale disponeva che: “Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future. Detta disposizione riproduce, nel c.d. T.U. Postale, la disposizione di carattere generale all'epoca vigente contenuta nell'art. 31 d.PR 29/09/1973, n. 601, il quale prevedeva che:
“Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla depositi e CP_4 prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”.
L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è venuta meno con l'entrata in vigore del d.l. 19.09.1986, n. 556, convertito con modificazioni nella L. 17.11.1986, n. 759, il quale all'art. 1, comma 1, prevede che: “agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero” ed al successivo comma 2 precisa che: “sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali”.
Tale ultimo termine del 30.09.1987 è stato anticipato al 24.09.1987 dall'art. 7 del d.l. 24.09.1987, n. 391, e poi ulteriormente anticipato al 31.08.1987. A seguito dell'intervento legislativo appena citato, pertanto, i buoni emessi fino al 20.09.1986 erano esenti da ritenuta fiscale;
quelli emessi dal 21.09.1986 al 31.08.1987 erano soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata (cioè, pari al
6,25%) e quelli emessi dopo l'1.09.1987 (oggetto di interesse in questa sede) erano soggetti alla ritenuta fiscale del 12,5%.
Invero, non possono sorgere dubbi in ordine alla applicabilità del mutato regime fiscale anche ai buoni fruttiferi postali.
Infatti, non solo gli stessi vengono ricompresi nella previsione generale del richiamato art. 31 D.P.R. 601/1973, ma occorre ricordare che a quella data le era ancora un organismo statale (è stata trasformato in ente pubblico CP_3 economico solo con delibera CIPE del 18.12.1997 in attuazione del d.l. 487/1993 convertito in L. 71/1994).
La pretesa impositiva è stata poi modificata dal d.lgs 239/1996, che al primo comma dell'art. 2 prevede che: “Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in
Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso ...” ed al terzo comma stabilisce che: “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Le appena ricordate modificazioni della disciplina fiscale non hanno tuttavia inciso sul regime della capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata dei buoni trentennali (cioè degli unici interessi soggetti a capitalizzazione) ed entrambe ravvisano il dovere impositivo in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e cioè quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono.
Tale regime è stato invece modificato dall'art 7, ultimo comma, del D.M.
23.06.1997 (pubblicato su G.U. n. 145/97), il quale al comma 3 dell'art. 7 ha previsto che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”, profilo che induce a disattendere l'esito della CTU, la quale -pur avendo correttamente classificato i molteplici buoni fruttiferi ed accertato la riconducibilità dei medesimi ai criteri sulla liquidazione dei Buoni fruttiferi della serie Q- non appare, tuttavia, condivisibile nei conteggi operati, giacchè tutti in violazione del superiore principio.
Invero, detto intervento di normazione secondaria ha posto nella giurisprudenza di merito la questione del potere della stessa di modificare la normativa primaria, incidendo sulla base imponibile e, quindi, sul reddito finale netto prodotto dall'investimento.
Non può sottacersi che il dibattito è ancora aperto e che sul punto, allo stato, non si registrano interventi della Suprema Corte.
Orbene, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 173 T.U. Postale, il quale al primo comma (prima della abrogazione dell'intero titolo VI ad opera dell'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999) disponeva che: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
L'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi, introdotte dalla sopra riportata norma, è stata tuttavia ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con sentenza n. 26 del 20.02.2020.
Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale del predetto art. 173 in rapporto agli artt. 3, 43, 47 e
97 Cost., ha infatti dichiarato la questione in parte inammissibile e in parte non fondata, evidenziando che la norma impugnata si basava su un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Alle considerazioni che precedono occorre poi aggiungere che il citato art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999 (che ha abrogato l'art. 173 TU Postale), ha stabilito che “i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti” destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati. La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla variazione anche in peius prevista dall'art. 173 TU Postale, con sentenza n. 3963 del 11/02/2019 resa a Sezioni Unite, ha affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R.
n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n.
588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in peius", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.
Infine, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 27809 del 16.12.2005; ord. n. 4384 del 10.02.2022 e nn. 4748, 4751 e 4763 del 14.02.2022), i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito e che tale natura giuridica è compatibile una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria.
In definitiva, facendo applicazione, in aderenza alla giurisprudenza maggioritaria, dei superiori principi, la domanda attorea di liquidazione della maggiore somma richiesta, non appare fondata e va, pertanto, rigettata e, parimenti, anche la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata, non essendo configurabile alcun danno causalmente riconducibile alla condotta della parte convenuta.
5. La particolarità delle questioni trattate e la complessità della materia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U. si pongono a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1756 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da , nella qualità di Parte_1 procuratore generale dei sig.ri e , nei confronti di CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_3 provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) compensa le spese di lite tra le parti;
c) pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.