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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5349/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 5349/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bianca Maria Losacco e Giuseppe
Di TR
RICORRENTE
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Delucia
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.05.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
Con
, , dott.ssa e ), trattata la causa CP_6 CP_8 CP_9 CP_10 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 21.02.2020 al 31.01.2021, in forza di un
2 contratto di lavoro a tempo determinato full time a 16 ore settimanali, inquadrato al I livello del CCNL Metalmeccanica Pmi
(Confapi); di essere contrattualmente assegnato nella sede di Roma
e di aver prestato attività di manutentore antincendio presso altre città d'Italia; precisava di aver sempre effettuato mansioni rientranti nel II livello pertanto, chiedeva la corresponsione delle relative differenze retributive, ivi comprese quelle legate all'effettivo orario di lavoro osservato.
In virtù di tanto con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede:<<1) accertare e dichiarare che il sig. Pt_1
ha lavorato alle
[...]
dipendenze della società in forza di un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato full time dal 21.2.2020 sino al 31.01.2021 in ragione delle mansioni effettivamente espletate ovvero quelle di operaio manutentore antincendio di 2° livello del ccnl Metalmeccanica
Pmi (Confapi) con i giorni e gli orari indicati in ricorso;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a far data dal 21.2.2020 sino al 31.01.2021 a titolo di differenze retributive maturate per la qualifica superiore (2° livello e non 1° livello), orari e giorni di lavoro effettivamente prestati, differenze retributive maturate sulla 13° mensilità, indennità per lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità per festività non godute, indennità per ferie non godute e di ogni altra ulteriore maggiorazione, spettante ai sensi del CCNL di categoria e, comunque anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il TFR per tutto l'intercorso rapporto di lavoro in riferimento alle mansioni, i giorni e gli orari effettivamente prestati;
4) per l'effetto condannare la società al Controparte_1
pagamento della somma lorda di 24.697,40 di cui euro 17.819,57 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento alla qualifica
3 superiore nonché a titolo di indennità di trasferta, euro 2.828,59 a titolo di indennità per il lavoro straordinario, euro 558,00 a titolo di differenze retributive sulla 13° mensilità, euro 113,96 a titolo di indennità per festività non godute, euro 1.253,53 a titolo di indennità per ferie non godute ed euro 2.123,75 a titolo di tfr dovuto al ricorrente in virtù delle suddette causali, così come risulta dal conteggio analitico che si notifica contestualmente al presente atto e in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa a che a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Costituitasi con memoria depositata in data 18.02.2022, parte convenuta contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, sostenendo la legittimità dell'inquadramento del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di
4 allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
5 26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
6 raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato inquadrato a livello I del
CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi) e di aver svolto invece mansioni rientranti nel livello II.
7 A mente dell'art. 18 CCNL di riferimento, appartengono al livello I:“-
i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili.
Mentre, sempre in virtù del cennato art. 18 al II livello sono collocati: “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate […] Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti”. Tra le figure professionali rientranti in tale categoria vi è “l'allievo manutentore”.
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al I livello.
Invero le deposizioni rese dal teste risultano Testimone_1 generiche e riferite ad uno spatium temporis limitato rispetto a quello oggetto di causa, atteso che lo stesso ha dichiarato di aver lavorato con l'istante “per circa due mesi”, occupandosi del riempimento di bombole refrigeranti.
Di contro, il teste , responsabile amministrativo Testimone_2
presso la sede di Altamura, ha confermato che l'istante ha lavorato presso la sede di Altamura, svolgendo attività di consegna e
8 sostituzione di impianti estintori antincendio, accompagnato in auto aziendale da altro capo servizio e manutentore.
Pertanto, non risulta provato che il abbia svolto con Pt_1 continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente allievo manutentore).
Da tanto discende che, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante, di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi comprese quelle attinenti al TFR) nonché gli emolumenti relativi a lavoro festivo, permessi, ferie non godute, indennità di trasferta e lavoro straordinario in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Invero, i testi escussi che non hanno confermato l'articolazione oraria della giornata lavorativa, così come rivendicata da parte istante. Sul punto, il teste ha negato Testimone_1
l'espletamento del lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
9 6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Bari,11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela NI
10
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 5349/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bianca Maria Losacco e Giuseppe
Di TR
RICORRENTE
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Delucia
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.05.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
Con
, , dott.ssa e ), trattata la causa CP_6 CP_8 CP_9 CP_10 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 21.02.2020 al 31.01.2021, in forza di un
2 contratto di lavoro a tempo determinato full time a 16 ore settimanali, inquadrato al I livello del CCNL Metalmeccanica Pmi
(Confapi); di essere contrattualmente assegnato nella sede di Roma
e di aver prestato attività di manutentore antincendio presso altre città d'Italia; precisava di aver sempre effettuato mansioni rientranti nel II livello pertanto, chiedeva la corresponsione delle relative differenze retributive, ivi comprese quelle legate all'effettivo orario di lavoro osservato.
In virtù di tanto con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede:<<1) accertare e dichiarare che il sig. Pt_1
ha lavorato alle
[...]
dipendenze della società in forza di un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato full time dal 21.2.2020 sino al 31.01.2021 in ragione delle mansioni effettivamente espletate ovvero quelle di operaio manutentore antincendio di 2° livello del ccnl Metalmeccanica
Pmi (Confapi) con i giorni e gli orari indicati in ricorso;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a far data dal 21.2.2020 sino al 31.01.2021 a titolo di differenze retributive maturate per la qualifica superiore (2° livello e non 1° livello), orari e giorni di lavoro effettivamente prestati, differenze retributive maturate sulla 13° mensilità, indennità per lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità per festività non godute, indennità per ferie non godute e di ogni altra ulteriore maggiorazione, spettante ai sensi del CCNL di categoria e, comunque anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il TFR per tutto l'intercorso rapporto di lavoro in riferimento alle mansioni, i giorni e gli orari effettivamente prestati;
4) per l'effetto condannare la società al Controparte_1
pagamento della somma lorda di 24.697,40 di cui euro 17.819,57 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento alla qualifica
3 superiore nonché a titolo di indennità di trasferta, euro 2.828,59 a titolo di indennità per il lavoro straordinario, euro 558,00 a titolo di differenze retributive sulla 13° mensilità, euro 113,96 a titolo di indennità per festività non godute, euro 1.253,53 a titolo di indennità per ferie non godute ed euro 2.123,75 a titolo di tfr dovuto al ricorrente in virtù delle suddette causali, così come risulta dal conteggio analitico che si notifica contestualmente al presente atto e in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa a che a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Costituitasi con memoria depositata in data 18.02.2022, parte convenuta contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, sostenendo la legittimità dell'inquadramento del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di
4 allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
5 26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
6 raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato inquadrato a livello I del
CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi) e di aver svolto invece mansioni rientranti nel livello II.
7 A mente dell'art. 18 CCNL di riferimento, appartengono al livello I:“-
i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili.
Mentre, sempre in virtù del cennato art. 18 al II livello sono collocati: “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate […] Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti”. Tra le figure professionali rientranti in tale categoria vi è “l'allievo manutentore”.
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al I livello.
Invero le deposizioni rese dal teste risultano Testimone_1 generiche e riferite ad uno spatium temporis limitato rispetto a quello oggetto di causa, atteso che lo stesso ha dichiarato di aver lavorato con l'istante “per circa due mesi”, occupandosi del riempimento di bombole refrigeranti.
Di contro, il teste , responsabile amministrativo Testimone_2
presso la sede di Altamura, ha confermato che l'istante ha lavorato presso la sede di Altamura, svolgendo attività di consegna e
8 sostituzione di impianti estintori antincendio, accompagnato in auto aziendale da altro capo servizio e manutentore.
Pertanto, non risulta provato che il abbia svolto con Pt_1 continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente allievo manutentore).
Da tanto discende che, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante, di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi comprese quelle attinenti al TFR) nonché gli emolumenti relativi a lavoro festivo, permessi, ferie non godute, indennità di trasferta e lavoro straordinario in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Invero, i testi escussi che non hanno confermato l'articolazione oraria della giornata lavorativa, così come rivendicata da parte istante. Sul punto, il teste ha negato Testimone_1
l'espletamento del lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
9 6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Bari,11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela NI
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