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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16028 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2078/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
CE TE UD
TE CA UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2078/2024, vertente
TRA
, Parte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Antonella Preziosi
-ricorrente-
E
, Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Marco Alaggio
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 16 luglio 2000 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2001) e (classe 2003). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale da , rappresentando che nel Controparte_1
tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 10 luglio 2025, ascoltate le parti con i loro procuratori, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185
bis c.p.c.: “- il ricorrente verserà alla resistente l'assegno di mantenimento
di importo di euro 100,00 mensili, con decorrenza dal mese di agosto 2025
e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
- persistenza della
disponibilità della casa familiare in capo alla resistente fino a quando il figlio
ci resti a vivere e, comunque, non oltre i 28 anni d'età del ragazzo;
Per_2
- spese della lite compensate per intero”.
Nelle more del giudizio le parti, con istanza congiunta depositata rispettivamente nelle date del 10 e del 20 ottobre 2025, le parti hanno manifestato la loro adesione alla proposta così come formulata dal giudice
2 relatore, allegando alle predette istanze l'accordo tra le medesime parti sottoscritto e chiedendo che la causa fosse decisa e rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Per l'effetto, il ricorrente verserà alla resistente l'assegno di mantenimento di importo di euro 100,00 mensili, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale secondo indici Istat e con persistenza della disponibilità della casa familiare in capo alla resistente fino a quando il figlio ci resti a vivere e, comunque, non oltre i 28 Per_2
anni d'età del ragazzo;
casa familiare sita in Roma alla via Barumini n. 5,
interno 3.
I predetti accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite interamente compensate come da accordi.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato l'11 Parte_1
agosto 1973 a Roma, e , nata il [...] a [...], Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 16 luglio 2000;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00355, Parte 2, Serie A05, Anno 2000;
3 - dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 3 novembre 2025
Il UD relatore
TE CA
Il Presidente
RT NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
CE TE UD
TE CA UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2078/2024, vertente
TRA
, Parte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Antonella Preziosi
-ricorrente-
E
, Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Marco Alaggio
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 16 luglio 2000 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2001) e (classe 2003). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale da , rappresentando che nel Controparte_1
tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 10 luglio 2025, ascoltate le parti con i loro procuratori, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185
bis c.p.c.: “- il ricorrente verserà alla resistente l'assegno di mantenimento
di importo di euro 100,00 mensili, con decorrenza dal mese di agosto 2025
e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
- persistenza della
disponibilità della casa familiare in capo alla resistente fino a quando il figlio
ci resti a vivere e, comunque, non oltre i 28 anni d'età del ragazzo;
Per_2
- spese della lite compensate per intero”.
Nelle more del giudizio le parti, con istanza congiunta depositata rispettivamente nelle date del 10 e del 20 ottobre 2025, le parti hanno manifestato la loro adesione alla proposta così come formulata dal giudice
2 relatore, allegando alle predette istanze l'accordo tra le medesime parti sottoscritto e chiedendo che la causa fosse decisa e rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Per l'effetto, il ricorrente verserà alla resistente l'assegno di mantenimento di importo di euro 100,00 mensili, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale secondo indici Istat e con persistenza della disponibilità della casa familiare in capo alla resistente fino a quando il figlio ci resti a vivere e, comunque, non oltre i 28 Per_2
anni d'età del ragazzo;
casa familiare sita in Roma alla via Barumini n. 5,
interno 3.
I predetti accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite interamente compensate come da accordi.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato l'11 Parte_1
agosto 1973 a Roma, e , nata il [...] a [...], Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 16 luglio 2000;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00355, Parte 2, Serie A05, Anno 2000;
3 - dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 3 novembre 2025
Il UD relatore
TE CA
Il Presidente
RT NZ
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