CASS
Sentenza 4 febbraio 2022
Sentenza 4 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2022, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO SS NT, nato a [...] il [...] ON NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FULVIO BALDI, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3998 Anno 2022 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 08/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/2/2020 la Corte d'Assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 20/9/2018 del GUP del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, VI TA alla pena dell'ergastolo ed TO Lo US alla pena di anni sedici di reclusione, riconosciuta a quest'ultimo l'attenuante della collaborazione, per l'omicidio premeditato di RE CO e RE OL, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, e per le connesse violazioni in materia di armi, delitti commessi a Napoli il 5/8/2011. Ai due imputati era stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 1.1. Nella sentenza di secondo grado è stato confermato l'accertamento di responsabilità, non oggetto di contestazione, ed è stata esclusa l'aggravante dei motivi abietti, assorbita da quella ex art. 7 L. n. 203 del 1991, con ridetermina- zione della pena finale per TO Lo US in anni quindici di reclusione, mentre per il TA la sentenza ha trovato integrale conferma, senza modi- fiche della pena. A tutti gli imputati è stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. Avverso detta sentenza i due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione a mezzo dei difensori, avv. Sergio Luceri per TO Lo US, ed avv. Domenico Dello Iacono per VI TA, che si esaminano partitamente. 2.1. Per l'imputato Lo US, accertato mandante del duplice omicidio, il primo motivo di impugnazione denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione ex art. 133 cod. pen. degli aumenti di pena per la continuazione interna dei reati in misura eccedente il minimo edittale. Il ricorrente censura la limitata decurtazione di pena rispetto a quella fissata dal primo giudice, rilevando che la motivazione attestata sul ruolo di mandante del Lo US non è idonea a manifestare le reali ragioni di tale determinazione, e trascura la pregnanza dell'ampia collaborazione dell'imputato, valutabile a pieno titolo come condotta post-delictum, ai sensi dell'art. 133, comma 2 n. 3, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, che si ritiene motivata con clausola di stile e mero richiamo alla gravità del fatto ed ai precedenti penali del reo, nonché ingiustamente equiparatrice tra la posizione processuale del Lo US, risoltosi alla collabora- zione con la giustizia, e quella dei coimputati che non avevano effettuato tale scelta. < fl 2 2.3. Il ricorso dell'imputato TA deduce, nel primo motivo, viola- zione di legge e vizio argomentativo in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, senza riguardo per la pronta confessione dell'imputato, costituente un valido riscontro della prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia, nonché sintomo della pubblica dissociazione del TA dalle logiche associative. Nell'esegesi di legittimità, invero, la confessione spontanea ed indicativa di resipiscenza può essere valutata come elemento favorevole ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, alla stregua di determinati indici che ne attestino la pregnanza in termini oggettivi, correlati alla ricostruzione dei fatti, e soggettivi, espressivi della riconsiderazione critica dell'azione delittuosa nella prospettiva di una effettiva resipiscenza e dell'interruzione dei collegamenti con gli ambiti criminali di appartenenza. Si rivendica che tali profili debbano essere apprezzati non soltanto nella valutazione dei collaboratori di giustizia, ma anche nei confronti di chi si dissocia dal pregresso contesto delinquenziale. Peraltro, il momento in cui è intervenuta la confessione - già nell'interro- gatorio di garanzia, con rinuncia a sperimentare l'incidente cautelare onde verifi- care la consistenza delle accuse a suo carico, come aveva scelto di fare il coim- putato Pompeo, assolto proprio grazie alle lacune del compendio probatorio - avrebbe dovuto indurre la Corte di secondo grado ad una benevola valutazione, inquadrando il dato nella categoria della positiva condotta processuale. 2.4. Nel secondo motivo di impugnazione si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della premeditazione, che invece si era aggredita nel gravame per essere stata mal contestata (con il mero richiamo di "avere commesso il fatto con premeditazione"). L'assenza nell'imputazione di ogni indicazione concreta sul nucleo fattuale dell'aggravante costituisce viola- zione dell'art. 6, comma 3 lett. a), CEDU, che riconosce all'imputato il diritto di essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli imputati sono fondati su motivi rivalutativi delle argomentazioni esposte nell'impugnata sentenza, senza un reale confronto con le medesime, ma con mera riproposizione delle doglianze prospettate nei rispettivi appelli, così da non soddisfare il criterio di specificità delle impugnazioni. È invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le;
-) ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non 'potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2. Ciò premesso, si osserva che ricorso nell'interesse di TO Lo US è inteso ad ottenere un maggiore sconto di pena sui segmenti in continuazione, nonché le circostanze attenuanti generiche prospettando le stesse ragioni per cui è stata concessa l'attenuante della collaborazione. Nel primo caso, si chiede a questa Corte una rivalutazione dell'apprezza- mento discrezionale - ìival è quello che presiede alla dosimetria della sanzione - che i giudici di merito hanno congruamente motivato con il richiamo al ruolo di mandante degli omicidi rivestito dal ricorrente, evocando i parametri oggettivi indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen., il che esclude che possa ricorrere alcun vizio motivazionale tale da refluire in termini rilevanti in sede di legittimità. Quanto alla seconda censura, l'invocazione delle circostanze attenuanti generiche è imperniata sulla condotta collaborativa del Lo US, senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 133, comma 2 n. 3, cod. pen. Tuttavia, il ricorrente trascura che tale parametro è stato già considerato, e per così dire assorbito, nel riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione. La Corte territoriale ha rilevato che ogni ulteriore profilo in senso favorevole all'imputato è recessivo a fronte dell'oggettiva brutalità del duplice omicidio, commesso con strepito pubblico e con pervicace perseguimento dell'obiettivo, così da valutare tali elementi negativi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego delle attenuanti generiche, dunque, risulta esaustivamente motivato, rammentando altresì che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione." (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Il ricorso nell'interesse VI TA è parimenti inammissibile. 3.1. Va innanzitutto rilevato che la doglianza riguardante l'indetermina- tezza dell'aggravante della premeditazione non è stata avanzata come motivo t' specifico di appello: nel gravame, infatti, si era censurata detta aggravante soltanto per la ritenuta assenza del profilo psicologico, inteso come perdurante determinazione criminosa;
nulla invece si era illustrato a sostegno della genericità della contestazione. Pertanto, si tratta di una censura di violazione di legge che non può proporsi per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In termini generali, si ribadisce che la premeditazione, in quanto relativa alla particolare intensità del dolo, non richiede, ai fini della ritualità della conte- stazione, che nel .capo di imputazione siano descritti gli elementi di fatto dai quali sarebbe desumibile la sua sussistenza, essendo sufficiente e necessario che ne sia indicato il solo nomen juris (Sez. 1 n. 41124 del 10/04/2018, Pg in proc. Petrianni, Rv. 274356; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994 e Sez. 1, n. 10819 del 07/07/1994). Infatti, l'aggravante della premeditazione è suscettibile di un unico, ben definito, significato, e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, alcuna previa e dettagliata esplicazione (Sez. 1, n. 3169 del 27/2/1998 Pasku ed altri, Rv. 210193), sicché deve considerarsi ritualmente avvenuta con l'enunciazione che il fatto è stato commesso con premeditazione (come per l'appunto è dato rilevare nella specie). 3.2. Anche la lamentata esclusione delle circostanze attenuanti generiche non può trovare rilievo nella preSente sede di legittimità, come si è già affermato per il coimputato. Le ràgioni di tale apprezzamento discrezionale sono state esaustivamente illustrate dai giudici di merito, che hanno analizzato l'incidenza della confessione del TA, ritenendola laconica ed inutile in termini di acquisizione di informazioni ulteriori sulla dinamica del duplice fatto omicidiario, ed in definitiva irrilevante come condotta susseguente al reato indicativa di ridotta capacità a delinquere. Tale motivato diniego non può essere rimesso in discussione, né può comportare una valutazione diversa da quella convincente- mente espressa dai giudici di merito, con apprezzamento conforme. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 luglio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FULVIO BALDI, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3998 Anno 2022 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 08/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/2/2020 la Corte d'Assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 20/9/2018 del GUP del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, VI TA alla pena dell'ergastolo ed TO Lo US alla pena di anni sedici di reclusione, riconosciuta a quest'ultimo l'attenuante della collaborazione, per l'omicidio premeditato di RE CO e RE OL, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, e per le connesse violazioni in materia di armi, delitti commessi a Napoli il 5/8/2011. Ai due imputati era stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 1.1. Nella sentenza di secondo grado è stato confermato l'accertamento di responsabilità, non oggetto di contestazione, ed è stata esclusa l'aggravante dei motivi abietti, assorbita da quella ex art. 7 L. n. 203 del 1991, con ridetermina- zione della pena finale per TO Lo US in anni quindici di reclusione, mentre per il TA la sentenza ha trovato integrale conferma, senza modi- fiche della pena. A tutti gli imputati è stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. Avverso detta sentenza i due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione a mezzo dei difensori, avv. Sergio Luceri per TO Lo US, ed avv. Domenico Dello Iacono per VI TA, che si esaminano partitamente. 2.1. Per l'imputato Lo US, accertato mandante del duplice omicidio, il primo motivo di impugnazione denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione ex art. 133 cod. pen. degli aumenti di pena per la continuazione interna dei reati in misura eccedente il minimo edittale. Il ricorrente censura la limitata decurtazione di pena rispetto a quella fissata dal primo giudice, rilevando che la motivazione attestata sul ruolo di mandante del Lo US non è idonea a manifestare le reali ragioni di tale determinazione, e trascura la pregnanza dell'ampia collaborazione dell'imputato, valutabile a pieno titolo come condotta post-delictum, ai sensi dell'art. 133, comma 2 n. 3, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, che si ritiene motivata con clausola di stile e mero richiamo alla gravità del fatto ed ai precedenti penali del reo, nonché ingiustamente equiparatrice tra la posizione processuale del Lo US, risoltosi alla collabora- zione con la giustizia, e quella dei coimputati che non avevano effettuato tale scelta. < fl 2 2.3. Il ricorso dell'imputato TA deduce, nel primo motivo, viola- zione di legge e vizio argomentativo in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, senza riguardo per la pronta confessione dell'imputato, costituente un valido riscontro della prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia, nonché sintomo della pubblica dissociazione del TA dalle logiche associative. Nell'esegesi di legittimità, invero, la confessione spontanea ed indicativa di resipiscenza può essere valutata come elemento favorevole ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, alla stregua di determinati indici che ne attestino la pregnanza in termini oggettivi, correlati alla ricostruzione dei fatti, e soggettivi, espressivi della riconsiderazione critica dell'azione delittuosa nella prospettiva di una effettiva resipiscenza e dell'interruzione dei collegamenti con gli ambiti criminali di appartenenza. Si rivendica che tali profili debbano essere apprezzati non soltanto nella valutazione dei collaboratori di giustizia, ma anche nei confronti di chi si dissocia dal pregresso contesto delinquenziale. Peraltro, il momento in cui è intervenuta la confessione - già nell'interro- gatorio di garanzia, con rinuncia a sperimentare l'incidente cautelare onde verifi- care la consistenza delle accuse a suo carico, come aveva scelto di fare il coim- putato Pompeo, assolto proprio grazie alle lacune del compendio probatorio - avrebbe dovuto indurre la Corte di secondo grado ad una benevola valutazione, inquadrando il dato nella categoria della positiva condotta processuale. 2.4. Nel secondo motivo di impugnazione si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della premeditazione, che invece si era aggredita nel gravame per essere stata mal contestata (con il mero richiamo di "avere commesso il fatto con premeditazione"). L'assenza nell'imputazione di ogni indicazione concreta sul nucleo fattuale dell'aggravante costituisce viola- zione dell'art. 6, comma 3 lett. a), CEDU, che riconosce all'imputato il diritto di essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di entrambi gli imputati sono fondati su motivi rivalutativi delle argomentazioni esposte nell'impugnata sentenza, senza un reale confronto con le medesime, ma con mera riproposizione delle doglianze prospettate nei rispettivi appelli, così da non soddisfare il criterio di specificità delle impugnazioni. È invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le;
-) ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non 'potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2. Ciò premesso, si osserva che ricorso nell'interesse di TO Lo US è inteso ad ottenere un maggiore sconto di pena sui segmenti in continuazione, nonché le circostanze attenuanti generiche prospettando le stesse ragioni per cui è stata concessa l'attenuante della collaborazione. Nel primo caso, si chiede a questa Corte una rivalutazione dell'apprezza- mento discrezionale - ìival è quello che presiede alla dosimetria della sanzione - che i giudici di merito hanno congruamente motivato con il richiamo al ruolo di mandante degli omicidi rivestito dal ricorrente, evocando i parametri oggettivi indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen., il che esclude che possa ricorrere alcun vizio motivazionale tale da refluire in termini rilevanti in sede di legittimità. Quanto alla seconda censura, l'invocazione delle circostanze attenuanti generiche è imperniata sulla condotta collaborativa del Lo US, senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 133, comma 2 n. 3, cod. pen. Tuttavia, il ricorrente trascura che tale parametro è stato già considerato, e per così dire assorbito, nel riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione. La Corte territoriale ha rilevato che ogni ulteriore profilo in senso favorevole all'imputato è recessivo a fronte dell'oggettiva brutalità del duplice omicidio, commesso con strepito pubblico e con pervicace perseguimento dell'obiettivo, così da valutare tali elementi negativi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego delle attenuanti generiche, dunque, risulta esaustivamente motivato, rammentando altresì che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione." (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Il ricorso nell'interesse VI TA è parimenti inammissibile. 3.1. Va innanzitutto rilevato che la doglianza riguardante l'indetermina- tezza dell'aggravante della premeditazione non è stata avanzata come motivo t' specifico di appello: nel gravame, infatti, si era censurata detta aggravante soltanto per la ritenuta assenza del profilo psicologico, inteso come perdurante determinazione criminosa;
nulla invece si era illustrato a sostegno della genericità della contestazione. Pertanto, si tratta di una censura di violazione di legge che non può proporsi per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In termini generali, si ribadisce che la premeditazione, in quanto relativa alla particolare intensità del dolo, non richiede, ai fini della ritualità della conte- stazione, che nel .capo di imputazione siano descritti gli elementi di fatto dai quali sarebbe desumibile la sua sussistenza, essendo sufficiente e necessario che ne sia indicato il solo nomen juris (Sez. 1 n. 41124 del 10/04/2018, Pg in proc. Petrianni, Rv. 274356; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994 e Sez. 1, n. 10819 del 07/07/1994). Infatti, l'aggravante della premeditazione è suscettibile di un unico, ben definito, significato, e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, alcuna previa e dettagliata esplicazione (Sez. 1, n. 3169 del 27/2/1998 Pasku ed altri, Rv. 210193), sicché deve considerarsi ritualmente avvenuta con l'enunciazione che il fatto è stato commesso con premeditazione (come per l'appunto è dato rilevare nella specie). 3.2. Anche la lamentata esclusione delle circostanze attenuanti generiche non può trovare rilievo nella preSente sede di legittimità, come si è già affermato per il coimputato. Le ràgioni di tale apprezzamento discrezionale sono state esaustivamente illustrate dai giudici di merito, che hanno analizzato l'incidenza della confessione del TA, ritenendola laconica ed inutile in termini di acquisizione di informazioni ulteriori sulla dinamica del duplice fatto omicidiario, ed in definitiva irrilevante come condotta susseguente al reato indicativa di ridotta capacità a delinquere. Tale motivato diniego non può essere rimesso in discussione, né può comportare una valutazione diversa da quella convincente- mente espressa dai giudici di merito, con apprezzamento conforme. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 luglio 2021