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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 3651 pronunciata il 04/12/2023
Oggetto: ripetizione di indebito previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa ARntonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 34/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
in qualità di erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi,
APPELLANTE
contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
AR AD CO e VA RA, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATO
All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in pari data depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/03/2020 dinanzi al Tribunale di Lecce esponeva che Parte_1 con nota del 23.06.2009 l' aveva comunicato impersonalmente agli eredi di la CP_1 Persona_1
determinazione di un indebito relativo alla pensione n. 60063841/IO, per il periodo dal 01.02.1999 al 31.01.2009, per complessivi € 37.650,22 a titolo di “Quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge (…) trattamenti di famiglia non spettanti in quanto l'importo dei redditi familiari è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Successivamente, in data 20.7.2009, l' CP_1 aveva comunicato agli eredi che tale importo, a seguito di storno della somma di € 2.716,55 (ANF prescritti dal 01.02.1999 al 31.01.2004) e conguaglio con la somma di € 476,82, era stato rideterminato in complessivi € 34.456,85. Con ulteriore nota del 25.02.2019 l' aveva notificato CP_1
alla ricorrente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 29.849,75 quale residuo dovuto sulla pensione 60063841/IO del dante causa per l'indebito de quo. Esperito inutilmente ricorso al Comitato Provinciale, ricorreva al GU del Lavoro avverso il provvedimento di Pt_1
indebito del 23.06.2009 deducendo:
1. la prescrizione parziale dell'indebito per le somme precedenti il 23.06.1999 (riguardando il periodo 01.02.1999/31.01.2009 e comunicato per la prima volta in forma recettizia in data
23.06.2009);
2. l'irripetibilità delle somme in applicazione della sanatoria, prevista dall'art. 38, commi da 7 a 10, legge 448/2001, ai pagamenti effettuati dal 23.06.1999 al 31.12.2000 avendo il dante causa dell'odierna ricorrente percepito redditi personali (Lit. 10.165.417/€ 5.250,00) inferiori al limite previsto per la ripetibilità degli indebiti, ossia Lit. 16.000.000/€ 8.263,31;
3. L'insussistenza della pretesa creditoria relativamente al periodo dal 01.01.2001 al 31.01.2009 per il possesso, da parte del dante causa, di redditi assolutamente compatibili con l'integrazione al TM revocata e, comunque, corrisposti per errore imputabile all' . CP_1
Concludeva chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare prescritte le quote di indebito per integrazione al TM ed ANF afferenti il periodo dal
01.02.1999 al 23.06.1999;
2) Accertare e dichiarare irripetibili le quote di indebito afferenti i periodi dal 01.07.1999 al 31.12.2000 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, co. da 7 a 10, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 per il mancato possesso, da parte del Sig.
nell'anno 2000, di redditi personali superiori ad € 8.263,31; Persona_1 CP 3) Accertare e dichiarare non fondata la pretesa creditoria dell' sulla pensione diretta n. 60063841/IO per il possesso, da parte del dante causa, relativamente al periodo dal 01.01.2001 al 31.01.2009, di redditi compatibili con
l'integrazione al TM percepita;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub 3):
4) Accertare e dichiarare irripetibili le quote di indebito afferenti i periodi dal 01.01.2001 al 31.01.2009 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52, Legge 88/1989 e 13, Legge 412/1991;
In ogni caso
5) Disapplicare gli effetti del provvedimento di costituzione in indebito (debito n. 41497) del 23.06.2009 e, quindi, di quello del 25.02.2019 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e conseguentemente dichiarare non dovuta la complessiva somma di € 29.849,75; CP_ 6) Condannare l' convenuto alla restituzione di quanto recuperato in ragione della differenza tra l'indebito originario comunicato (€ 34.456,85) e quanto richiesto in data 25.02.2019 (€ 29.849,75), oltre accessori di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
L' , costituitosi nel giudizio così instaurato, eccepiva che l'indebito era scaturito da una CP_1
duplicazione contributiva con i contributi svizzeri che il defunto aveva maturato negli anni Pt_1
1952-1978 e che, per il periodo anteriore all'1.1.2001, aveva abbandonato il recupero del credito in applicazione della sanatoria di cui all'art. 38 della legge 448/2001. La somma residua, pari ad €
23.109.62, risultava in fase di recupero sulla pensione di riversibilità della moglie Controparte_3
mediante trattenuta mensile. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con la sentenza oggetto di gravame il Giudice di I grado dichiarava cessata la materia del contendere per il periodo anteriore all'1.1.2001 e, per il debito residuo, pari a € 23.109,62, rigettava il ricorso evidenziando che la duplicazione contributiva con i contributi svizzeri, incompatibili con quelli italiani, risultava dal modello E25 prodotto dall' e che la stessa era emersa solo a CP_1
seguito della domanda di pensione ai superstiti presentata dalla moglie a gennaio Controparte_3
2009 e dal conseguente modello E25 inviato dalla nel maggio Controparte_4
2009. Da tanto conseguiva la tempestività della comunicazione di indebito fatta il 23.6.2009 nonché
l'efficacia della interruzione della prescrizione fatta con comunicazione del 25.2.2019. Le spese di lite venivano compensate.
Avverso tale pronuncia , con atto depositato il 15.01.2024, proponeva appello Parte_1
evidenziando che la sentenza era palesemente errata per tre motivi.
1. violazione dell'art. 112 cpc in relazione agli artt. 132, co. 1 e 4, e 118 disp att. c.p.c., avendo il
GU motivato il rigetto del ricorso col fatto che esso trarrebbe origine da una duplicazione contributiva con i contributi svizzeri, circostanza dedotta per la prima volta in appello, mentre dalla documentazione notificata all'appellata l'indebito risultava per quote di integrazione al TM ed ANF in godimento del dante causa;
2. assenza di prova in ordine all'asserita duplicazione contributiva, essendosi l' limitato a CP_1
produrre il modello ricevuto dalla senza dedurre in che modo si sarebbe verificata CP_4
l'eventuale sovrapposizione;
3. l'insussistenza della pretesa creditoria dell' per l'assoluta compatibilità dei redditi con CP_1
l'integrazione al TM revocata e l'irripetibilità delle somme costituenti indebito per assenza di comportamenti omissivi/commissivi da parte della ricorrente, con conseguente imputabilità esclusiva dell'errore all' , comunque a conoscenza di tutti gli elementi per determinare CP_1
l'effettivo ammontare della prestazione erogata. Sotto altro profilo, stante la natura assistenziale del
TM, i ratei di integrazione erogati sino all'accertamento del debito risultavano irripetibili. Ha concluso reiterando le conclusioni come formulate in I grado e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio con CP_1
distrazione.
Nel giudizio di II grado si costituiva l' eccependo di aver reso chiara la causale dell'indebito in CP_1
sede di costituzione in giudizio, con conseguente irrilevanza delle vicende amministrative pregresse mentre, di contro, l'appellante non aveva mosso alcuna contestazione a quanto rappresentato ed allegato dall' . Deduceva, inoltre, la intempestività della contestazione, fatta solo in grado di CP_1 appello, in ordine alla prova non fornita dall' dei periodi di eventuale sovrapposizione della CP_1 contribuzione italiana con quella svizzera. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 25.9.2025 ed in vista dell'udienza del 3 ottobre successivo, l'avv. De Giorgi ,procuratore domiciliatario dell'appellante depositava copia dello stato di famiglia da cui emergeva la Pt_1
presenza di due coeredi: e figlie e coeredi del dante causa, Persona_2 Persona_3
non costituite. Risultando i debiti ereditari parziari e non solidali, deduceva che la presenza delle coeredi determina una carenza di legittimazione ad agire dell'appellante in relazione alle quote di indebito intestate alle germane.
All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni esposte da entrambe le parti nei propri scritti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta parzialmente fondato.
Va, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo della ripetibilità del debito pensionistico in capo all'erede costituito dall'art 1, commi 260 e 263, L. 662/96 e dall'art. 38 L. 448/01.
In particolare, l'art 1, comma 260, della L. 662/96 prevede che ”Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni”.
Il successivo comma 263 prevede che “Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Ancora, l'art 38 L. 448/01, al comma 7, prevede che: “Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell' per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo CP_1
al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro”. Il successivo comma 10 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell' Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel CP_1 caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo”
Orbene, dalla lettura delle norme richiamate risulta che nel nostro ordinamento manca un principio generale di irripetibilità dell'indebito pensionistico in capo all'erede di pensionato percettore di buona fede;
la irripetibilità nei confronti dell'erede risulta, infatti, temporalmente limitata agli indebiti percepiti in buona fede dal dante causa sino al 31.12.2000. Da ciò consegue la legittimità dell'abbandono del recupero dell'indebito maturato sino tale data da parte dell' e la conferma CP_1
della dichiarazione di cessazione della materia del contendere fatta dal Giudice di prime cure.
Fatta questa premessa, il primo motivo di appello va respinto.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l' sin dalla memoria di costituzione di I CP_1
grado ha dedotto che, deceduto in data 3.1.2009, la vedova, , nello Persona_1 Controparte_3
stesso mese, aveva presentato domanda di pensione ai superstiti e domanda di rendita Svizzera ai superstiti. A seguito di tale istanza la aveva emesso, in data Controparte_4
26.5.2009, il modello E205, comunicato anche all' di Tricase, attestante la carriera CP_1
contributiva svizzera del marito, dal quale veniva rilevata una duplicazione contributiva della posizione assicurativa italiana con i contributi svizzeri che egli aveva maturato negli anni 1952-
1978. L' , pertanto, in data 23.6.2009, aveva comunicato agli eredi, nelle forme di legge, CP_1
l'indebito contributivo.
Da quanto detto emerge che l' sin dalla memoria di costituzione ha chiarito la Controparte_5 causale dell'indebito, rimasta non contestata né riscontrata da parte appellante che, invece, ha riproposto anche in sede di appello le conclusioni rassegnate al momento della introduzione del giudizio di I grado. Solo nel presente grado l'appellante ha contestato che l' non ha provato i CP_1
periodi di eventuale sovrapposizione della contribuzione italiana con quella svizzera e, a seguito di tanto, nonostante la novità della eccezione, l' ha prodotto l'estratto conto Controparte_5
previdenziale di dal quale risulta la coincidenza dei periodi assicurativi italiani con Persona_1
quelli svizzeri.
Il terzo motivo di appello resta assorbito non essendo, come sopra detto, l'indebito riferito a quote di integrazione al TM ed ANF sulla pensione del dante causa e, dunque, risultando irrilevante la compatibilità tra i redditi del dante causa e la percezione del Trattamento Minimo. Del pari, non è emerso dagli atti di causa alcun errore imputabile all' nella corresponsione del trattamento CP_1
pensionistico, per cui anche tale motivo di doglianza va disatteso.
In conclusione i motivi di appello vanno disattesi. Stante la produzione agli atti di causa dello stato di famiglia da cui emerge la presenza di
[...]
e figlie e coeredi del dante causa, l'appello va accolto Per_2 Persona_3 limitatamente alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 23.109,92 nei limiti della quota ereditaria spettantele.
Le spese di giudizio del presente grado vengono compensate in considerazione della complessità ricostruttiva in punto di fatto della vicenda nonché in ragione del parziale accoglimento delle ragioni poste a base dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/01/2024 da Parte_1
, in qualità di erede di nei confronti dell' , avverso la sentenza
[...] Persona_1 CP_1
del 04/12/2023 n. 3651 del Tribunale di Lecce, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore dell' della somma di € 23.109,62 nei limiti della quota ereditaria spettante con riferimento al CP_1
dante causa Persona_1
Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa ARntonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 3651 pronunciata il 04/12/2023
Oggetto: ripetizione di indebito previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa ARntonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 34/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
in qualità di erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi,
APPELLANTE
contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
AR AD CO e VA RA, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATO
All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in pari data depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/03/2020 dinanzi al Tribunale di Lecce esponeva che Parte_1 con nota del 23.06.2009 l' aveva comunicato impersonalmente agli eredi di la CP_1 Persona_1
determinazione di un indebito relativo alla pensione n. 60063841/IO, per il periodo dal 01.02.1999 al 31.01.2009, per complessivi € 37.650,22 a titolo di “Quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge (…) trattamenti di famiglia non spettanti in quanto l'importo dei redditi familiari è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Successivamente, in data 20.7.2009, l' CP_1 aveva comunicato agli eredi che tale importo, a seguito di storno della somma di € 2.716,55 (ANF prescritti dal 01.02.1999 al 31.01.2004) e conguaglio con la somma di € 476,82, era stato rideterminato in complessivi € 34.456,85. Con ulteriore nota del 25.02.2019 l' aveva notificato CP_1
alla ricorrente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 29.849,75 quale residuo dovuto sulla pensione 60063841/IO del dante causa per l'indebito de quo. Esperito inutilmente ricorso al Comitato Provinciale, ricorreva al GU del Lavoro avverso il provvedimento di Pt_1
indebito del 23.06.2009 deducendo:
1. la prescrizione parziale dell'indebito per le somme precedenti il 23.06.1999 (riguardando il periodo 01.02.1999/31.01.2009 e comunicato per la prima volta in forma recettizia in data
23.06.2009);
2. l'irripetibilità delle somme in applicazione della sanatoria, prevista dall'art. 38, commi da 7 a 10, legge 448/2001, ai pagamenti effettuati dal 23.06.1999 al 31.12.2000 avendo il dante causa dell'odierna ricorrente percepito redditi personali (Lit. 10.165.417/€ 5.250,00) inferiori al limite previsto per la ripetibilità degli indebiti, ossia Lit. 16.000.000/€ 8.263,31;
3. L'insussistenza della pretesa creditoria relativamente al periodo dal 01.01.2001 al 31.01.2009 per il possesso, da parte del dante causa, di redditi assolutamente compatibili con l'integrazione al TM revocata e, comunque, corrisposti per errore imputabile all' . CP_1
Concludeva chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare prescritte le quote di indebito per integrazione al TM ed ANF afferenti il periodo dal
01.02.1999 al 23.06.1999;
2) Accertare e dichiarare irripetibili le quote di indebito afferenti i periodi dal 01.07.1999 al 31.12.2000 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, co. da 7 a 10, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 per il mancato possesso, da parte del Sig.
nell'anno 2000, di redditi personali superiori ad € 8.263,31; Persona_1 CP 3) Accertare e dichiarare non fondata la pretesa creditoria dell' sulla pensione diretta n. 60063841/IO per il possesso, da parte del dante causa, relativamente al periodo dal 01.01.2001 al 31.01.2009, di redditi compatibili con
l'integrazione al TM percepita;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub 3):
4) Accertare e dichiarare irripetibili le quote di indebito afferenti i periodi dal 01.01.2001 al 31.01.2009 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52, Legge 88/1989 e 13, Legge 412/1991;
In ogni caso
5) Disapplicare gli effetti del provvedimento di costituzione in indebito (debito n. 41497) del 23.06.2009 e, quindi, di quello del 25.02.2019 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e conseguentemente dichiarare non dovuta la complessiva somma di € 29.849,75; CP_ 6) Condannare l' convenuto alla restituzione di quanto recuperato in ragione della differenza tra l'indebito originario comunicato (€ 34.456,85) e quanto richiesto in data 25.02.2019 (€ 29.849,75), oltre accessori di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
L' , costituitosi nel giudizio così instaurato, eccepiva che l'indebito era scaturito da una CP_1
duplicazione contributiva con i contributi svizzeri che il defunto aveva maturato negli anni Pt_1
1952-1978 e che, per il periodo anteriore all'1.1.2001, aveva abbandonato il recupero del credito in applicazione della sanatoria di cui all'art. 38 della legge 448/2001. La somma residua, pari ad €
23.109.62, risultava in fase di recupero sulla pensione di riversibilità della moglie Controparte_3
mediante trattenuta mensile. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con la sentenza oggetto di gravame il Giudice di I grado dichiarava cessata la materia del contendere per il periodo anteriore all'1.1.2001 e, per il debito residuo, pari a € 23.109,62, rigettava il ricorso evidenziando che la duplicazione contributiva con i contributi svizzeri, incompatibili con quelli italiani, risultava dal modello E25 prodotto dall' e che la stessa era emersa solo a CP_1
seguito della domanda di pensione ai superstiti presentata dalla moglie a gennaio Controparte_3
2009 e dal conseguente modello E25 inviato dalla nel maggio Controparte_4
2009. Da tanto conseguiva la tempestività della comunicazione di indebito fatta il 23.6.2009 nonché
l'efficacia della interruzione della prescrizione fatta con comunicazione del 25.2.2019. Le spese di lite venivano compensate.
Avverso tale pronuncia , con atto depositato il 15.01.2024, proponeva appello Parte_1
evidenziando che la sentenza era palesemente errata per tre motivi.
1. violazione dell'art. 112 cpc in relazione agli artt. 132, co. 1 e 4, e 118 disp att. c.p.c., avendo il
GU motivato il rigetto del ricorso col fatto che esso trarrebbe origine da una duplicazione contributiva con i contributi svizzeri, circostanza dedotta per la prima volta in appello, mentre dalla documentazione notificata all'appellata l'indebito risultava per quote di integrazione al TM ed ANF in godimento del dante causa;
2. assenza di prova in ordine all'asserita duplicazione contributiva, essendosi l' limitato a CP_1
produrre il modello ricevuto dalla senza dedurre in che modo si sarebbe verificata CP_4
l'eventuale sovrapposizione;
3. l'insussistenza della pretesa creditoria dell' per l'assoluta compatibilità dei redditi con CP_1
l'integrazione al TM revocata e l'irripetibilità delle somme costituenti indebito per assenza di comportamenti omissivi/commissivi da parte della ricorrente, con conseguente imputabilità esclusiva dell'errore all' , comunque a conoscenza di tutti gli elementi per determinare CP_1
l'effettivo ammontare della prestazione erogata. Sotto altro profilo, stante la natura assistenziale del
TM, i ratei di integrazione erogati sino all'accertamento del debito risultavano irripetibili. Ha concluso reiterando le conclusioni come formulate in I grado e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio con CP_1
distrazione.
Nel giudizio di II grado si costituiva l' eccependo di aver reso chiara la causale dell'indebito in CP_1
sede di costituzione in giudizio, con conseguente irrilevanza delle vicende amministrative pregresse mentre, di contro, l'appellante non aveva mosso alcuna contestazione a quanto rappresentato ed allegato dall' . Deduceva, inoltre, la intempestività della contestazione, fatta solo in grado di CP_1 appello, in ordine alla prova non fornita dall' dei periodi di eventuale sovrapposizione della CP_1 contribuzione italiana con quella svizzera. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 25.9.2025 ed in vista dell'udienza del 3 ottobre successivo, l'avv. De Giorgi ,procuratore domiciliatario dell'appellante depositava copia dello stato di famiglia da cui emergeva la Pt_1
presenza di due coeredi: e figlie e coeredi del dante causa, Persona_2 Persona_3
non costituite. Risultando i debiti ereditari parziari e non solidali, deduceva che la presenza delle coeredi determina una carenza di legittimazione ad agire dell'appellante in relazione alle quote di indebito intestate alle germane.
All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni esposte da entrambe le parti nei propri scritti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta parzialmente fondato.
Va, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo della ripetibilità del debito pensionistico in capo all'erede costituito dall'art 1, commi 260 e 263, L. 662/96 e dall'art. 38 L. 448/01.
In particolare, l'art 1, comma 260, della L. 662/96 prevede che ”Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni”.
Il successivo comma 263 prevede che “Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Ancora, l'art 38 L. 448/01, al comma 7, prevede che: “Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell' per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo CP_1
al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro”. Il successivo comma 10 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell' Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel CP_1 caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo”
Orbene, dalla lettura delle norme richiamate risulta che nel nostro ordinamento manca un principio generale di irripetibilità dell'indebito pensionistico in capo all'erede di pensionato percettore di buona fede;
la irripetibilità nei confronti dell'erede risulta, infatti, temporalmente limitata agli indebiti percepiti in buona fede dal dante causa sino al 31.12.2000. Da ciò consegue la legittimità dell'abbandono del recupero dell'indebito maturato sino tale data da parte dell' e la conferma CP_1
della dichiarazione di cessazione della materia del contendere fatta dal Giudice di prime cure.
Fatta questa premessa, il primo motivo di appello va respinto.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l' sin dalla memoria di costituzione di I CP_1
grado ha dedotto che, deceduto in data 3.1.2009, la vedova, , nello Persona_1 Controparte_3
stesso mese, aveva presentato domanda di pensione ai superstiti e domanda di rendita Svizzera ai superstiti. A seguito di tale istanza la aveva emesso, in data Controparte_4
26.5.2009, il modello E205, comunicato anche all' di Tricase, attestante la carriera CP_1
contributiva svizzera del marito, dal quale veniva rilevata una duplicazione contributiva della posizione assicurativa italiana con i contributi svizzeri che egli aveva maturato negli anni 1952-
1978. L' , pertanto, in data 23.6.2009, aveva comunicato agli eredi, nelle forme di legge, CP_1
l'indebito contributivo.
Da quanto detto emerge che l' sin dalla memoria di costituzione ha chiarito la Controparte_5 causale dell'indebito, rimasta non contestata né riscontrata da parte appellante che, invece, ha riproposto anche in sede di appello le conclusioni rassegnate al momento della introduzione del giudizio di I grado. Solo nel presente grado l'appellante ha contestato che l' non ha provato i CP_1
periodi di eventuale sovrapposizione della contribuzione italiana con quella svizzera e, a seguito di tanto, nonostante la novità della eccezione, l' ha prodotto l'estratto conto Controparte_5
previdenziale di dal quale risulta la coincidenza dei periodi assicurativi italiani con Persona_1
quelli svizzeri.
Il terzo motivo di appello resta assorbito non essendo, come sopra detto, l'indebito riferito a quote di integrazione al TM ed ANF sulla pensione del dante causa e, dunque, risultando irrilevante la compatibilità tra i redditi del dante causa e la percezione del Trattamento Minimo. Del pari, non è emerso dagli atti di causa alcun errore imputabile all' nella corresponsione del trattamento CP_1
pensionistico, per cui anche tale motivo di doglianza va disatteso.
In conclusione i motivi di appello vanno disattesi. Stante la produzione agli atti di causa dello stato di famiglia da cui emerge la presenza di
[...]
e figlie e coeredi del dante causa, l'appello va accolto Per_2 Persona_3 limitatamente alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 23.109,92 nei limiti della quota ereditaria spettantele.
Le spese di giudizio del presente grado vengono compensate in considerazione della complessità ricostruttiva in punto di fatto della vicenda nonché in ragione del parziale accoglimento delle ragioni poste a base dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/01/2024 da Parte_1
, in qualità di erede di nei confronti dell' , avverso la sentenza
[...] Persona_1 CP_1
del 04/12/2023 n. 3651 del Tribunale di Lecce, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore dell' della somma di € 23.109,62 nei limiti della quota ereditaria spettante con riferimento al CP_1
dante causa Persona_1
Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa ARntonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi