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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IF SC, Presidente
AL EL, EL
PELLINGRA EL, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4232/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3241/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione impugnando l'intimazione di pagamento notificata il 31.7.2024 nr. 29620249025153029000, a mezzo della quale veniva intimato il pagamento di complessivi €.93.181,92 in ordine all'avviso di accertamento n. TY301C102341/2013 (ruoli n.
804391/2014 IRPEF 2007 Agenzia delle Entrate Dir Prov. di Palermo) ed all'avviso di accertamento n.
TY301C102348/2013 (ruolo n. 804392/2014 IRPEF 2008 Agenzia delle Entrate Dir Prov. di Palermo), eccependo la prescrizione delle pretese o, in subordine, delle sanzioni.
Si è costituita ADER eccependo la dinsitegrità del contraddittorio, non essendo stato convenuto in giudizio l'ente impositore e, comunque, contestando il ricorso.
La Corte, sul preupposto che, con l'impugnazione, è stata contestata la prescrizione della pretesa e l'insussistenza di atti interruttivi prima della notifica di quello impugnato, ha quindi ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio notificando il ricorso all'ente impositore, ma parte ricorrente non ha ottemperato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente non ha infatti ottemperato all'ordine della Corte di integrazione del contraddittorio, ordine consegutente alla impostazione dello stesso ricorso, con il quale è stata contestata la prescrizione delle pretese sul presupposto dell'omessa notifica di atti interruttivi prima della notifica della intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice
Daniela Galazzi Il Presidente
RA CI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IF SC, Presidente
AL EL, EL
PELLINGRA EL, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4232/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025153029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3241/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione impugnando l'intimazione di pagamento notificata il 31.7.2024 nr. 29620249025153029000, a mezzo della quale veniva intimato il pagamento di complessivi €.93.181,92 in ordine all'avviso di accertamento n. TY301C102341/2013 (ruoli n.
804391/2014 IRPEF 2007 Agenzia delle Entrate Dir Prov. di Palermo) ed all'avviso di accertamento n.
TY301C102348/2013 (ruolo n. 804392/2014 IRPEF 2008 Agenzia delle Entrate Dir Prov. di Palermo), eccependo la prescrizione delle pretese o, in subordine, delle sanzioni.
Si è costituita ADER eccependo la dinsitegrità del contraddittorio, non essendo stato convenuto in giudizio l'ente impositore e, comunque, contestando il ricorso.
La Corte, sul preupposto che, con l'impugnazione, è stata contestata la prescrizione della pretesa e l'insussistenza di atti interruttivi prima della notifica di quello impugnato, ha quindi ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio notificando il ricorso all'ente impositore, ma parte ricorrente non ha ottemperato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente non ha infatti ottemperato all'ordine della Corte di integrazione del contraddittorio, ordine consegutente alla impostazione dello stesso ricorso, con il quale è stata contestata la prescrizione delle pretese sul presupposto dell'omessa notifica di atti interruttivi prima della notifica della intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice
Daniela Galazzi Il Presidente
RA CI