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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1511/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO SO - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: nata il [...] a [...] Persona_1
E
nato il [...] a [...] Persona_2
FATTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali e di affidamento e mantenimento delle figlie minori pattuite. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a PESARO in data 09/09/2009 e dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...], e Persona_3
nata a [...] il [...]. Per_4
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 154/2024 del 25/07/2024, ha omologato la separazione tra i coniugi di cui sopra.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 154/2024 del
25/07/2024 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non siano in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), Legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui tutte integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
LO SO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO SO - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: nata il [...] a [...] Persona_1
E
nato il [...] a [...] Persona_2
FATTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali e di affidamento e mantenimento delle figlie minori pattuite. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a PESARO in data 09/09/2009 e dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...], e Persona_3
nata a [...] il [...]. Per_4
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 154/2024 del 25/07/2024, ha omologato la separazione tra i coniugi di cui sopra.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 154/2024 del
25/07/2024 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non siano in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), Legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui tutte integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
LO SO