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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 55806 DEL 31.10.2019 IMU 2018 - sul ricorso n. 627/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. RISCONTRO NOTA PROT. 55756 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti:
-accertare e dichiarare nulli e/o annullare o revocare, e comunque dichiarare di nessun effetto, in tutto o in parte, il diniego di rimborso dell'IMU 2018 inviato dal Comune di Cagliari ai ricorrenti in data 7.05.2025;
-accertare e dichiarare che i ricorrenti non sono soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria per l'immobile sito in Cagliari, Indirizzo_1, identificato al foglio Numero_1 , per l'annualità 2018, per l'annualità 2020 e per tutte le annualità successive, in quanto immobile assegnato come casa coniugale alla sig.ra Nominativo_1;
-per l'effetto, condannare il Comune di Cagliari al rimborso in favore dei ricorrenti delle somme di € 383,00 indebitamente versata da ciascuno a titolo di IMU 2018, oltre interessi legali dalla data del versamento (15.06.2018) al saldo effettivo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Resistente:
– rigettare il ricorso per manifesta infondatezza in fatto e in diritto;
– confermare la legittimità del provvedimento prot. 137586 del 07.05.2025 impugnato;
– condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e relativi accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe sostenendo:
1. Violazione dell'art. 4, comma 12- quinquies, D. L. 16/2012, dell'art. 1, comma 743, l. 160/2019, delle circolari M.E.F. N. 3/DF del 18.05.2012, n. 2/DF del 23.05.2013 e n. 1/DF del 18.03.2020 e delle delibere IMU approvate dal Comune di Cagliari nel 2015 e nel 2020 – Difetto di legittimazione passiva ai fini IMU per l'immobile abitato dal coniuge assegnatario.
2. Continuità della normativa e l'esenzione IMU per la casa assegnata anche dopo il 2020.
3. Violazione dei principi di capacità contributiva e legittimo affidamento.
4. Carenza di motivazione.
I ricorrenti contestano i provvedimenti con i quali il Comune ha rigettato le loro istanze di rimborso IMU e fondano le loro pretese restitutorie sull'assunto secondo cui l'immobile sito in Cagliari, Indirizzo_1, identificato al foglio Numero_1, di cui detengono una quota di proprietà per effetto di donazione dal padre, sarebbe tuttora oggetto di assegnazione in favore della madre quale “coniuge affidatario” in virtù della sentenza di divorzio, sicché essa dovrebbe qualificarsi quale unico soggetto dell'imposta in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Il Comune, nella sua costituzione ha sostenuto che non può più essere considerata soggetto passivo IMU esclusivo la madre, già coniuge assegnataria, ciò in quanto con la riforma del 2013 (D.Lgs. 154/2013) e la successiva giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare è strumento di tutela della prole, non del coniuge. Quindi l'assegnazione è oggi collegata al genitore collocatario/affidatario dei figli (art. 337-sexies c.c.) e non attribuisce un diritto reale, ma un diritto personale di godimento limitato nel tempo e dipendente dalle esigenze dei figli. Ne discenderebbe che non essendo un diritto reale opponibile erga omnes il diritto derivante dall'assegnazione cessa quando vengono meno i bisogni della prole;
non può essere considerato un titolo permanente e indefinito;
un'assegnazione priva di funzione è inefficace e non opponibile a terzi. Nel Caso concreto I figli sono ora maggiorenni e autosufficienti, quindi il presupposto dell'assegnazione è venuto meno;
l'immobile era originariamente in comproprietà tra i due coniugi: l'assegnazione non poteva attribuire un diritto reale alla madre;
inoltre il padre ha in seguito donato la propria quota ai figli, cioè ai soggetti cui l'assegnazione era funzionale: ciò rafforza il venir meno dell'interesse tutelato. Inoltre il Regolamento IMU 2020 di Cagliari conferma che l'abitazione principale si riconosce al genitore affidatario, non al ex coniuge in quanto tale. Conclude affermando che non esiste alcun titolo attuale che attribuisca alla madre un diritto reale o una posizione di unico soggetto IMU, che le norme e la giurisprudenza richiamate dal ricorrente sono non pertinenti perché riferite a un quadro normativo superato e che l'assegnazione non può fondare alcuna pretesa IMU in capo alla madre, poiché è cessata nei suoi presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati. Il motivo assorbente e dirimente è quello che investe la risoluzione della questione giuridica afferente al fatto che l'immobile, di proprietà (anche) dei ricorrenti, sia da tassare esclusivamente in capo alla madre, comproprietaria ed assegnataria dell'immobile in sede di separazione prima, e di divorzio poi, quale genitore collocatario della prole, ormai maggiorenne ed indipendente economicamente (stante l'età di 46 e 50 anni dei figli e la loro residenza in luogo diverso dall'abitazione assegnata) ovvero in capo ai proprietari pro quota.
La questione è sostanzialmente se vi sia un automatismo, tra il raggiungimento della maggiore età e/o dell'indipendenza economica da parte dei figli, che costituisce il presupposto (negativo) per l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, e il venire meno di tale assegnazione ovvero se sia necessaria una pronuncia giudiziale che, accertato il venire meno dei presupposti, lo dichiari con il conseguente venire meno a tutti gli effetti di tale assegnazione.
La risposta non può che essere positiva circa la necessità di tale pronuncia.
Invero ai sensi dell'articolo 337-5sexies cpc, il provvedimento giudiziario di assegnazione o revoca dell'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile. Il richiamo operato dalla norma all'articolo 2643 cc non va inteso, però, nel senso che all'assegnazione in godimento della casa familiare possa attribuirsi natura di diritto reale, trattandosi, sempre, di un diritto personale di godimento;
il rinvio, allora, a tale norme, ha esclusivamente la funzione di attribuire valore di pubblicità dichiarativa alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, così operando la disciplina di cui all'articolo 2644 del codice civile. Alla luce delle considerazioni esposte, deve osservarsi come, ai sensi dell'articolo 337-sexies cpc, sia consentita la trascrizione del provvedimento giudiziale di revoca o di assegnazione della casa familiare;
e ciò in quanto, le parti non possono autonomamente, cioè senza un provvedimento giudiziale, addivenire alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, in quanto il godimento della casa familiare è attribuito tenendo in conto prioritariamente l'interesse dei figli, così che la sua revoca deve, necessariamente, passare per il vaglio del Tribunale che l'ha disposta.
Né si può ritenere, in assenza di specifiche disposizioni normative, che esista una disciplina differente a fini tributari, che consenta incidenter tantum di valutare l'attuale sussistenza di tale diritto per poterlo negare.
Ne consegue pertanto che deve ritenersi ancora attuale (ancorchè siano certamente venuti meno i presupposti fondanti) l'assegnazione della casa familiare, oggetto dei presenti ricorsi riuniti, al coniuge divorziato, in capo al quale pertanto si concentrano gli obblighi in tema di IMU, sino alla revoca giudiziale di tale assegnazione.
Atteso ciò devono giuridicamente ritenersi fondate le istanze di rimborso delle somme versate dai ricorrenti a Num_1titolo di IMU 2018 relativamente all' immobile identificato al foglio , sub 29 (abitazione principale), subalterno 6 (pertinenza abitazione principale) e subalterno 5 (seconda pertinenza), sito in Cagliari, Indirizzo_1.
Sussistono giustificati motivi, costituiti dalla complessità della questione controversa, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e dispone il rimborso delle somme versate dai ricorrenti a titolo di IMU 2018 Num_1relativamente all' immobile identificato al foglio , sub 29 (abitazione principale), subalterno 6 (pertinenza abitazione principale) e subalterno 5 (seconda pertinenza), sito in Cagliari, Indirizzo_1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cagliari il 15.1.2026
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 55806 DEL 31.10.2019 IMU 2018 - sul ricorso n. 627/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. RISCONTRO NOTA PROT. 55756 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti:
-accertare e dichiarare nulli e/o annullare o revocare, e comunque dichiarare di nessun effetto, in tutto o in parte, il diniego di rimborso dell'IMU 2018 inviato dal Comune di Cagliari ai ricorrenti in data 7.05.2025;
-accertare e dichiarare che i ricorrenti non sono soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria per l'immobile sito in Cagliari, Indirizzo_1, identificato al foglio Numero_1 , per l'annualità 2018, per l'annualità 2020 e per tutte le annualità successive, in quanto immobile assegnato come casa coniugale alla sig.ra Nominativo_1;
-per l'effetto, condannare il Comune di Cagliari al rimborso in favore dei ricorrenti delle somme di € 383,00 indebitamente versata da ciascuno a titolo di IMU 2018, oltre interessi legali dalla data del versamento (15.06.2018) al saldo effettivo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Resistente:
– rigettare il ricorso per manifesta infondatezza in fatto e in diritto;
– confermare la legittimità del provvedimento prot. 137586 del 07.05.2025 impugnato;
– condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e relativi accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe sostenendo:
1. Violazione dell'art. 4, comma 12- quinquies, D. L. 16/2012, dell'art. 1, comma 743, l. 160/2019, delle circolari M.E.F. N. 3/DF del 18.05.2012, n. 2/DF del 23.05.2013 e n. 1/DF del 18.03.2020 e delle delibere IMU approvate dal Comune di Cagliari nel 2015 e nel 2020 – Difetto di legittimazione passiva ai fini IMU per l'immobile abitato dal coniuge assegnatario.
2. Continuità della normativa e l'esenzione IMU per la casa assegnata anche dopo il 2020.
3. Violazione dei principi di capacità contributiva e legittimo affidamento.
4. Carenza di motivazione.
I ricorrenti contestano i provvedimenti con i quali il Comune ha rigettato le loro istanze di rimborso IMU e fondano le loro pretese restitutorie sull'assunto secondo cui l'immobile sito in Cagliari, Indirizzo_1, identificato al foglio Numero_1, di cui detengono una quota di proprietà per effetto di donazione dal padre, sarebbe tuttora oggetto di assegnazione in favore della madre quale “coniuge affidatario” in virtù della sentenza di divorzio, sicché essa dovrebbe qualificarsi quale unico soggetto dell'imposta in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Il Comune, nella sua costituzione ha sostenuto che non può più essere considerata soggetto passivo IMU esclusivo la madre, già coniuge assegnataria, ciò in quanto con la riforma del 2013 (D.Lgs. 154/2013) e la successiva giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare è strumento di tutela della prole, non del coniuge. Quindi l'assegnazione è oggi collegata al genitore collocatario/affidatario dei figli (art. 337-sexies c.c.) e non attribuisce un diritto reale, ma un diritto personale di godimento limitato nel tempo e dipendente dalle esigenze dei figli. Ne discenderebbe che non essendo un diritto reale opponibile erga omnes il diritto derivante dall'assegnazione cessa quando vengono meno i bisogni della prole;
non può essere considerato un titolo permanente e indefinito;
un'assegnazione priva di funzione è inefficace e non opponibile a terzi. Nel Caso concreto I figli sono ora maggiorenni e autosufficienti, quindi il presupposto dell'assegnazione è venuto meno;
l'immobile era originariamente in comproprietà tra i due coniugi: l'assegnazione non poteva attribuire un diritto reale alla madre;
inoltre il padre ha in seguito donato la propria quota ai figli, cioè ai soggetti cui l'assegnazione era funzionale: ciò rafforza il venir meno dell'interesse tutelato. Inoltre il Regolamento IMU 2020 di Cagliari conferma che l'abitazione principale si riconosce al genitore affidatario, non al ex coniuge in quanto tale. Conclude affermando che non esiste alcun titolo attuale che attribuisca alla madre un diritto reale o una posizione di unico soggetto IMU, che le norme e la giurisprudenza richiamate dal ricorrente sono non pertinenti perché riferite a un quadro normativo superato e che l'assegnazione non può fondare alcuna pretesa IMU in capo alla madre, poiché è cessata nei suoi presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati. Il motivo assorbente e dirimente è quello che investe la risoluzione della questione giuridica afferente al fatto che l'immobile, di proprietà (anche) dei ricorrenti, sia da tassare esclusivamente in capo alla madre, comproprietaria ed assegnataria dell'immobile in sede di separazione prima, e di divorzio poi, quale genitore collocatario della prole, ormai maggiorenne ed indipendente economicamente (stante l'età di 46 e 50 anni dei figli e la loro residenza in luogo diverso dall'abitazione assegnata) ovvero in capo ai proprietari pro quota.
La questione è sostanzialmente se vi sia un automatismo, tra il raggiungimento della maggiore età e/o dell'indipendenza economica da parte dei figli, che costituisce il presupposto (negativo) per l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, e il venire meno di tale assegnazione ovvero se sia necessaria una pronuncia giudiziale che, accertato il venire meno dei presupposti, lo dichiari con il conseguente venire meno a tutti gli effetti di tale assegnazione.
La risposta non può che essere positiva circa la necessità di tale pronuncia.
Invero ai sensi dell'articolo 337-5sexies cpc, il provvedimento giudiziario di assegnazione o revoca dell'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile. Il richiamo operato dalla norma all'articolo 2643 cc non va inteso, però, nel senso che all'assegnazione in godimento della casa familiare possa attribuirsi natura di diritto reale, trattandosi, sempre, di un diritto personale di godimento;
il rinvio, allora, a tale norme, ha esclusivamente la funzione di attribuire valore di pubblicità dichiarativa alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, così operando la disciplina di cui all'articolo 2644 del codice civile. Alla luce delle considerazioni esposte, deve osservarsi come, ai sensi dell'articolo 337-sexies cpc, sia consentita la trascrizione del provvedimento giudiziale di revoca o di assegnazione della casa familiare;
e ciò in quanto, le parti non possono autonomamente, cioè senza un provvedimento giudiziale, addivenire alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, in quanto il godimento della casa familiare è attribuito tenendo in conto prioritariamente l'interesse dei figli, così che la sua revoca deve, necessariamente, passare per il vaglio del Tribunale che l'ha disposta.
Né si può ritenere, in assenza di specifiche disposizioni normative, che esista una disciplina differente a fini tributari, che consenta incidenter tantum di valutare l'attuale sussistenza di tale diritto per poterlo negare.
Ne consegue pertanto che deve ritenersi ancora attuale (ancorchè siano certamente venuti meno i presupposti fondanti) l'assegnazione della casa familiare, oggetto dei presenti ricorsi riuniti, al coniuge divorziato, in capo al quale pertanto si concentrano gli obblighi in tema di IMU, sino alla revoca giudiziale di tale assegnazione.
Atteso ciò devono giuridicamente ritenersi fondate le istanze di rimborso delle somme versate dai ricorrenti a Num_1titolo di IMU 2018 relativamente all' immobile identificato al foglio , sub 29 (abitazione principale), subalterno 6 (pertinenza abitazione principale) e subalterno 5 (seconda pertinenza), sito in Cagliari, Indirizzo_1.
Sussistono giustificati motivi, costituiti dalla complessità della questione controversa, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e dispone il rimborso delle somme versate dai ricorrenti a titolo di IMU 2018 Num_1relativamente all' immobile identificato al foglio , sub 29 (abitazione principale), subalterno 6 (pertinenza abitazione principale) e subalterno 5 (seconda pertinenza), sito in Cagliari, Indirizzo_1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cagliari il 15.1.2026
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni