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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento
del danno ex art 2051 c.c..”, e vertente
TRA
(p.iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Perani Marco, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Napoli al V.le Antonio Gramsci, 6/A, elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Rega Davide, giusta procura in atti, presso C.F._2
lo studio del quale sito in Napoli alla via Marino di Caramanico, n. 5bis, elettivamente domiciliano,
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
impugnava la sentenza n. 2177/20219 emessa dal Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data
9.03.2020 e non notificata.
Nel giudizio di primo grado, innanzi al giudice di pace, gli attori – odierni appellati – deducevano che , a bordo del motociclo Piaggio tg. DT81693, di proprietà di CP_2 CP_1
, in data 22.09.2015, alle ore 09:00 circa, al casello autostradale Portici (NA) in direzione
[...] Napoli, mentre transitava subito dopo un autoveicolo, la sbarra del casello invece di rialzarsi,
continuava la sua corsa verso il basso, urtando il motociclo, tale che, per effetto dell'impatto,
[...]
rovinava al suolo, riportando lesioni accertate e refertate dal Pronto Soccorso degli CP_2
Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano.
Tanto premesso, chiedeva, previa declaratoria di responsabilità, condannare
[...]
al risarcimento di tutti i danni al motoveicolo quantificati in € 1.367,49, oltre Parte_1
sosta tecnica, rivalutazione, interessi, nonché il deprezzamento del motociclo dal giorno dell'accaduto fino al soddisfo, nonché € 276,00 per il danno da lesioni fisiche subite, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatari.
1.1. Si costituiva la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi Parte_1
la carenza di legittimazione sia attiva che passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché destituita di fondamento con condanna degli attori alle spese di giustizia;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento sia pure parziale della domanda, chiedeva l'applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c.
1.2.Nel corso della fase istruttoria, veniva ascoltato un testimone di parte attrice ed all'esito il g.d.p accoglieva la domanda di parte attrice.
2. Avverso la suddetta decisione, l'odierno appellante ha proposto gravame, chiedendo la riforma sulla scorta di un unico motivo a mezzo del quale ha dedotto l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del giudice di primo grado, l'omessa valutazione del concorso di colpa ai sensi
1227 c.c., nonché l'erroneità e superficialità della motivazione con cui è stata disposta la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Ha poi concluso chiedendo, in caso di accoglimento integrale del presente gravame, la ripetizione degli importi versati all'esito della sentenza di primo grado e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale, la riduzione proporzionale degli importi a titolo di sorta e quindi anche delle competenze legali, con restituzione di quanto versato.
2.1. Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'avversa CP_2 Controparte_1
domanda con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio del presente giudizio.
2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado e rinviata la causa, subentrava questo giudice in data
15.07.2024 che fissava udienza per il giorno 11.04.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
L'appello è parzialmente fondato.
3.1.All'esame dei motivi di gravame, va premesso un breve quadro ricognitivo della giurisprudenza di legittimità formatisi, al fine di delineare presupposti e limiti della responsabilità
da cose in custodia ex art.2051.c.c, ipotesi che ricorre nel caso di specie.
Secondo gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, R;
Sez. 3,
Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675
del 20/07/2023; anche a Sezioni Unite,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; di recente cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è indubbio che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (decisione n. 20943 del 30/06/2022),che hanno ribadito che «La responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Dunque, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod.
civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Quanto al primo, esso è integrato ove il danno sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa (in base alla previsione testuale della disposizione quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480,
cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale,
ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che dunque assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, rientrando, dunque, nella valutazione giudiziale,
il vaglio sia del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente, (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato), sia dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Il rilievo causale del comportamento del danneggiato potrà poi assumere una valenza meramente concorrente - tale che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa - o un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa ( cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018,
Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza
n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv.
648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724;Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
3.2. Ebbene, sulla scorta degli enunciati principi non può totalmente condividersi l'iter motivazionale del primo giudice che ha omesso del tutto di valutare la rilevanza causale della condotta del danneggiato nella produzione dell'evento.
Innanzitutto, va rilevato che, in sentenza, si legge: “il motociclo condotto dal mentre CP_2
transitava al casello di Portici veniva colpito dalla sbarra del casello stesso che si abbassava
repentinamente dopo essersi alzata per consentire il transito dello scooter”.
Tuttavia, dalla lettura degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, risulta che, a fronte della prospettazione attorea ( “..nel transitare subito dopo il suddetto veicolo, la sbarra invece di
rialzarsi continuava la sua corsa verso il basso e così facendo urtava il motociclo” cfr. atto di citazione, I grado), parte convenuta ha argomentato, non contestando tale dinamica, ma sostenendo che l'evento era addebitabile al che non arrestava la corsa evitando di impattare contro la CP_2
sbarra stessa ( “ …Se il conducente il motoveicolo attoreo avesse rispettato le norme
di……avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi che, dopo il transito del veicolo che lo precedeva,
la sbarra del dispositivo Telepass si stava chiudendo e non rialzando e arrestare la
marcia……….” cfr. memoria di costituzione).
Dunque, pacifica la dinamica del sinistro, posto che il teste escusso ha riferito “ ..ADR Tes_1
ricordo che la sbarra telepass si abbassava in modo anomalo e facendo questo colpiva il lato
anteriore dello scooter provocando la caduta sia del conducente che dello scooter……………..
ADR: Preciso che lo scooter era preceduto nel suo senso di marcia, da auto la quale transitava
ad una distanza di circa di 15 metri prima dello scooter. ADR: ricordo che la velocità dei veicoli
era di circa 30Km/h, ma non ne posso essere sicuro..”, sussistono elementi per ritenere che, la condotta colposa del danneggiato abbia assunto il connotato del caso fortuito, con valenza causale concorrente rispetto all'evento.
Ne consegue che, da un lato, vi è l'anomalo funzionamento della sbarra, dall'altro lato, il comportamento del conducente del veicolo che, pur transitando ad una distanza di 15 metri dall'auto che lo precedeva, non è stato in grado di accorgersi, per la velocità o per altri fattori, che la sbarra del dispositivo Telepass che si era alzata al passaggio dell'auto che lo precedeva si stava abbassando;
dunque, l'evento va imputato al 50% a carico di ciascuna delle parti con conseguente decurtazione nella predetta misura dei danni come quantificati nella sentenza appellata.
Pertanto, va riconosciuta in favore di la somma di euro 558,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento danni al veicolo (avendo il gdp liquidato euro 1.076,00 all'attualità e comprensivo di
Iva e di euro 100, a titolo di danno da guasto tecnico) oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della sentenza di primo grado oltre interessi da tale data e fino al soddisfo;
mentre in favore di , la somma di euro 138,00 a titolo di ITT ( avendo il gdp liquidato euro CP_2
276,00) oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della sentenza di primo grado oltre interessi da tale data e fino al soddisfo.
Gli appellati, essendo dedotto e non contestato l'avvenuto pagamento da parte della società
delle somme riconosciute in sentenza, vanno condannati alla restituzione Parte_1
dei predetti importi avendo ricevuto dall'appellante l'intero liquidato come da sentenza di primo grado.
3.3. Va invece accolto il motivo di appello a mezzo del quale, la società si Parte_1
duole dell'avvenuta condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c., comma 3 per la dirimente ragione, che diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e come reso evidente dall'accoglimento parziale dell'appello, non ne sussistono i presupposti costitutivi.
4. Le spese del doppio grado di giudizio, vengono compensate nella misura di ½, in ragione dell'accoglimento parziale e le quote residue seguono la soccombenza a carico dell'appellante, e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/14, applicando lo scaglione fino a
1.100 con attribuzione in favore dell'Avv.to Davide Rega dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nunzia Tesone,
sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2177/20219 emessa, Parte_1
pubblicata in data 9.03.202, emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza, dichiara la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di €558,00 ed in favore di , della CP_2
somma di euro 138,00, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
- condanna e alla restituzione in favore della società Controparte_1 CP_2
rispettivamente della somma di euro €558,00, della somma di Parte_1
euro 138,00 oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo nonché della somma di euro 150,00 ciascuno riconosciuta ex art.96 cpc;
- previa compensazione delle spese del doppio grado nella misura del 50%, condanna la società alla refusione in favore degli appellati della somma Parte_1
residua che liquida in complessivi euro 165,00 per il giudizio di primo grado ed in euro
331,00 per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dell'avv.to Davide Rega
Così deciso in Napoli il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento
del danno ex art 2051 c.c..”, e vertente
TRA
(p.iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Perani Marco, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Napoli al V.le Antonio Gramsci, 6/A, elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Rega Davide, giusta procura in atti, presso C.F._2
lo studio del quale sito in Napoli alla via Marino di Caramanico, n. 5bis, elettivamente domiciliano,
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
impugnava la sentenza n. 2177/20219 emessa dal Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data
9.03.2020 e non notificata.
Nel giudizio di primo grado, innanzi al giudice di pace, gli attori – odierni appellati – deducevano che , a bordo del motociclo Piaggio tg. DT81693, di proprietà di CP_2 CP_1
, in data 22.09.2015, alle ore 09:00 circa, al casello autostradale Portici (NA) in direzione
[...] Napoli, mentre transitava subito dopo un autoveicolo, la sbarra del casello invece di rialzarsi,
continuava la sua corsa verso il basso, urtando il motociclo, tale che, per effetto dell'impatto,
[...]
rovinava al suolo, riportando lesioni accertate e refertate dal Pronto Soccorso degli CP_2
Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano.
Tanto premesso, chiedeva, previa declaratoria di responsabilità, condannare
[...]
al risarcimento di tutti i danni al motoveicolo quantificati in € 1.367,49, oltre Parte_1
sosta tecnica, rivalutazione, interessi, nonché il deprezzamento del motociclo dal giorno dell'accaduto fino al soddisfo, nonché € 276,00 per il danno da lesioni fisiche subite, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatari.
1.1. Si costituiva la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi Parte_1
la carenza di legittimazione sia attiva che passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché destituita di fondamento con condanna degli attori alle spese di giustizia;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento sia pure parziale della domanda, chiedeva l'applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c.
1.2.Nel corso della fase istruttoria, veniva ascoltato un testimone di parte attrice ed all'esito il g.d.p accoglieva la domanda di parte attrice.
2. Avverso la suddetta decisione, l'odierno appellante ha proposto gravame, chiedendo la riforma sulla scorta di un unico motivo a mezzo del quale ha dedotto l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del giudice di primo grado, l'omessa valutazione del concorso di colpa ai sensi
1227 c.c., nonché l'erroneità e superficialità della motivazione con cui è stata disposta la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Ha poi concluso chiedendo, in caso di accoglimento integrale del presente gravame, la ripetizione degli importi versati all'esito della sentenza di primo grado e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale, la riduzione proporzionale degli importi a titolo di sorta e quindi anche delle competenze legali, con restituzione di quanto versato.
2.1. Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'avversa CP_2 Controparte_1
domanda con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio del presente giudizio.
2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado e rinviata la causa, subentrava questo giudice in data
15.07.2024 che fissava udienza per il giorno 11.04.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
L'appello è parzialmente fondato.
3.1.All'esame dei motivi di gravame, va premesso un breve quadro ricognitivo della giurisprudenza di legittimità formatisi, al fine di delineare presupposti e limiti della responsabilità
da cose in custodia ex art.2051.c.c, ipotesi che ricorre nel caso di specie.
Secondo gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, R;
Sez. 3,
Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675
del 20/07/2023; anche a Sezioni Unite,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; di recente cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è indubbio che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (decisione n. 20943 del 30/06/2022),che hanno ribadito che «La responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Dunque, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod.
civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Quanto al primo, esso è integrato ove il danno sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa (in base alla previsione testuale della disposizione quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480,
cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale,
ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che dunque assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, rientrando, dunque, nella valutazione giudiziale,
il vaglio sia del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente, (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato), sia dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Il rilievo causale del comportamento del danneggiato potrà poi assumere una valenza meramente concorrente - tale che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa - o un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa ( cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018,
Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza
n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv.
648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724;Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
3.2. Ebbene, sulla scorta degli enunciati principi non può totalmente condividersi l'iter motivazionale del primo giudice che ha omesso del tutto di valutare la rilevanza causale della condotta del danneggiato nella produzione dell'evento.
Innanzitutto, va rilevato che, in sentenza, si legge: “il motociclo condotto dal mentre CP_2
transitava al casello di Portici veniva colpito dalla sbarra del casello stesso che si abbassava
repentinamente dopo essersi alzata per consentire il transito dello scooter”.
Tuttavia, dalla lettura degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, risulta che, a fronte della prospettazione attorea ( “..nel transitare subito dopo il suddetto veicolo, la sbarra invece di
rialzarsi continuava la sua corsa verso il basso e così facendo urtava il motociclo” cfr. atto di citazione, I grado), parte convenuta ha argomentato, non contestando tale dinamica, ma sostenendo che l'evento era addebitabile al che non arrestava la corsa evitando di impattare contro la CP_2
sbarra stessa ( “ …Se il conducente il motoveicolo attoreo avesse rispettato le norme
di……avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi che, dopo il transito del veicolo che lo precedeva,
la sbarra del dispositivo Telepass si stava chiudendo e non rialzando e arrestare la
marcia……….” cfr. memoria di costituzione).
Dunque, pacifica la dinamica del sinistro, posto che il teste escusso ha riferito “ ..ADR Tes_1
ricordo che la sbarra telepass si abbassava in modo anomalo e facendo questo colpiva il lato
anteriore dello scooter provocando la caduta sia del conducente che dello scooter……………..
ADR: Preciso che lo scooter era preceduto nel suo senso di marcia, da auto la quale transitava
ad una distanza di circa di 15 metri prima dello scooter. ADR: ricordo che la velocità dei veicoli
era di circa 30Km/h, ma non ne posso essere sicuro..”, sussistono elementi per ritenere che, la condotta colposa del danneggiato abbia assunto il connotato del caso fortuito, con valenza causale concorrente rispetto all'evento.
Ne consegue che, da un lato, vi è l'anomalo funzionamento della sbarra, dall'altro lato, il comportamento del conducente del veicolo che, pur transitando ad una distanza di 15 metri dall'auto che lo precedeva, non è stato in grado di accorgersi, per la velocità o per altri fattori, che la sbarra del dispositivo Telepass che si era alzata al passaggio dell'auto che lo precedeva si stava abbassando;
dunque, l'evento va imputato al 50% a carico di ciascuna delle parti con conseguente decurtazione nella predetta misura dei danni come quantificati nella sentenza appellata.
Pertanto, va riconosciuta in favore di la somma di euro 558,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento danni al veicolo (avendo il gdp liquidato euro 1.076,00 all'attualità e comprensivo di
Iva e di euro 100, a titolo di danno da guasto tecnico) oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della sentenza di primo grado oltre interessi da tale data e fino al soddisfo;
mentre in favore di , la somma di euro 138,00 a titolo di ITT ( avendo il gdp liquidato euro CP_2
276,00) oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della sentenza di primo grado oltre interessi da tale data e fino al soddisfo.
Gli appellati, essendo dedotto e non contestato l'avvenuto pagamento da parte della società
delle somme riconosciute in sentenza, vanno condannati alla restituzione Parte_1
dei predetti importi avendo ricevuto dall'appellante l'intero liquidato come da sentenza di primo grado.
3.3. Va invece accolto il motivo di appello a mezzo del quale, la società si Parte_1
duole dell'avvenuta condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c., comma 3 per la dirimente ragione, che diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e come reso evidente dall'accoglimento parziale dell'appello, non ne sussistono i presupposti costitutivi.
4. Le spese del doppio grado di giudizio, vengono compensate nella misura di ½, in ragione dell'accoglimento parziale e le quote residue seguono la soccombenza a carico dell'appellante, e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/14, applicando lo scaglione fino a
1.100 con attribuzione in favore dell'Avv.to Davide Rega dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nunzia Tesone,
sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2177/20219 emessa, Parte_1
pubblicata in data 9.03.202, emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza, dichiara la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di €558,00 ed in favore di , della CP_2
somma di euro 138,00, oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo;
- condanna e alla restituzione in favore della società Controparte_1 CP_2
rispettivamente della somma di euro €558,00, della somma di Parte_1
euro 138,00 oltre interessi nella misura del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale da tale data al soddisfo nonché della somma di euro 150,00 ciascuno riconosciuta ex art.96 cpc;
- previa compensazione delle spese del doppio grado nella misura del 50%, condanna la società alla refusione in favore degli appellati della somma Parte_1
residua che liquida in complessivi euro 165,00 per il giudizio di primo grado ed in euro
331,00 per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dell'avv.to Davide Rega
Così deciso in Napoli il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone