TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/10/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 coni termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
, con l'avv. Felici Parte_1 opponente
E
, con l'avv. Fioretti Controparte_1
Opposta
, con l'avv. Fioretti CP_2
Intervenuta
CONCLUSIONI: come da verbale del 14.1.25
Motivi della decisione ha proposto opposizione avverso il DI 1320/19 di questo Tribunale , con cui gli è Parte_1
Cont stato ingiunto il pagamento , in favore della ( appresso ) della Controparte_3 somma di euro 69.273,59 , oltre interessi , di cui a ) quanto alla somma di euro 23.448,68 , quale saldo debitore residuo di conto corrente , e b) quanto alla somma di euro 45.824,91 , quale saldo debitore residuo del finanziamento chirografario stipulato in data 12.5.14 .
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la mancata prova , da parte della BA , del modo in cui si sarebbero formati gli importi ( in relazione al c/c ed al mutuo chirografario ) , posti a fondamento della domanda monitoria;
l'applicazione , nel rapporto di conto corrente , di interessi moratori in
1 assenza di specifica pattuizione scritta;
l'applicazione di interessi passivi con periodicità trimestrale;
l'aumento in peius degli interessi , senza alcuna comunicazione formale al cliente e in assenza di specifica pattuizione scritta;
la mancata prova , in relazione al mutuo chirografario , della consegna della somma concessa in prestito;
l'illegittima richiesta in sede monitoria , non solo delle rate scadute , ma anche di quelle a scadere , in difetto del deposito di documentazione attestante la comunicazione della risoluzione del finanziamento .
-E' stata svolta CTU e successivo supplemento per verificare le doglianze di parte opponente .
-L'opposizione è infondata con riguardo al mutuo chirografario.
La BA ha prodotto il contratto di finanziamento , in cui è specificato il tasso di interesse;
al contratto risulta allegato il piano di ammortamento.
Il debitore ha dedotto la mancata prova ( pag. 6 dell'atto di opposizione ) della consegna della somma mutuata;
la contestazione così formulata appare tuttavia priva di adeguata specificità , non potendo il convenuto , ai fini della specificità della contestazione , limitarsi alla mera deduzione della mancata prova di un fatto costitutivo ( Cass. 17889/20 ) ; onde l'avvenuta consegna della somma concessa in prestito , deve ritenersi fatto non abbisognevole di prova .
Orbene una volta che la BA abbia dato prova del contratto e dell'avvenuta erogazione della somma ( o comunque tale circostanza sia incontestata ) , così dando prova del fatto costitutivo , ed abbia per di più allegato il piano di ammortamento, costituisce onere del debitore dar prova che il credito preteso non corrisponde a quello vantato dalla BA , ma risulta inferiore in ragione di sopravvenuti fatti estintivi o modificativi .
Senonché il convenuto non ha dato prova alcuna di aver soddisfatto il debito restitutorio in misura maggiore di quanto dedotto dalla BA , limitandosi a generiche contestazioni sui conteggi .
Né ha fondamento l'eccezione , secondo cui la BA avrebbe potuto chiedere solo le rate scadute e non anche le rate a scadere , attesa la diffida ad adempiere in atti ex art. 1454 cc , cui non segui l'adempimento del contratto .
Pertanto deve ritenersi provato il credito restitutorio invocato dalla BA , pari ad euro 45.824 ,
91 , oltre interessi come indicati nel DI .
Per quanto concerne il saldo del c/c , l'opposizione è solo parzialmente fondata .
Il CTU con un primo elaborato , seguito da elaborato suppletivo immune da vizi logici ( che non ha ricevuto specifiche contestazioni delle parti ) , ha rideterminato il saldo in euro 18.780 alla data del 24.11.17 ; a tale somma vanno aggiunti gli interessi moratori , tuttavia non essendone
2 esplicitato il tasso contrattuale , va applicato il tasso per gli ordinari interessi convenzionali previsti in contratto.
In definitiva il DI va revocato ed il va condannato al pagamento della complessiva somma di Pt_1 euro 64.604 ,91 , oltre interessi come sopra specificato con riguardo al finanziamento e al saldo di conto corrente .
In considerazione della riduzione della somma di cui il risulta debitore , le spese del giudizio Pt_1 di opposizione possono essere compensate in ragione di un quinto;
nella stessa misura possono essere compensate le spese del procedimento monitorio , come pure le spese di CTU.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo , tenuto conto per un verso del valore della lite e per altro verso della scarsa complessità delle questioni affrontate .
PQM
Il Tribunale , in parziale accoglimento dell'opposizione , revoca il DI e condanna al Parte_1 pagamento , in favore di , della somma di euro 64.604 , 91 , oltre interessi come meglio Pt_2 specificato in motivazione in relazione ai singoli importi riferibili al finanziamento ed al saldo del conto corrente;
condanna al pagamento dei quattro quinti delle spese di lite che Parte_1 liquida per l'intero , in via solidale per l'opposto ed l'intervenuto , in euro 10.000 per compensi , oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento dei quattro quinti delle Parte_1 spese del procedimento monitorio , come liquidate nel DI , in favore di;
pone i quattro Pt_2 quinti delle spese della CTU a carico del , ed il restante quinto a carico dell'opposto e Pt_1 dell'intervenuto , in via solidale tra loro .
Frosinone 14.10.25
Il Giudice
ES RD
3