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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/09/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2179/2024 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Gaetano n. 9, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Garofalo del Foro C.F._1 di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tomaselli, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 03.08.2024 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale di visita del 16.01.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto l'invalidità nella misura del 67%; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza dall'ottobre 2023, giudizio che il ricorrente ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle numerose gravi patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992, nella misura in cui non gli veniva riconosciuta l'invalidità al 100%. Ha perciò chiesto volersi dichiarare che esso ricorrente “è totalmente inabile nella misura del 100% ex art. 2 e 12 L.118/71 e succ. mod., con diritto pertanto alla pensione di inabilità civile, sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o dalla data meglio vista e non nella misura già accertata dal C.T.U. del 75%”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.07.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto alla formulazione di giudizio che - ancorché difforme da quello espresso dal precedente C.T.U. - si appalesa comunque inetto a fondare il diritto del ricorrente alla rivendicata prestazione assistenziale di cui all'art. 1 L. n. 118/1971. Premessa, all'esito del colloquio clinico e dell'esame dell'esibita documentazione sanitaria, la diagnosi di “coxartrosi bilaterale severa;
spondilo-disco artrosi a discreta incidenza funzionale;
cardiopatia ipertensiva classe NTHA II;
esiti di embolia polmonare e TVP arti inferiori senza reliquati e deficit visivo ben compensato con lenti”, l'ausiliario ha infatti concluso che le anzidette patologie rendono il ricorrente “soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 90% ai sensi dell'art. 2 e 13 L. n. 118/1971 e art. 9 D.L. n. 509/1988” (cfr. relazione depositata il 15.06.2025, in difetto di osservazioni delle parti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della reclamata pensione di inabilità. Attesa la formulata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
vanno per contro poste a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2179/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione;
dichiara irripetibili le spese e pone a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa l'08 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 18.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2179/2024 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Gaetano n. 9, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Garofalo del Foro C.F._1 di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tomaselli, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 03.08.2024 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale di visita del 16.01.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto l'invalidità nella misura del 67%; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza dall'ottobre 2023, giudizio che il ricorrente ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle numerose gravi patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992, nella misura in cui non gli veniva riconosciuta l'invalidità al 100%. Ha perciò chiesto volersi dichiarare che esso ricorrente “è totalmente inabile nella misura del 100% ex art. 2 e 12 L.118/71 e succ. mod., con diritto pertanto alla pensione di inabilità civile, sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o dalla data meglio vista e non nella misura già accertata dal C.T.U. del 75%”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 18.07.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto alla formulazione di giudizio che - ancorché difforme da quello espresso dal precedente C.T.U. - si appalesa comunque inetto a fondare il diritto del ricorrente alla rivendicata prestazione assistenziale di cui all'art. 1 L. n. 118/1971. Premessa, all'esito del colloquio clinico e dell'esame dell'esibita documentazione sanitaria, la diagnosi di “coxartrosi bilaterale severa;
spondilo-disco artrosi a discreta incidenza funzionale;
cardiopatia ipertensiva classe NTHA II;
esiti di embolia polmonare e TVP arti inferiori senza reliquati e deficit visivo ben compensato con lenti”, l'ausiliario ha infatti concluso che le anzidette patologie rendono il ricorrente “soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 90% ai sensi dell'art. 2 e 13 L. n. 118/1971 e art. 9 D.L. n. 509/1988” (cfr. relazione depositata il 15.06.2025, in difetto di osservazioni delle parti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della reclamata pensione di inabilità. Attesa la formulata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
vanno per contro poste a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2179/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione;
dichiara irripetibili le spese e pone a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa l'08 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella