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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/09/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Parte_1
22.11.1978
E
, nato a [...] il Parte_2
27.11.1977
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luzzi Cristina e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Setaioli n. 26, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.12.2001 in Castelar (Argentina) nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle Parte_1 Parte_2
seguenti condizioni:
1. I coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto fermi gli obblighi di legge nei confronti delle figlie. I coniugi chiedono l'annotazione dell'omologa di separazione, a cura della Cancelleria del
Tribunale adito, ai competenti Uffici Anagrafici di residenza e, successivamente, della sentenza di scioglimento del matrimonio;
2. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e, pertanto, una volta passata in giudicato l'omologa di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e a Castelar Parte_1 Parte_2
(RA) trascritto nei registri degli atti del Matrimonio del Comune di Dambel
(TN) nel 2002.
3. La figlia maggiorenne rimarrà a vivere con la madre, Per_1 [...]
mentre l'altra figlia maggiorenne andrà a Parte_1 Per_2
vivere con il padre, . Parte_2
4. I signori e stante Parte_1 Parte_2
la decisione delle figlie di rimanere a vivere l'una con la madre e l'altra con pag. 2 di 4 il padre e stante l'uguale stipendio mensile percepito dai coniugi, nulla viene previsto a titolo di mantenimento ordinario per le figlie. La signora quindi, provvederà al mantenimento ordinario Parte_1
della figlia ed il padre al mantenimento Per_1 Parte_2
ordinario della figlia Per_2
5. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, e Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti, verranno individuate sulla base del protocollo d'intesa del CNF. Dette spese graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore anticipatario per la quota non di sua competenza, previa esibizione di documenti giustificativi (ricevute fiscali o fatture) entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, quando si tratti di spese decise di comune accordo oppure obbligatorie, mentre le altre saranno a carico di chi le abbia decise e sostenute.
6. Essendo le figlie, entrambi maggiorenni, non appare necessario predisporre un piano genitoriale in ordine al diritto di visita al padre.
7. I signori e danno atto di Parte_1 Parte_2
essere cointestatari di un conto corrente comune accesso presso Unicredit
Spa. Le somme depositate sul conto corrente comune e cointestato verranno utilizzate per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. Detto conto verrà mantenuto attivo fin tanto che i coniugi non provvederanno all'alienazione della casa coniugale. All'atto della alienazione della casa coniugale i signori e Parte_1
provvederanno a dividere le somme depositate su Parte_2
detto conto corrente al 50%. Il signor , all'atto Parte_2
dell'estinzione del conto corrente, riconoscerà alla signora Parte_1
pag. 3 di 4 l'importo di euro 17.987,00 quale somma risultante dalla Parte_1
differenza di importi versati dai coniugi sul conto corrente comune e all'epoca percepiti dalla signora a titolo di trattamento di fine Pt_1
rapporto.
8. La vettura GLB Mercedes, targata GE189XV del valore di euro
34.600 rimarrà nella titolarità/proprietà del signor , Parte_2
mentre la vettura Spring Dacia, targata GF044RB del valore di euro
9.800,00 rimane nella titolarità/proprietà della signora Parte_1
.
[...]
9. All'atto della vendita dell'immobile coniugale il signor Pt_2
riconoscerà alla signora l'importo di euro 17.300 a titolo di Pt_1
corrispettivo del 50% del valore della vettura GLB Mercedes, targata
GE189XV, mentre la signora sempre all'atto della vendita del Pt_1
bene immobile coniugale, riconoscerà al signor l'importo di euro Pt_2
4.900,00 a titolo di corrispettivo del 50% del valore della vettura Spring
Dacia, targata GF044RB.
10. La bicicletta elettrica del valore di euro 700,00 rimarrà nella disponibilità e proprietà della signora . Parte_1
11. I coniugi si riconoscono la possibilità reciproca di espatriare.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Parte_1
22.11.1978
E
, nato a [...] il Parte_2
27.11.1977
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luzzi Cristina e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Setaioli n. 26, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.12.2001 in Castelar (Argentina) nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle Parte_1 Parte_2
seguenti condizioni:
1. I coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto fermi gli obblighi di legge nei confronti delle figlie. I coniugi chiedono l'annotazione dell'omologa di separazione, a cura della Cancelleria del
Tribunale adito, ai competenti Uffici Anagrafici di residenza e, successivamente, della sentenza di scioglimento del matrimonio;
2. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e, pertanto, una volta passata in giudicato l'omologa di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e a Castelar Parte_1 Parte_2
(RA) trascritto nei registri degli atti del Matrimonio del Comune di Dambel
(TN) nel 2002.
3. La figlia maggiorenne rimarrà a vivere con la madre, Per_1 [...]
mentre l'altra figlia maggiorenne andrà a Parte_1 Per_2
vivere con il padre, . Parte_2
4. I signori e stante Parte_1 Parte_2
la decisione delle figlie di rimanere a vivere l'una con la madre e l'altra con pag. 2 di 4 il padre e stante l'uguale stipendio mensile percepito dai coniugi, nulla viene previsto a titolo di mantenimento ordinario per le figlie. La signora quindi, provvederà al mantenimento ordinario Parte_1
della figlia ed il padre al mantenimento Per_1 Parte_2
ordinario della figlia Per_2
5. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, e Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti, verranno individuate sulla base del protocollo d'intesa del CNF. Dette spese graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore anticipatario per la quota non di sua competenza, previa esibizione di documenti giustificativi (ricevute fiscali o fatture) entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, quando si tratti di spese decise di comune accordo oppure obbligatorie, mentre le altre saranno a carico di chi le abbia decise e sostenute.
6. Essendo le figlie, entrambi maggiorenni, non appare necessario predisporre un piano genitoriale in ordine al diritto di visita al padre.
7. I signori e danno atto di Parte_1 Parte_2
essere cointestatari di un conto corrente comune accesso presso Unicredit
Spa. Le somme depositate sul conto corrente comune e cointestato verranno utilizzate per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. Detto conto verrà mantenuto attivo fin tanto che i coniugi non provvederanno all'alienazione della casa coniugale. All'atto della alienazione della casa coniugale i signori e Parte_1
provvederanno a dividere le somme depositate su Parte_2
detto conto corrente al 50%. Il signor , all'atto Parte_2
dell'estinzione del conto corrente, riconoscerà alla signora Parte_1
pag. 3 di 4 l'importo di euro 17.987,00 quale somma risultante dalla Parte_1
differenza di importi versati dai coniugi sul conto corrente comune e all'epoca percepiti dalla signora a titolo di trattamento di fine Pt_1
rapporto.
8. La vettura GLB Mercedes, targata GE189XV del valore di euro
34.600 rimarrà nella titolarità/proprietà del signor , Parte_2
mentre la vettura Spring Dacia, targata GF044RB del valore di euro
9.800,00 rimane nella titolarità/proprietà della signora Parte_1
.
[...]
9. All'atto della vendita dell'immobile coniugale il signor Pt_2
riconoscerà alla signora l'importo di euro 17.300 a titolo di Pt_1
corrispettivo del 50% del valore della vettura GLB Mercedes, targata
GE189XV, mentre la signora sempre all'atto della vendita del Pt_1
bene immobile coniugale, riconoscerà al signor l'importo di euro Pt_2
4.900,00 a titolo di corrispettivo del 50% del valore della vettura Spring
Dacia, targata GF044RB.
10. La bicicletta elettrica del valore di euro 700,00 rimarrà nella disponibilità e proprietà della signora . Parte_1
11. I coniugi si riconoscono la possibilità reciproca di espatriare.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4