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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/08/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 21/06/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO ROSSI, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona del Presidente pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
NADIA PEREGO elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura Inps di Varese
RESISTENTE
OGGETTO Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 21/06/2024 , dipendente della società Parte_1 ino al 2011 e titolare di pensione categoria EL (063) n 434036 con decorrenza Parte_2
01/01/2012 liquidata il 18/3/2014 in via definitiva, deducendo la non corretta quantificazione della base pensionabile ai fini del calcolo della pensione ha chiesto:” 1) DISAPPLICATE le circolari in materia, con particolare riguardo alle circolari 41/97, 94/97, 190/97 200/98, RILIQUIDARE la pensione all'origine del ricorrente (pensione 00434036) secondo i criteri visti Parte_1 in narrativa e per l'effetto a) riliquidare la pensione virtuale inserendo nella base pensionabile post
1997 tutte le voci e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici b) riliquidare il tetto ago da utilizzare per il raffronto con la pensione virtuale tutte le voci per tutto il periodo di riferimento e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile elettrici 2) così riliquidata la pensione all'origine, condannare per l'effetto a corrispondere al ricorrente i CP_1 ratei di pensione futuri conformemente a tale riliquidazione 3) condannare per l'effetto a CP_1
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corrispondere al ricorrente la differenza tra ratei dovuti e ratei effettivamente percepiti oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo”. saldo.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare: l'intervenuta CP_1 decadenza dall'azione ex art. 47 Dpr 639/1970 come successivamente modificato;
la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi nonché la carenza di concreto interesse. Nel merito ha contestato gli assunti avversari chiedendo il rigetto del ricorso.
Nell'impossibilità di raggiungere un accordo conciliativo, è stata fissata la discussione a trattazione scritta. Avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Eccezioni Preliminari
Va preliminarmente respinta anche l'eccezione di carenza di interesse avendo il ricorrente un interesse concreto e attuale a che tutti i parametri che per legge devono essere individuati ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettante siano determinati correttamente, utilizzando i criteri previsti dalla relativa disciplina legale. Non risulta infatti necessario dimostrare di avere diritto a differenze di pensione specificamente quantificate nel loro importo. Al contrario, una volta che l'avente diritto contesti specificamente i parametri presi in considerazione per la liquidazione del trattamento pensionistico, è onere dell'ente previdenziale dimostrare che, se il calcolo del tetto AGO 80% fosse stato effettuato con le modalità indicate dal pensionato, la prestazione pensionistica non muterebbe comunque nel suo importo (cfr., sul punto, Corte d'appello di Brescia, sentenza n.
277/2022).
Va conseguentemente respinto anche il rilievo relativo all'indeterminatezza del ricorso CP_ avendo il ricorrente indicato gli assunti errori compiuti da nella quantificazione della tetto teorico AGO ovvero il fatto che per gli anni anteriori al 1997 prenda in CP_1 considerazione solo le voci su cui è stata calcolata la retribuzione mentre per gli anni successivi al 1997 consideri solo le voci presenti nella più ristretta base pensionabile CP_1 elettrici anziché tutte le voci per tutto il periodo di riferimento, ossia quelle presenti nella più CP_ ampia base pensionabile AGO. Su punto si è difeso a riprova della comprensione delle deduzioni avversarie.
Va, invece, parzialmente accolta l'eccezione di decadenza formulata ex art. 47 Dpr
639/1970 come successivamente modificato nel senso chiarito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo ord. 13441/'24). In sostanza, ferma l'applicazione della decadenza a far tempo dall'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 47
(17.07.2011) e dunque con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione, va
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tenuta in conto anche la disposizione di cui all'art. 47 bis “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici” con incidenza dunque sui singoli ratei ma non sul diritto alla liquidazione imprescrittibile;
“può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr. ord. citata e Cass 17430/'21).
L'eccezione è conseguentemente accolta relativamente ai ratei maturati in epoca antecedente al 21 giugno 2021.
Merito
Il ricorso è fondato e va accolto
Il ricorrente, dipendente di sino al 2011, in pensione dal 1 gennaio 2012, ha Pt_2 mantenuto il diritto alla liquidazione dell'intero trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo e lamenta l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del D. Lgs. N. 562/96 , CP_ da parte dell' , criteri esplicitati nella comunicazione dell'ente (cfr. doc. 4 ricorrente).
Sulla questione della composizione della retribuzione pensionabile della pensione fondo elettrici si è espressa in modo univoco la giurisprudenza di legittimità e di merito, ai fini di sintesi si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. la sentenza della Corte D'Appello di
Milano n. 1195/23 (a sua volta richiamata nelle successive pronunce) che si condivide appieno “In particolare , nella fattispecie si dibatte dell'interpretazione dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.
16 settembre 1996 n.562 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al
Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell e dalle aziende elettriche private”), che Pt_2 prevede quanto segue: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”. Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
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La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) […] sostiene che “ poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore , sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Fondo Elettrici;
che l per sua stessa ammissione … ha CP_1 da sempre calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo, ricomprendendo nella base di calcolo imponibile (per il computo del tetto in parola) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa ( IMPONIBILE AGO ) soltanto dal 1.1.1997 , mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici “ ; osserva che “ Le ripercussioni sono agevolmente intuibili : adottando un plafond retributivo di calcolo INFERIORE AL DOVUTO , ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a ….. ” .
L'assunto dell'appellante è fondato . In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
"fondo elettrici" presso l , l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva
CP_1 di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime
CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624 ; Cass. 8363/2018 ) .Nella fattispecie L non ha provato di aver
CP_1 correttamente calcolato la quota a secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi , in relazione al mancato rispetto di tali principi , depone la lettera circolare del
CP_1
19.11.2015 prodotta da […] e dalla quale si evince la interpretazione per la quale , ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562 , art. 3 ,comma 2 lett. a , in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997,dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo”
Nel caso di specie, la esplicitazione dei criteri di calcolo dei tetti contenuta nelle memoria di costituzione nonché nella risposta da parte dell'ente (cfr. doc. 3) evidenzia che l'ente resistente ponga l'accento sul calcolo della pensione (operato secondo i criteri del fondo) senza esplicitare in modo intelleggibile i criteri di cui al parametro a) ovvero considerando, per l'intero periodo assicurativo, la nozione di retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile
1969, n. 153, art. 12 (comprendente anche le voci per le quali non sono stati versati i contributi previdenziali) poichè non contemplate dalla normativa regolante il suddetto
Fondo.
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Il ricorso deve pertanto essere accolto.
La pensione spettante al ricorrente andrà pertanto rideterminata riliquidando il tetto AGO utilizzando per il raffronto con la pensione virtuale la nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, previste dalla disciplina generale dell'AGO per tutto il periodo della vita lavorativa del ricorrente in Pt_2
Di conseguenza l'ente resistente dovrà essere condannato al pagamento delle differenze spettanti, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso.
Si stima la compensazione delle spese di lite nella misura della metà visto l'accoglimento dell'eccezione di decadenza ponendo il residuo a carico della parte resistente liquidato in euro 1500,00 oltre spese generali, CU e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario (applicati i medi nello scaglione fino a 26000 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
Condanna parte resistente a rideterminare il tetto Ago di cui alla lettera a) dell'art. 3 co. 2
D.lgs 562/'96 utilizzando per il raffronto con la pensione virtuale la nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, previste dalla disciplina generale dell'AGO per tutto il periodo della vita lavorativa del ricorrente in Pt_2 conseguentemente condanna l'ente resistente dovrà essere condannato al pagamento delle differenze spettanti nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dalla data di deposito del ricorso.
Compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna, per la differenza, parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre spese generali, CU e accessori di legge da distrarsi infavore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 02/08/2025 il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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