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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13101/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Chianese, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in OL, alla via Imbriani n. 92
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.12.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 25.7.1994, in Melito di OL) con dalla Controparte_1
cui unione nascevano i figli (il 9.6.1995), (il 16.3.1998), (il 22.7.2004) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 4.12.2007); Per_4
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con residenza privilegiata presso Per_4
la sua abitazione;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno a titolo di mantenimento del minore , Per_4
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 18.9.2024, innanzi al Presidente, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza dell'8.9.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto, in primo luogo, alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa emerge in modo pacifico e non contestato che la vita matrimoniale è stata caratterizzata per diversi anni da assoluta mancanza di dialogo, incomprensioni, dissidi e dissapori, litigi e un elevato livello di conflittualità, nonché da periodi di crisi e successive riconciliazioni, per cui i comportamenti contestati ai fini della declaratoria di addebito della separazione, sono da considerarsi viceversa certamente successivi ad una crisi già irrimediabilmente in atto.
In ogni caso, parte ricorrente non ha prodotto in atti alcun documento comprovante gli elementi a sostegno della domanda di addebito, così come non ha formulato richieste istruttorie, non essendo stata, in definitiva, la relativa domanda coltivata in alcun modo nel corso del giudizio.
Ne consegue che la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente va rigettata, e la separazione va dunque pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e CP materiale del figlio minore, tale da pregiudicare il suo interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo dello stesso alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre non vede e non sente oramai da diverso tempo il minore, tra l'altro prossimo al raggiungimento della maggiore età, non è presente nella vita del figlio sia da un punto di visita morale che materiale, e non vi è prova che abbia versato nulla a titolo di mantenimento.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo del minore Per_4
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione.
Alla luce del quadro come prospettato, allo stato, non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra il minore e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni e dichiarazioni della ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto, tenuto conto che parte ricorrente presta attività lavorativa come badante e parte resistente svolge attività lavorativa come venditore ambulante, si ritiene congruo determinare a carico del , e CP in favore della a conferma dell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 300,00 Pt_1
mensili, a titolo di mantenimento del figlio , da rivalutare ogni anno mediante applicazione Per_4 degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore della ricorrente che, all'udienza del 18.9.2024, ha rinunciato alla domanda di mantenimento, e in favore del resistente, rimasto contumace.
Nulla va stabilito in favore dei figli maggiorenni e che per pacifica Per_1 Per_2 Per_3 ammissione sono economicamente autosufficienti. Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di OL Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi CP
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]);
[...] Parte_1
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la sua Per_4
abitazione;
- nulla sul diritto di visita del padre;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 300,00, da rivalutare CP Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore , oltre al Per_4
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di OL (atto n. 46, P. II, S. A, anno 1994), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 17.9.2025
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13101/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Chianese, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in OL, alla via Imbriani n. 92
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.12.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 25.7.1994, in Melito di OL) con dalla Controparte_1
cui unione nascevano i figli (il 9.6.1995), (il 16.3.1998), (il 22.7.2004) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 4.12.2007); Per_4
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con residenza privilegiata presso Per_4
la sua abitazione;
- obbligare il resistente al pagamento di un assegno a titolo di mantenimento del minore , Per_4
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 18.9.2024, innanzi al Presidente, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella stessa data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza dell'8.9.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto, in primo luogo, alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa emerge in modo pacifico e non contestato che la vita matrimoniale è stata caratterizzata per diversi anni da assoluta mancanza di dialogo, incomprensioni, dissidi e dissapori, litigi e un elevato livello di conflittualità, nonché da periodi di crisi e successive riconciliazioni, per cui i comportamenti contestati ai fini della declaratoria di addebito della separazione, sono da considerarsi viceversa certamente successivi ad una crisi già irrimediabilmente in atto.
In ogni caso, parte ricorrente non ha prodotto in atti alcun documento comprovante gli elementi a sostegno della domanda di addebito, così come non ha formulato richieste istruttorie, non essendo stata, in definitiva, la relativa domanda coltivata in alcun modo nel corso del giudizio.
Ne consegue che la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente va rigettata, e la separazione va dunque pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e CP materiale del figlio minore, tale da pregiudicare il suo interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo dello stesso alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre non vede e non sente oramai da diverso tempo il minore, tra l'altro prossimo al raggiungimento della maggiore età, non è presente nella vita del figlio sia da un punto di visita morale che materiale, e non vi è prova che abbia versato nulla a titolo di mantenimento.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo del minore Per_4
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione.
Alla luce del quadro come prospettato, allo stato, non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra il minore e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni e dichiarazioni della ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto, tenuto conto che parte ricorrente presta attività lavorativa come badante e parte resistente svolge attività lavorativa come venditore ambulante, si ritiene congruo determinare a carico del , e CP in favore della a conferma dell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 300,00 Pt_1
mensili, a titolo di mantenimento del figlio , da rivalutare ogni anno mediante applicazione Per_4 degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore della ricorrente che, all'udienza del 18.9.2024, ha rinunciato alla domanda di mantenimento, e in favore del resistente, rimasto contumace.
Nulla va stabilito in favore dei figli maggiorenni e che per pacifica Per_1 Per_2 Per_3 ammissione sono economicamente autosufficienti. Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di OL Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi CP
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]);
[...] Parte_1
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la sua Per_4
abitazione;
- nulla sul diritto di visita del padre;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 300,00, da rivalutare CP Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore , oltre al Per_4
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta nel resto le domande;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di OL (atto n. 46, P. II, S. A, anno 1994), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 17.9.2025
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro