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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa OV FE Presidente rel. dott.ssa Silvia Brat Consigliere dott. Andrea Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. R.G. 343/2025 promosso in grado d'appello
DA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di erede di (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._2
GI SO ed elettivamente domiciliata, giusta procura, presso il suo studio sito a Milano in
Corso di Porta Vittoria n. 47;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) in persona del e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Via Freguglia, n. 1;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: in riforma integrale della sentenza n. 8313/2016, emessa in data 28 giugno 2016 (depositata in data 4 luglio 2016) dal Tribunale di Milano, previa conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 Controparte_1
, in persona del pro tempore, nella causazione delle patologie da epatite contratte dalla
[...] CP_2 signora e, per l'effetto, condannare il , in persona del Persona_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, all'integrale rifusione in favore della signora quale Parte_1
successore mortis causa della signora , di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa Persona_1
subiti, patiti e patendi, ivi compreso il danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, quantificati nella complessiva somma di €241.974,00, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi, secondo i criteri di cui alla pronuncia della Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, sulla somma capitale annualmente rivalutata dal 5 maggio 2008 alla pronuncia della sentenza e agli interessi moratori nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e/o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di tutti i precedenti gradi dei giudizi di merito, per i due procedimenti in Cassazione, per il presente giudizio in rinvio nonché per il procedimento di accertamento tecnico preventivo”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, così giudicare:
- Statuire in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione per quanto attiene al momento da prendere a riferimento per il calcolo del risarcimento del danno e liquidarlo secondo quanto previsto dalle Tabelle di Milano, escludendo ogni aumento a titolo di danno morale e ogni personalizzazione.
- In subordine: statuire in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione per quanto attiene al momento da prendere a riferimento per il calcolo del risarcimento del danno e liquidarlo secondo quanto previsto dalle Tabelle di Milano, riconoscendo unicamente la personalizzazione massima consentita dalle Tabelle stesse nella misura del 25%.
pagina 2 di 10 - In ogni caso: disporre la compensazione delle spese e dei compensi di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26 aprile 1983, veniva sottoposta ad intervento di isterectomia sub-totale ed Persona_1
annessiectomia bilaterale per fibroma uterino ed annessite acuta bilaterale con pelvi-peritonite reattiva presso il reparto di ginecologia dell' . Nel corso e a seguito dell'operazione si Controparte_3
rivelava necessario procedere alla somministrazione di due sacche di sangue mediante emotrasfusione.
Nel mese di novembre 1983, la paziente eseguiva analisi ematochimiche che evidenziavano un aumento dei valori delle transaminasi;
i successivi controlli periodici, ai quali la stessa si sottoponeva negli anni seguenti, confermavano un progressivo incremento degli indici di citolisi epatica.
In data 5 maggio 2008 veniva ricoverata presso l'Ospedale San Giuseppe e dimessa dopo quattro giorni con la diagnosi di “cirrosi epatica HCV correlata e potus – classe funzionale di CHILD PUGH B7; cardiopatia ipertrofico-ipertensiva; ernie discali;
edemi declivi cronici flebostatici”.
Nel giugno 2009, in occasione di una visita specialistica epatologica di II livello presso l'ambulatorio di epatologia del medesimo ospedale, le veniva per la prima volta diagnosticata una cirrosi epatica da doppia eziologia, riconducibile ad HCV post-trasfusionale correlata all'intervento chirurgico del 1983.
Preso atto della natura e della gravità della patologia, la sig.ra presentava in data 11 maggio Per_1
2011 domanda di indennizzo ex L. 210/1992 alla di Milano, che veniva rigettata per asserita CP_4
tardività. Analogo esito negativo aveva il ricorso proposto dinanzi al . Controparte_1
A causa di un aggravamento delle condizioni di salute di nel luglio 2013 il suo Persona_1
difensore depositava, presso il Tribunale di Milano, istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Il procedimento si concludeva con la relazione del C.T.U. che accertava il nesso causale, la responsabilità del e l'entità del danno nella misura del 40% in termini di invalidità CP_1
permanente.
A seguito dei fatti fin qui sintetizzati, con atto di citazione ritualmente notificato Persona_1
conveniva in giudizio il , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
asseritamente subiti in conseguenza di infezione da virus HCV che deduceva di avere contratto a causa dell'emotrasfusione praticatale nell'anno 1983 in occasione dell'intervento chirurgico presso l' di Milano. Controparte_3
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_1
del diritto azionato e contestando, in ogni caso, la fondatezza della pretesa risarcitoria nel merito.
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 8313/2016, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attorea.
Con sentenza n. 4398/2017, la Corte d'Appello di Milano confermava la statuizione di prime cure, ribadendo l'estinzione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione deducendo che il termine Persona_1
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione con sangue infetto non dovesse decorrere dal momento in cui il danno si era concretamente manifestato, bensì da quello in cui il danneggiato fosse stato in grado di percepirne, da un lato, l'esistenza e, dall'altro, la riconducibilità al fatto illecito commesso da un terzo. Con ordinanza n. 1448/2020, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Nella suddetta ordinanza, la Corte enunciava il seguente principio di diritto: “l'accertamento del momento in cui ad un paziente viene resa nota l'esistenza della sua malattia, da solo, non è sufficiente per desumere che a partire da quel momento il paziente sia anche consapevole della causa della malattia. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, l'exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del danno consistito nella contrazione di una malattia infettiva, causata da un fatto illecito, non può farsi decorrere dal momento della sola comunicazione al paziente dell'esistenza della malattia”.
Riassunto il giudizio, chiedeva, in riforma della decisione impugnata, il rigetto Persona_1 dell'eccezione di prescrizione e l'accertamento della responsabilità del in ordine Controparte_1
alle patologie da epatite dedotte, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, quantificati in euro 360.561,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il convenuto chiedeva, invece, la CP_1
conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza collegiale del 18 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3098/2021, applicando il suddetto principio di diritto, indicava il 4 maggio 2009 come data in cui la paziente aveva percepito che la malattia fosse conseguente alla trasfusione di sangue infetto. Dette conclusioni, svolte alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, consentivano di ritenere che il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento decorresse da tale data, potendosi così ritenere tempestiva l'azione di risarcimento essendo stata proposta entro il termine di cinque anni dal momento in cui la danneggiata aveva avuto percezione della malattia come danno ingiusto conseguito alla trasfusione. Conseguentemente, la Corte d'Appello accoglieva la domanda di risarcimento danni in favore di e liquidava una somma di denaro commisurandola all'epoca della Persona_1
trasfusione, ossia al 1983.
pagina 4 di 10 Avverso tale provvedimento ricorreva per Cassazione il che, con un unico Controparte_1 motivo, lamentava l'erronea determinazione della data di riferimento per la liquidazione del risarcimento, sostenendo che essa dovesse essere fissata al momento della manifestazione dei sintomi e non, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, all'età che l'interessata aveva al tempo della trasfusione (47 anni, nell'anno 1983).
Si costituiva quale successore mortis causa di deceduta nel 2020, Parte_1 Persona_1
chiedendo il rigetto del ricorso con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 28399/2024 la Corte di Cassazione richiamava le precedenti pronunce – intendendone assicurare la continuità – secondo cui “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell'epatite B o dell'epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi
e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art.
1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi e a tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”.
Conseguentemente, veniva cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte d'appello di
Milano in diversa composizione per l'applicazione del suddetto principio di diritto.
Con atto di citazione in riassunzione, ha quindi convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo di condannarlo all'integrale rifusione di tutti i danni subiti dalla sua dante causa CP_1
in applicazione di quanto enunciato dalla Suprema Corte.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo di statuire il risarcimento in conformità al Controparte_1
principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione per quanto attiene al momento di riferimento per il calcolo del risarcimento del danno e liquidarlo secondo quanto previsto dalle Tabelle di Milano, escludendo ogni aumento a titolo di danno morale e ogni personalizzazione.
All'udienza del 10 giugno 2025, non sussistendo ipotesi conciliative, il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 16 settembre 2025 ex art 352 cpc
Con ordinanza del 16 settembre il Consigliere istruttore, rilevando che la dott. Cesira D'Anella, componente del Collegio dell'udienza del 16.9.2025 era l'estensore della sentenza oggetto del presente giudizio di rinvio, cassata dalla Suprema Corte che ha rinviato ex articolo 392 cpc a questa Corte in pagina 5 di 10 diversa composizione e che la decisione della presente causa doveva essere assunta da un diverso
Collegio, fissava nuova udienza ex articolo 350 bis cpc al 4.11.2025 ore 9,30.
A tale udienza comparivano innanzi alla Corte in udienza collegiale le parti, che si riportavano alle conclusioni Già precisate ed agli scritti conclusionali e di replica già depositati E chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
La Corte tratteneva quindi in decisioni immediata la causa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è opportuno rammentare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, diretto all'ottenimento di una nuova pronuncia che si sostituisca a quella cassata. Ne deriva che, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata, ma al giudice del rinvio - il quale viene investito della controversia solo nei limiti segnati dalla sentenza della S.C. ed
è vincolato dalla stessa circa le questioni da questa decise - è precluso qualsivoglia riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti.
Invero, il giudicante non può procedere a una differente qualificazione giuridica del rapporto controverso o all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, tendente a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cfr.
Cass. Civ., sez. I, n. 11535/2017; Cass. Civ., sez. II, n. 33458/2021; Cass. Civ., sez. II, n. 24357/2023;
Cass. Civ., sez. II, n. 29879/2023).
Peraltro, “è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Cass. Civ., sez. VI,
27736/2022).
Ciò posto, oggetto del presente giudizio è la rideterminazione della somma da liquidarsi per il risarcimento del danno non patrimoniale subito da a seguito delle trasfusioni cui la Persona_1
stessa si è sottoposta durante un intervento chirurgico. Alla luce del principio di diritto enunciato dalla
S.C., questa Corte è infatti tenuta a rideterminare la liquidazione del danno con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi. Invero, il Supremo Consesso ha censurato la sentenza cassata nella parte in cui, per la liquidazione del danno lungolatente, la Corte d'appello di Milano ha assunto come pagina 6 di 10 parametro l'età del danneggiato al momento della trasfusione e non invece quella che aveva al tempo in cui la patologia gli era stata diagnosticata.
A tal fine, la S.C. ha richiamato quanto già affermato con precedenti pronunce (n. 25887/2022; n.
5119/2023; n. 4110/2024), ovverosia che “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell'epatite B o dell'epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi
e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art.
1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi e a tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”.
Secondo quanto allegato dalla difesa di e non contestato dal , nonché come Parte_1 CP_1
emerge dalla consulenza tecnica acquisita agli atti, risulta che in data 5 maggio 2008 la sig.ra
[...] venne ricoverata presso l'Ospedale San Giuseppe, ove, in occasione di una ristadiazione Per_1
della malattia, le fu diagnosticata per la prima volta una cirrosi epatica HCV. La consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che la malattia si è evoluta in cirrosi epatica con diffusa steatosi secondaria, venendosi a creare una condizione di infezione virusepatica cronica attiva e persistente in evoluzione cirrotica, con un conseguente danno biologico valutabile nella misura del 40%. Essendo
l'epatite HCV asintomatica, non è stato riscontrato alcun periodo di inabilità temporanea.
Tutto ciò premesso, considerato che il diritto al risarcimento del danno biologico sorge al momento della manifestazione dei sintomi della malattia e non al momento della contrazione del virus e che, nel caso di specie, i sintomi si manifestavano durante il ricovero del 5 maggio 2008, quando la danneggiata aveva 71 anni (essendo nata il [...]), il danno biologico patito da deve essere riliquidato, secondo le predette indicazioni della Suprema Corte.
Occorre premettere che anche i parametri risarcitori nella presente fase utilizzabili risultano mutati e rispetto alla precedente liquidazione, essendo pacifico che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). E ancora, “in tema di risarcimento del danno non
pagina 7 di 10 patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano
l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto- base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
Nel caso di specie, il 5 giugno 2024, successivamente alla sentenza della Corte d'Appello 3098/21 pubblicata il 27.10.2021, sono state infatti pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del
Tribunale di Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024.
Ciò posto, l'importo risarcitorio in favore di (71 anni al momento della Persona_1 manifestazione dei sintomi e non 47 al momento dell'infezione), deve essere equitativamente riliquidato in € 241.974,00, importo già comprensivo del danno patito a titolo di sofferenza soggettiva interiore (pari ad € 80.658,00).
La Corte ritiene opportuno precisare che, ai fini della liquidazione del danno oggetto del presente giudizio, si è fatto riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano edizione 2024, atteso che il D.P.R. n. 12 del 2025, all'art. 5, stabilisce espressamente che le nuove disposizioni tabellari trovano applicazione esclusivamente con riguardo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5 marzo 2025).
Sono altresì dovuti, in assenza di eccezioni sul punto del , i richiesti interessi compensativi CP_1
nella misura degli interessi legali, da calcolarsi, secondo i criteri fissati dalla Cass. Sez. Un. n. 1712/95, sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (5 maggio 2008) e poi annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così complessivamente liquidata decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole (Cass. 4778/2004, Cass. 18353/2005), ritiene questa Corte che, atteso l'esito complessivo della lite e la soccombenza totale del Controparte_1
pagina 8 di 10 , quest'ultimo deve essere condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla CP_1
controparte in tutti i gradi di giudizio.
Le spese di lite si liquidano in base al decisum come in dispositivo, tenuto conto del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 28399/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede sulla domanda svolta in primo grado:
a) condanna il al risarcimento dei danni subiti da e da Controparte_1 Persona_1 liquidarsi in favore della sua avente causa per la somma di € 241.974,00, oltre Parte_1
agli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (5 maggio 2008) e poi annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, e oltre agli interessi legali sulla somma così complessivamente liquidata dalla pronuncia della sentenza al saldo;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi del Controparte_1
giudizio che così liquida:
− per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 3.645,00;
− per il giudizio di primo grado in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il giudizio di secondo grado in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il primo giudizio di legittimità in € 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il primo giudizio di rinvio in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il secondo giudizio di legittimità in € 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente est. pagina 9 di 10 OV FE
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa OV FE Presidente rel. dott.ssa Silvia Brat Consigliere dott. Andrea Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. R.G. 343/2025 promosso in grado d'appello
DA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], nella sua Parte_1 C.F._1 qualità di erede di (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._2
GI SO ed elettivamente domiciliata, giusta procura, presso il suo studio sito a Milano in
Corso di Porta Vittoria n. 47;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) in persona del e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Via Freguglia, n. 1;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: in riforma integrale della sentenza n. 8313/2016, emessa in data 28 giugno 2016 (depositata in data 4 luglio 2016) dal Tribunale di Milano, previa conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 Controparte_1
, in persona del pro tempore, nella causazione delle patologie da epatite contratte dalla
[...] CP_2 signora e, per l'effetto, condannare il , in persona del Persona_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, all'integrale rifusione in favore della signora quale Parte_1
successore mortis causa della signora , di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa Persona_1
subiti, patiti e patendi, ivi compreso il danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, quantificati nella complessiva somma di €241.974,00, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi, secondo i criteri di cui alla pronuncia della Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, sulla somma capitale annualmente rivalutata dal 5 maggio 2008 alla pronuncia della sentenza e agli interessi moratori nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e/o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di tutti i precedenti gradi dei giudizi di merito, per i due procedimenti in Cassazione, per il presente giudizio in rinvio nonché per il procedimento di accertamento tecnico preventivo”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, così giudicare:
- Statuire in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione per quanto attiene al momento da prendere a riferimento per il calcolo del risarcimento del danno e liquidarlo secondo quanto previsto dalle Tabelle di Milano, escludendo ogni aumento a titolo di danno morale e ogni personalizzazione.
- In subordine: statuire in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione per quanto attiene al momento da prendere a riferimento per il calcolo del risarcimento del danno e liquidarlo secondo quanto previsto dalle Tabelle di Milano, riconoscendo unicamente la personalizzazione massima consentita dalle Tabelle stesse nella misura del 25%.
pagina 2 di 10 - In ogni caso: disporre la compensazione delle spese e dei compensi di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26 aprile 1983, veniva sottoposta ad intervento di isterectomia sub-totale ed Persona_1
annessiectomia bilaterale per fibroma uterino ed annessite acuta bilaterale con pelvi-peritonite reattiva presso il reparto di ginecologia dell' . Nel corso e a seguito dell'operazione si Controparte_3
rivelava necessario procedere alla somministrazione di due sacche di sangue mediante emotrasfusione.
Nel mese di novembre 1983, la paziente eseguiva analisi ematochimiche che evidenziavano un aumento dei valori delle transaminasi;
i successivi controlli periodici, ai quali la stessa si sottoponeva negli anni seguenti, confermavano un progressivo incremento degli indici di citolisi epatica.
In data 5 maggio 2008 veniva ricoverata presso l'Ospedale San Giuseppe e dimessa dopo quattro giorni con la diagnosi di “cirrosi epatica HCV correlata e potus – classe funzionale di CHILD PUGH B7; cardiopatia ipertrofico-ipertensiva; ernie discali;
edemi declivi cronici flebostatici”.
Nel giugno 2009, in occasione di una visita specialistica epatologica di II livello presso l'ambulatorio di epatologia del medesimo ospedale, le veniva per la prima volta diagnosticata una cirrosi epatica da doppia eziologia, riconducibile ad HCV post-trasfusionale correlata all'intervento chirurgico del 1983.
Preso atto della natura e della gravità della patologia, la sig.ra presentava in data 11 maggio Per_1
2011 domanda di indennizzo ex L. 210/1992 alla di Milano, che veniva rigettata per asserita CP_4
tardività. Analogo esito negativo aveva il ricorso proposto dinanzi al . Controparte_1
A causa di un aggravamento delle condizioni di salute di nel luglio 2013 il suo Persona_1
difensore depositava, presso il Tribunale di Milano, istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Il procedimento si concludeva con la relazione del C.T.U. che accertava il nesso causale, la responsabilità del e l'entità del danno nella misura del 40% in termini di invalidità CP_1
permanente.
A seguito dei fatti fin qui sintetizzati, con atto di citazione ritualmente notificato Persona_1
conveniva in giudizio il , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
asseritamente subiti in conseguenza di infezione da virus HCV che deduceva di avere contratto a causa dell'emotrasfusione praticatale nell'anno 1983 in occasione dell'intervento chirurgico presso l' di Milano. Controparte_3
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_1
del diritto azionato e contestando, in ogni caso, la fondatezza della pretesa risarcitoria nel merito.
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 8313/2016, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attorea.
Con sentenza n. 4398/2017, la Corte d'Appello di Milano confermava la statuizione di prime cure, ribadendo l'estinzione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione deducendo che il termine Persona_1
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione con sangue infetto non dovesse decorrere dal momento in cui il danno si era concretamente manifestato, bensì da quello in cui il danneggiato fosse stato in grado di percepirne, da un lato, l'esistenza e, dall'altro, la riconducibilità al fatto illecito commesso da un terzo. Con ordinanza n. 1448/2020, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Nella suddetta ordinanza, la Corte enunciava il seguente principio di diritto: “l'accertamento del momento in cui ad un paziente viene resa nota l'esistenza della sua malattia, da solo, non è sufficiente per desumere che a partire da quel momento il paziente sia anche consapevole della causa della malattia. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, l'exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del danno consistito nella contrazione di una malattia infettiva, causata da un fatto illecito, non può farsi decorrere dal momento della sola comunicazione al paziente dell'esistenza della malattia”.
Riassunto il giudizio, chiedeva, in riforma della decisione impugnata, il rigetto Persona_1 dell'eccezione di prescrizione e l'accertamento della responsabilità del in ordine Controparte_1
alle patologie da epatite dedotte, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, quantificati in euro 360.561,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il convenuto chiedeva, invece, la CP_1
conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza collegiale del 18 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3098/2021, applicando il suddetto principio di diritto, indicava il 4 maggio 2009 come data in cui la paziente aveva percepito che la malattia fosse conseguente alla trasfusione di sangue infetto. Dette conclusioni, svolte alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, consentivano di ritenere che il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento decorresse da tale data, potendosi così ritenere tempestiva l'azione di risarcimento essendo stata proposta entro il termine di cinque anni dal momento in cui la danneggiata aveva avuto percezione della malattia come danno ingiusto conseguito alla trasfusione. Conseguentemente, la Corte d'Appello accoglieva la domanda di risarcimento danni in favore di e liquidava una somma di denaro commisurandola all'epoca della Persona_1
trasfusione, ossia al 1983.
pagina 4 di 10 Avverso tale provvedimento ricorreva per Cassazione il che, con un unico Controparte_1 motivo, lamentava l'erronea determinazione della data di riferimento per la liquidazione del risarcimento, sostenendo che essa dovesse essere fissata al momento della manifestazione dei sintomi e non, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, all'età che l'interessata aveva al tempo della trasfusione (47 anni, nell'anno 1983).
Si costituiva quale successore mortis causa di deceduta nel 2020, Parte_1 Persona_1
chiedendo il rigetto del ricorso con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 28399/2024 la Corte di Cassazione richiamava le precedenti pronunce – intendendone assicurare la continuità – secondo cui “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell'epatite B o dell'epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi
e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art.
1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi e a tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”.
Conseguentemente, veniva cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte d'appello di
Milano in diversa composizione per l'applicazione del suddetto principio di diritto.
Con atto di citazione in riassunzione, ha quindi convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo di condannarlo all'integrale rifusione di tutti i danni subiti dalla sua dante causa CP_1
in applicazione di quanto enunciato dalla Suprema Corte.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo di statuire il risarcimento in conformità al Controparte_1
principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione per quanto attiene al momento di riferimento per il calcolo del risarcimento del danno e liquidarlo secondo quanto previsto dalle Tabelle di Milano, escludendo ogni aumento a titolo di danno morale e ogni personalizzazione.
All'udienza del 10 giugno 2025, non sussistendo ipotesi conciliative, il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 16 settembre 2025 ex art 352 cpc
Con ordinanza del 16 settembre il Consigliere istruttore, rilevando che la dott. Cesira D'Anella, componente del Collegio dell'udienza del 16.9.2025 era l'estensore della sentenza oggetto del presente giudizio di rinvio, cassata dalla Suprema Corte che ha rinviato ex articolo 392 cpc a questa Corte in pagina 5 di 10 diversa composizione e che la decisione della presente causa doveva essere assunta da un diverso
Collegio, fissava nuova udienza ex articolo 350 bis cpc al 4.11.2025 ore 9,30.
A tale udienza comparivano innanzi alla Corte in udienza collegiale le parti, che si riportavano alle conclusioni Già precisate ed agli scritti conclusionali e di replica già depositati E chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
La Corte tratteneva quindi in decisioni immediata la causa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è opportuno rammentare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, diretto all'ottenimento di una nuova pronuncia che si sostituisca a quella cassata. Ne deriva che, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata, ma al giudice del rinvio - il quale viene investito della controversia solo nei limiti segnati dalla sentenza della S.C. ed
è vincolato dalla stessa circa le questioni da questa decise - è precluso qualsivoglia riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti.
Invero, il giudicante non può procedere a una differente qualificazione giuridica del rapporto controverso o all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, tendente a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cfr.
Cass. Civ., sez. I, n. 11535/2017; Cass. Civ., sez. II, n. 33458/2021; Cass. Civ., sez. II, n. 24357/2023;
Cass. Civ., sez. II, n. 29879/2023).
Peraltro, “è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Cass. Civ., sez. VI,
27736/2022).
Ciò posto, oggetto del presente giudizio è la rideterminazione della somma da liquidarsi per il risarcimento del danno non patrimoniale subito da a seguito delle trasfusioni cui la Persona_1
stessa si è sottoposta durante un intervento chirurgico. Alla luce del principio di diritto enunciato dalla
S.C., questa Corte è infatti tenuta a rideterminare la liquidazione del danno con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi. Invero, il Supremo Consesso ha censurato la sentenza cassata nella parte in cui, per la liquidazione del danno lungolatente, la Corte d'appello di Milano ha assunto come pagina 6 di 10 parametro l'età del danneggiato al momento della trasfusione e non invece quella che aveva al tempo in cui la patologia gli era stata diagnosticata.
A tal fine, la S.C. ha richiamato quanto già affermato con precedenti pronunce (n. 25887/2022; n.
5119/2023; n. 4110/2024), ovverosia che “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell'epatite B o dell'epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi
e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art.
1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi e a tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione”.
Secondo quanto allegato dalla difesa di e non contestato dal , nonché come Parte_1 CP_1
emerge dalla consulenza tecnica acquisita agli atti, risulta che in data 5 maggio 2008 la sig.ra
[...] venne ricoverata presso l'Ospedale San Giuseppe, ove, in occasione di una ristadiazione Per_1
della malattia, le fu diagnosticata per la prima volta una cirrosi epatica HCV. La consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che la malattia si è evoluta in cirrosi epatica con diffusa steatosi secondaria, venendosi a creare una condizione di infezione virusepatica cronica attiva e persistente in evoluzione cirrotica, con un conseguente danno biologico valutabile nella misura del 40%. Essendo
l'epatite HCV asintomatica, non è stato riscontrato alcun periodo di inabilità temporanea.
Tutto ciò premesso, considerato che il diritto al risarcimento del danno biologico sorge al momento della manifestazione dei sintomi della malattia e non al momento della contrazione del virus e che, nel caso di specie, i sintomi si manifestavano durante il ricovero del 5 maggio 2008, quando la danneggiata aveva 71 anni (essendo nata il [...]), il danno biologico patito da deve essere riliquidato, secondo le predette indicazioni della Suprema Corte.
Occorre premettere che anche i parametri risarcitori nella presente fase utilizzabili risultano mutati e rispetto alla precedente liquidazione, essendo pacifico che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). E ancora, “in tema di risarcimento del danno non
pagina 7 di 10 patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano
l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto- base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
Nel caso di specie, il 5 giugno 2024, successivamente alla sentenza della Corte d'Appello 3098/21 pubblicata il 27.10.2021, sono state infatti pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del
Tribunale di Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024.
Ciò posto, l'importo risarcitorio in favore di (71 anni al momento della Persona_1 manifestazione dei sintomi e non 47 al momento dell'infezione), deve essere equitativamente riliquidato in € 241.974,00, importo già comprensivo del danno patito a titolo di sofferenza soggettiva interiore (pari ad € 80.658,00).
La Corte ritiene opportuno precisare che, ai fini della liquidazione del danno oggetto del presente giudizio, si è fatto riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano edizione 2024, atteso che il D.P.R. n. 12 del 2025, all'art. 5, stabilisce espressamente che le nuove disposizioni tabellari trovano applicazione esclusivamente con riguardo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5 marzo 2025).
Sono altresì dovuti, in assenza di eccezioni sul punto del , i richiesti interessi compensativi CP_1
nella misura degli interessi legali, da calcolarsi, secondo i criteri fissati dalla Cass. Sez. Un. n. 1712/95, sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (5 maggio 2008) e poi annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così complessivamente liquidata decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole (Cass. 4778/2004, Cass. 18353/2005), ritiene questa Corte che, atteso l'esito complessivo della lite e la soccombenza totale del Controparte_1
pagina 8 di 10 , quest'ultimo deve essere condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla CP_1
controparte in tutti i gradi di giudizio.
Le spese di lite si liquidano in base al decisum come in dispositivo, tenuto conto del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 28399/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede sulla domanda svolta in primo grado:
a) condanna il al risarcimento dei danni subiti da e da Controparte_1 Persona_1 liquidarsi in favore della sua avente causa per la somma di € 241.974,00, oltre Parte_1
agli interessi compensativi, nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (5 maggio 2008) e poi annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, e oltre agli interessi legali sulla somma così complessivamente liquidata dalla pronuncia della sentenza al saldo;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi del Controparte_1
giudizio che così liquida:
− per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 3.645,00;
− per il giudizio di primo grado in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il giudizio di secondo grado in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il primo giudizio di legittimità in € 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il primo giudizio di rinvio in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il secondo giudizio di legittimità in € 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
− per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente est. pagina 9 di 10 OV FE
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