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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 14585/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ITALO GIOVANNUCCI Parte_1 P.IVA_1
3 65125 PESCARA presso lo studio dell'Avv. TRITAPEPE FABIO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elett.te dom.to in Bologna alla P.zza San Domenico n. 8/A presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Alessia Cordeschi (C.F. ) dalla quale è rappr.to e difeso in C.F._2
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Piaccia alla giustizia del Tribunale di Bologna, ogni contraria eccezione disattesa e reietta, in accoglimento dei sopra esposti motivi, ritenuti fondati e prevalenti,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE valutati i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1
per le ragioni di cui sopra e per tutte le Controparte_1 causali esposte e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto reso dal giudice del Tribunale di Bologna il
1
25.07.2024, pubblicato il 26.07.2024 al n°2866/2024 nell'ambito del fascicolo n°10162/2024;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi che, in corso di causa, venisse in qualche maniera avvalorata una posizione presuntivamente creditoria di Controparte_1 nei confronti di accertare e dichiarare l'erronea/eccessiva
[...] Parte_1 quantificazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, previa de- terminazione della minor somma dovuta, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, limitando l'entità del dovuto alla somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario di compensi e spese, di cui non ha ricevuto rimborso, e chiede che le stesse siano distratte a suo favore, a termini dell'allegata nota spese comprensiva di dettaglio spese trasferte.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Si chiede, pertanto, ammettersi p.t. con il Sig. res.te a GI NO (BO) alla Testimone_1
Via Porrettana n. 103/A, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è stato presente al sopralluogo effettuato presso la sede di sita a AR, frazione Parte_1 di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20, in occasione del quale sono stati concordati i lavori di cui al Preventivo 22/22, che si mostra, allegato sub 5) alla Comparsa di costituzione e ri- sposta;
2) il giorno del sopralluogo erano presenti sul posto 60 tonnellate di macerie;
3) quelle macerie sono state smaltite da Parte_2
4) i lavori di cui al Preventivo sono stati tutti eseguiti;
5) le macerie derivate dai detti lavori sono state smaltite da Parte_2
6) si è proceduto alla sistemazione del giardino di oggetto della Fattura 844/2022, che si Pt_1 mostra, allegata sub 6) alla Comparsa di costituzione, successivamente alla effettuazione dei lavori oggetto del Preventivo;
7) la sistemazione del giardino è consistita nel livellamento del terreno vegetale;
8) il terreno vegetale è stato fornito dalla Cave Misa S.r.l., con sede a Marzabotto (BO) alla Via
Porrettana Nord n. 36, e dalla Parte_2
2
Si chiede ammettersi p.t. con il Sig. res.te a GI NO (BO), alla Via della Parte_3
P.zza n. 343, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è Sua la firma sui Formulari rifiuti 579852 e 579853, che si mostrano, allegati sub 12) alle Me- morie n. 1, 171-ter nell'interesse di Parte_2
2) i detti formulari si riferiscono alle operazioni di carico delle macerie effettuate presso la sede di sita a AR, frazione di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20; Parte_1
3) i rifiuti erano derivati dai lavori eseguiti da presso la sede di Parte_2 Pt_1
Si chiede ammettersi p.t. con la Sig.ra res.te a Riola - frazione di Vergato (BO) al- Testimone_2 la Via Casa Verona n. 94, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è Sua la firma sui Formulari rifiuti 984497, 984498, 984499 e 984500, che si mostrano, allegati sub 12) alle Memorie n. 1, 171-ter nell'interesse di Parte_2
2) i detti formulari si riferiscono alle operazioni di carico delle macerie effettuate presso la sede di sita a AR, frazione di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20; Parte_1
3) i rifiuti erano derivati dai lavori eseguiti da presso la sede di Parte_2 Pt_1
Si chiede ammettersi p.t. con il Sig. res.te a Camugnano (BO) alla Via Calabria n. Controparte_2
2, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è Sua la firma sui Formulari rifiuti 081862 e 081863, che si mostrano, allegati sub 12) alle Me- morie n. 1, 171-ter nell'interesse di Parte_2
2) i detti formulari si riferiscono alle operazioni di carico delle macerie effettuate presso la sede di sita a AR, frazione di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20; Parte_1
3) i rifiuti erano derivati dai lavori eseguiti da presso la sede di Parte_2 Pt_1
All'esito, Vorrà il Tribunale rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
La causa è stata adeguatamente istruita con prova orale e produzione documentale e si reputa matu- ra per la decisione. Ne consegue il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta op- posta e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già indicati nell'ordinanza emessa in data 3 settembre 2025, il cui contenuto integralmente si richiama.
3
2.
Quanto al merito della causa, si osserva che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a soste- gno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è grava- to dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debi- tore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul de- bitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
2.1.
Nel caso di specie, il convenuto Controparte_1
ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo ( per €
[...]
11.370,40) allo stesso spettante per la realizzazione dei lavori indicati nella fattura allegata al ri-
4
corso monitorio, ulteriori e maggiori rispetto a quelli originariamente concordati tra le parti ed indi- cati nel preventivo n. 22 del 2022 (di € 4.500,00 + IVA, esclusi trasporto e smaltimento di macerie), allegando l'inadempimento della controparte, consistito nel non aver pagato il corrispettivo pattuito.
2.1.1.
La società attrice ha contestato la sussistenza del credito azionato dal convenuto opposto, eccependo la mancata realizzazione da parte del convenuto delle prestazioni asseritamente svolte, nonché la mancata specifica descrizione e dimostrazione dell'attività compiuta.
2.1.2.
È, quindi, controverso se la parte convenuta abbia effettivamente svolto le prestazioni riportate nel- la fattura 713 del 31 maggio 2022 di cui pretende il pagamento e se ciò giustifichi il mancato adem- pimento dell'attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso in via monitoria dalla controparte.
2.1.3.
In base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, sopra richiamati, in caso d'inadempimento contrattuale era onere del dimostrare in giudizio il proprio esatto CP_1 adempimento, cosa non avvenuta non essendo stato dedotto e dimostrato nulla di specifico a ri- guardo: la parte convenuta si è infatti limitata a sostenere genericamente di aver svolto i lavori di recupero macerie e trasporto a discarica autorizzata, preparazione e livellamento del terreno adia- cente all'edificio sito in GI NO, località AR (BO), via del Mulino n. 20, compreso sgombero del terreno in eccesso e realizzazione di scavo a sezione per posa siepe, indicati nel pre- ventivo n. 22 del 2022 (doc. 5 convenuto) e richiamati nella fattura allegata al ricorso monitorio
(713 del 31 maggio 2022), senza specificare nel dettaglio il tipo di attività svolta, contestualizzan- dola nel tempo e nello spazio.
Dalla documentazione prodotta in sede monitoria ed in questa sede di opposizione, infatti, non è possibile desumere l'attività effettivamente posta in essere dal a favore dell'attrice. CP_1
La parte convenuta, infatti, si è limitata a produrre: documentazione relativa a rapporti estranei al giudizio, priva di qualsiasi collegamento con il contratto dedotto, e quindi inidonea sia a fornire au- silio interpretativo sia a integrare la documentazione contrattuale;
formulari di carico e trasporto non formati in contraddittorio e non approvati dall'attrice, molti dei quali, peraltro, non riferibili al cantiere in questione e comunque riportanti quantitativi inferiori a quelli fatturati. In particolare, nessuno di tali formulari contiene elementi certi di collegamento al cantiere di AR (BO), via del
Mulino n. 20, tanto che la stessa parte convenuta ne ha prospetto l' integrazione tramite prova ora- le, non ammessa.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso valutazioni indirette, come il cosiddetto
5
“giudizio di compatibilità” invocato dalla parte convenuta tra le presunte macerie rimosse e il terre- no vegetale depositato da terzi, né mediante il riferimento all'impiego di uno “scavatore” non do- cumentato, trattandosi di argomentazioni prive di riscontro oggettivo.
Si ritiene, pertanto, che il convenuto non abbia realizzato le prestazioni di cui pretende il pagamen- to e che ciò giustifichi il mancato adempimento della società attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso dalla controparte.
Ne deriva il rigetto della domanda di adempimento formulata in via monitoria dal convenuto oppo- sto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2866/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2024;
- condanna a pagare Controparte_1 in favore di e spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre Parte_1
C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 145,50 per anticipazioni.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 14585/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ITALO GIOVANNUCCI Parte_1 P.IVA_1
3 65125 PESCARA presso lo studio dell'Avv. TRITAPEPE FABIO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elett.te dom.to in Bologna alla P.zza San Domenico n. 8/A presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Alessia Cordeschi (C.F. ) dalla quale è rappr.to e difeso in C.F._2
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Piaccia alla giustizia del Tribunale di Bologna, ogni contraria eccezione disattesa e reietta, in accoglimento dei sopra esposti motivi, ritenuti fondati e prevalenti,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE valutati i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1
per le ragioni di cui sopra e per tutte le Controparte_1 causali esposte e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto reso dal giudice del Tribunale di Bologna il
1
25.07.2024, pubblicato il 26.07.2024 al n°2866/2024 nell'ambito del fascicolo n°10162/2024;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi che, in corso di causa, venisse in qualche maniera avvalorata una posizione presuntivamente creditoria di Controparte_1 nei confronti di accertare e dichiarare l'erronea/eccessiva
[...] Parte_1 quantificazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, previa de- terminazione della minor somma dovuta, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, limitando l'entità del dovuto alla somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario di compensi e spese, di cui non ha ricevuto rimborso, e chiede che le stesse siano distratte a suo favore, a termini dell'allegata nota spese comprensiva di dettaglio spese trasferte.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Si chiede, pertanto, ammettersi p.t. con il Sig. res.te a GI NO (BO) alla Testimone_1
Via Porrettana n. 103/A, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è stato presente al sopralluogo effettuato presso la sede di sita a AR, frazione Parte_1 di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20, in occasione del quale sono stati concordati i lavori di cui al Preventivo 22/22, che si mostra, allegato sub 5) alla Comparsa di costituzione e ri- sposta;
2) il giorno del sopralluogo erano presenti sul posto 60 tonnellate di macerie;
3) quelle macerie sono state smaltite da Parte_2
4) i lavori di cui al Preventivo sono stati tutti eseguiti;
5) le macerie derivate dai detti lavori sono state smaltite da Parte_2
6) si è proceduto alla sistemazione del giardino di oggetto della Fattura 844/2022, che si Pt_1 mostra, allegata sub 6) alla Comparsa di costituzione, successivamente alla effettuazione dei lavori oggetto del Preventivo;
7) la sistemazione del giardino è consistita nel livellamento del terreno vegetale;
8) il terreno vegetale è stato fornito dalla Cave Misa S.r.l., con sede a Marzabotto (BO) alla Via
Porrettana Nord n. 36, e dalla Parte_2
2
Si chiede ammettersi p.t. con il Sig. res.te a GI NO (BO), alla Via della Parte_3
P.zza n. 343, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è Sua la firma sui Formulari rifiuti 579852 e 579853, che si mostrano, allegati sub 12) alle Me- morie n. 1, 171-ter nell'interesse di Parte_2
2) i detti formulari si riferiscono alle operazioni di carico delle macerie effettuate presso la sede di sita a AR, frazione di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20; Parte_1
3) i rifiuti erano derivati dai lavori eseguiti da presso la sede di Parte_2 Pt_1
Si chiede ammettersi p.t. con la Sig.ra res.te a Riola - frazione di Vergato (BO) al- Testimone_2 la Via Casa Verona n. 94, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è Sua la firma sui Formulari rifiuti 984497, 984498, 984499 e 984500, che si mostrano, allegati sub 12) alle Memorie n. 1, 171-ter nell'interesse di Parte_2
2) i detti formulari si riferiscono alle operazioni di carico delle macerie effettuate presso la sede di sita a AR, frazione di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20; Parte_1
3) i rifiuti erano derivati dai lavori eseguiti da presso la sede di Parte_2 Pt_1
Si chiede ammettersi p.t. con il Sig. res.te a Camugnano (BO) alla Via Calabria n. Controparte_2
2, sulle seguenti circostanze precedute da «Vero che»:
1) è Sua la firma sui Formulari rifiuti 081862 e 081863, che si mostrano, allegati sub 12) alle Me- morie n. 1, 171-ter nell'interesse di Parte_2
2) i detti formulari si riferiscono alle operazioni di carico delle macerie effettuate presso la sede di sita a AR, frazione di GI NO (BO), alla Via del Mulino n. 20; Parte_1
3) i rifiuti erano derivati dai lavori eseguiti da presso la sede di Parte_2 Pt_1
All'esito, Vorrà il Tribunale rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
La causa è stata adeguatamente istruita con prova orale e produzione documentale e si reputa matu- ra per la decisione. Ne consegue il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta op- posta e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già indicati nell'ordinanza emessa in data 3 settembre 2025, il cui contenuto integralmente si richiama.
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2.
Quanto al merito della causa, si osserva che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a soste- gno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è grava- to dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debi- tore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul de- bitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
2.1.
Nel caso di specie, il convenuto Controparte_1
ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo ( per €
[...]
11.370,40) allo stesso spettante per la realizzazione dei lavori indicati nella fattura allegata al ri-
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corso monitorio, ulteriori e maggiori rispetto a quelli originariamente concordati tra le parti ed indi- cati nel preventivo n. 22 del 2022 (di € 4.500,00 + IVA, esclusi trasporto e smaltimento di macerie), allegando l'inadempimento della controparte, consistito nel non aver pagato il corrispettivo pattuito.
2.1.1.
La società attrice ha contestato la sussistenza del credito azionato dal convenuto opposto, eccependo la mancata realizzazione da parte del convenuto delle prestazioni asseritamente svolte, nonché la mancata specifica descrizione e dimostrazione dell'attività compiuta.
2.1.2.
È, quindi, controverso se la parte convenuta abbia effettivamente svolto le prestazioni riportate nel- la fattura 713 del 31 maggio 2022 di cui pretende il pagamento e se ciò giustifichi il mancato adem- pimento dell'attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso in via monitoria dalla controparte.
2.1.3.
In base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, sopra richiamati, in caso d'inadempimento contrattuale era onere del dimostrare in giudizio il proprio esatto CP_1 adempimento, cosa non avvenuta non essendo stato dedotto e dimostrato nulla di specifico a ri- guardo: la parte convenuta si è infatti limitata a sostenere genericamente di aver svolto i lavori di recupero macerie e trasporto a discarica autorizzata, preparazione e livellamento del terreno adia- cente all'edificio sito in GI NO, località AR (BO), via del Mulino n. 20, compreso sgombero del terreno in eccesso e realizzazione di scavo a sezione per posa siepe, indicati nel pre- ventivo n. 22 del 2022 (doc. 5 convenuto) e richiamati nella fattura allegata al ricorso monitorio
(713 del 31 maggio 2022), senza specificare nel dettaglio il tipo di attività svolta, contestualizzan- dola nel tempo e nello spazio.
Dalla documentazione prodotta in sede monitoria ed in questa sede di opposizione, infatti, non è possibile desumere l'attività effettivamente posta in essere dal a favore dell'attrice. CP_1
La parte convenuta, infatti, si è limitata a produrre: documentazione relativa a rapporti estranei al giudizio, priva di qualsiasi collegamento con il contratto dedotto, e quindi inidonea sia a fornire au- silio interpretativo sia a integrare la documentazione contrattuale;
formulari di carico e trasporto non formati in contraddittorio e non approvati dall'attrice, molti dei quali, peraltro, non riferibili al cantiere in questione e comunque riportanti quantitativi inferiori a quelli fatturati. In particolare, nessuno di tali formulari contiene elementi certi di collegamento al cantiere di AR (BO), via del
Mulino n. 20, tanto che la stessa parte convenuta ne ha prospetto l' integrazione tramite prova ora- le, non ammessa.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso valutazioni indirette, come il cosiddetto
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“giudizio di compatibilità” invocato dalla parte convenuta tra le presunte macerie rimosse e il terre- no vegetale depositato da terzi, né mediante il riferimento all'impiego di uno “scavatore” non do- cumentato, trattandosi di argomentazioni prive di riscontro oggettivo.
Si ritiene, pertanto, che il convenuto non abbia realizzato le prestazioni di cui pretende il pagamen- to e che ciò giustifichi il mancato adempimento della società attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso dalla controparte.
Ne deriva il rigetto della domanda di adempimento formulata in via monitoria dal convenuto oppo- sto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2866/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 25.07.2024;
- condanna a pagare Controparte_1 in favore di e spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre Parte_1
C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 145,50 per anticipazioni.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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