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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1389/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17649/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080019131000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150112708503000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso intimazione di pagamento n. Nominativo_1, il signor Nominativo_2
, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III e l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, al fine di ottenere il parziale annullamento, lamentando, la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento n. 09720140063853491000 e, quindi, la prescrizione della pretesa erariale. Si rileva che la richiamata cartella discendeva da un controllo automatizzato, ex art. 36 bis, dpr 600/1973, per il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto e Irpef, anno 2010, per un importo complessivo pari ad euro 10.511,03.
Si è costituita l'ADE, la quale ha contrastato le tesi attoree ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va in premessa rilevato che per analoga vicenda risulta da questa Corte emessa la sentenza n. 13372/2025, parzialmente condivisa da questo Giudice, quantomeno nella parte che qui segue.
Il Contribuente, in forza di una richiesta di rateazione, ha effettuato, in data 28/10/2023, un versamento
232,44, come da interrogazione allegata da parte dell'A.f. Trattasi di atto avente effetto interruttivo della prescrizione. La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (in tal senso Cass. n. 9221 del 08/04/2024. Sempre con riferimento all'effetto interruttivo della domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, cfr Cass. n. 26013 del 29/12/2015,
Cass. n. 16098 del 18/6/2018, Cass. n. 27672 del 3/12/2020 e Cass. 19401 del 16/6/2022).
Con ordinanza n. 4180 del 18 febbraio 2025 la Suprema Corte ha affrontato la questione riferita alle casistiche di rateizzazione delle cartelle esattoriali e alla conseguente acquiescenza del contribuente rispetto alla pretesa tributaria ossia all'esistenza e alla legittimità del debito tributario. In particolare, nell'Ordinanza sopra richiamato la Suprema Corte ha precisato che la domanda di rateizzazione di una o più cartelle esattoriali non implica una acquiescenza sulla legittimità del tributo, ossia, sulla fondatezza della pretesa tributaria vantata dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, sull'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria. Tuttavia, sebbene la richiesta di rateizzazione non costituisca riconoscimento esplicito del debito, essa determina comunque un riconoscimento sia pure implicito dell'obbligazione tributaria idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario. In altre parole, formalizzare una dilazione di pagamento dopo avere ricevuto una cartella esattoriale secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione non concretizza un riconoscimento del debito in senso sostanziale da parte del contribuente;
tuttavia, la richiesta di rateizzazione ha valenza interruttiva rispetto al termine di prescrizione previsto ex lege per quella tipologia di tributo. Si tratta di un orientamento ultimo della Cassazione che ha completamente ribaltato quanto sostenuto dalla stessa Corte in numerose pronunce del passato in occasione delle quali i giudici di Palazzaccio avevano chiaramente sostenuto che la richiesta di rateizzazione così come formalizzata dal soggetto interessato, successiva al ricevimento di una o più cartelle di pagamento, non implicava il riconoscimento del debito tributario da parte del soggetto istante, ne tanto meno, poteva essere considerata (la richiesta di rateizzazione) un atto interruttivo rispetto al termine di prescrizionale previsto dalla normativa di riferimento.
Ad ogni modo ne discende che l'intimazione di pagamento oggi impugnata, emessa in seguito ad un atto impositivo conosciuto dal contribuente e divenuto definitivo, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo con la conseguenza che, a norma dell'art.19 del D.lgs. n. 546/1992, esso è suscettibile di impugnazione solamente per vizi propri.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Pur stante tale decisione, le spese di lite sono compensate in considerazione della questione riferibile ad aspetti comportamentali ed interpretativi non equitativamente comparabili, appare giustificabile la compensazione dalle spese di lite sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17649/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080019131000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150112708503000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 756/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso intimazione di pagamento n. Nominativo_1, il signor Nominativo_2
, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III e l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, al fine di ottenere il parziale annullamento, lamentando, la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento n. 09720140063853491000 e, quindi, la prescrizione della pretesa erariale. Si rileva che la richiamata cartella discendeva da un controllo automatizzato, ex art. 36 bis, dpr 600/1973, per il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto e Irpef, anno 2010, per un importo complessivo pari ad euro 10.511,03.
Si è costituita l'ADE, la quale ha contrastato le tesi attoree ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va in premessa rilevato che per analoga vicenda risulta da questa Corte emessa la sentenza n. 13372/2025, parzialmente condivisa da questo Giudice, quantomeno nella parte che qui segue.
Il Contribuente, in forza di una richiesta di rateazione, ha effettuato, in data 28/10/2023, un versamento
232,44, come da interrogazione allegata da parte dell'A.f. Trattasi di atto avente effetto interruttivo della prescrizione. La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (in tal senso Cass. n. 9221 del 08/04/2024. Sempre con riferimento all'effetto interruttivo della domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, cfr Cass. n. 26013 del 29/12/2015,
Cass. n. 16098 del 18/6/2018, Cass. n. 27672 del 3/12/2020 e Cass. 19401 del 16/6/2022).
Con ordinanza n. 4180 del 18 febbraio 2025 la Suprema Corte ha affrontato la questione riferita alle casistiche di rateizzazione delle cartelle esattoriali e alla conseguente acquiescenza del contribuente rispetto alla pretesa tributaria ossia all'esistenza e alla legittimità del debito tributario. In particolare, nell'Ordinanza sopra richiamato la Suprema Corte ha precisato che la domanda di rateizzazione di una o più cartelle esattoriali non implica una acquiescenza sulla legittimità del tributo, ossia, sulla fondatezza della pretesa tributaria vantata dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, sull'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria. Tuttavia, sebbene la richiesta di rateizzazione non costituisca riconoscimento esplicito del debito, essa determina comunque un riconoscimento sia pure implicito dell'obbligazione tributaria idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario. In altre parole, formalizzare una dilazione di pagamento dopo avere ricevuto una cartella esattoriale secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione non concretizza un riconoscimento del debito in senso sostanziale da parte del contribuente;
tuttavia, la richiesta di rateizzazione ha valenza interruttiva rispetto al termine di prescrizione previsto ex lege per quella tipologia di tributo. Si tratta di un orientamento ultimo della Cassazione che ha completamente ribaltato quanto sostenuto dalla stessa Corte in numerose pronunce del passato in occasione delle quali i giudici di Palazzaccio avevano chiaramente sostenuto che la richiesta di rateizzazione così come formalizzata dal soggetto interessato, successiva al ricevimento di una o più cartelle di pagamento, non implicava il riconoscimento del debito tributario da parte del soggetto istante, ne tanto meno, poteva essere considerata (la richiesta di rateizzazione) un atto interruttivo rispetto al termine di prescrizionale previsto dalla normativa di riferimento.
Ad ogni modo ne discende che l'intimazione di pagamento oggi impugnata, emessa in seguito ad un atto impositivo conosciuto dal contribuente e divenuto definitivo, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo con la conseguenza che, a norma dell'art.19 del D.lgs. n. 546/1992, esso è suscettibile di impugnazione solamente per vizi propri.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Pur stante tale decisione, le spese di lite sono compensate in considerazione della questione riferibile ad aspetti comportamentali ed interpretativi non equitativamente comparabili, appare giustificabile la compensazione dalle spese di lite sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.