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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/08/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 5636/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MASSAZA ENRICA e dell'avv. PORTA GRAZIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. DALLA MUTTA FABRIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata il [...] e , nata il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 26.06.2025):
“Precisa le conclusioni chiedendo la conferma dell'affido, della residenza e della collocazione delle minori, nonché del calendario in essere padre-figlie; in punto contributo al mantenimento, chiede disporsi la somma di € 600,00 al mese a carico del sig. ovvero, in alternativa, la conferma P_ dell'attuale importo, oltre al 100% dell'assegno unico in favore della signora”. Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 26.06.2025):
“Precisa le conclusioni chiedendo, in via principale, la conferma del decreto n. 614/2023; in via subordinata, prevedere che nei weekend di sua spettanza il padre prenda le figlie il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e le riaccompagni a scuola il lunedì mattina (o dalla madre alle
10.00 del lunedì mattina), immutato, nel resto, il decreto n. 614/23”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 P_
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 a chiesto la parziale modifica del Parte_1 decreto n. 614/2023 assunto da questo Tribunale in data 29.03.2023. Formulava altresì istanza ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 18.06.2024, il Giudice sentiva le parti. I difensori precisavano le rispettive conclusioni, richiamandosi rispettivamente al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione. Il
Giudice, quindi, si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza, si pronunciava in ordine all'istanza ex art. 473 bis.38 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Le parti depositavano memorie difensive e memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 12.12.2024, sentite le parti, il Giudice formulava alle parti una proposta in via provvisoria e urgente. I difensori chiedevano che l'accordo fosse recepito. Il Giudice, quindi, provvedeva in conformità.
Veniva ritualmente depositata la documentazione richiesta dal Giudice.
All'udienza del 26.06.2025, i difensori precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate. Il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
All'esito dell'istruttoria espletata e valutate le risultanze del monitoraggio condotto dai servizi coinvolti (Servizi Sociali di Moncalieri, Servizio di psicologia dell'età evolutiva dell' , CP_2 cfr. relazioni depositate il 29.11.2024, 06.12.2024, 13.06.2025, 16.06.2025), ritiene il Collegio che debbano essere confermate le condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il regime di visita padre-figlie, già stabilite con il decreto n. 614/2023 del 29.03.2023 e confermate, nell'ambito del presente procedimento, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 12.12.2024.
Sul punto le conclusioni rassegnate dalle parti all'ultima udienza non divergono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Deve peraltro rilevarsi come i genitori abbiano, nel corso del presente procedimento, proficuamente intrapreso un percorso di mediazione, con conseguente distensione dei rapporti tra di loro, l'adozione di una comunicazione più funzionale ed efficace nell'interesse delle minori, un maggior equilibrio e condivisione con riferimento alle decisioni concernenti le figlie.
Quanto al contributo al mantenimento posto a carico del padre per le minori, si osserva che, secondo costante giurisprudenza in materia, il provvedimento di revisione dell'assegno postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento retributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti;
il Giudice non può procedere ex novo a una nuova autonoma valutazione dei medesimi presupposti circa l'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto.
In tal senso, è giurisprudenza costante che una riduzione di redditi, o finanche la perdita o riduzione dell'attività lavorativa, non costituiscano di per sé motivo per la riduzione ove non alterino l'equilibrio determinato al momento della separazione dei coniugi, essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell'incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n. 236943;Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n. 9056;Cass., 28 settembre 1998, n. 8654).
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti (segnatamente, da ultimo, il mancato rinnovo del contratto della sig.ra v. doc. B depositato il 18.06.2025), risulta che la ricorrente è attualmente Pt_1 priva di occupazione lavorativa (all'udienza del 12.12.2024, aveva riferito di lavorare presso la
Global Service, con contratto a tempo determinato, con stipendio di € 1.400,00).
Purtuttavia, il mancato rinnovo del contratto temporaneo non può avere rilievo determinante ai fini della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, non incidendo sulla reale capacità economica della ricorrente, attualmente non pienamente sfruttata.
Valutate le circostanze sopra riportate, deve confermarsi l'importo di € 300,00 - oltre al 50% delle spese straordinarie- di cui al decreto n. 614/2023, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, nonché prevedersi la corresponsione alla madre, sig.ra collocataria delle Pt_1 minori, dell'integrale importo dell'assegno unico (Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
Da ultimo, il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni sostanzialmente conformi in punto affidamento, collocazione, regime di visita padre-minori, e tenuto conto della reciproca soccombenza sul ricorso ex art. 473bis.38
c.p.c. (di parte ricorrente) nonché sull'istanza formulata in via alternativa da parte ricorrente avente a oggetto la corresponsione del 100% dell'assegno unico in suo favore (di parte resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.;
DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
CONFERMA, nel resto, il decreto n. 614/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Torino;
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 5636/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MASSAZA ENRICA e dell'avv. PORTA GRAZIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. DALLA MUTTA FABRIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata il [...] e , nata il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 26.06.2025):
“Precisa le conclusioni chiedendo la conferma dell'affido, della residenza e della collocazione delle minori, nonché del calendario in essere padre-figlie; in punto contributo al mantenimento, chiede disporsi la somma di € 600,00 al mese a carico del sig. ovvero, in alternativa, la conferma P_ dell'attuale importo, oltre al 100% dell'assegno unico in favore della signora”. Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 26.06.2025):
“Precisa le conclusioni chiedendo, in via principale, la conferma del decreto n. 614/2023; in via subordinata, prevedere che nei weekend di sua spettanza il padre prenda le figlie il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e le riaccompagni a scuola il lunedì mattina (o dalla madre alle
10.00 del lunedì mattina), immutato, nel resto, il decreto n. 614/23”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 P_
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 a chiesto la parziale modifica del Parte_1 decreto n. 614/2023 assunto da questo Tribunale in data 29.03.2023. Formulava altresì istanza ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 18.06.2024, il Giudice sentiva le parti. I difensori precisavano le rispettive conclusioni, richiamandosi rispettivamente al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione. Il
Giudice, quindi, si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza, si pronunciava in ordine all'istanza ex art. 473 bis.38 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Le parti depositavano memorie difensive e memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 12.12.2024, sentite le parti, il Giudice formulava alle parti una proposta in via provvisoria e urgente. I difensori chiedevano che l'accordo fosse recepito. Il Giudice, quindi, provvedeva in conformità.
Veniva ritualmente depositata la documentazione richiesta dal Giudice.
All'udienza del 26.06.2025, i difensori precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate. Il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
All'esito dell'istruttoria espletata e valutate le risultanze del monitoraggio condotto dai servizi coinvolti (Servizi Sociali di Moncalieri, Servizio di psicologia dell'età evolutiva dell' , CP_2 cfr. relazioni depositate il 29.11.2024, 06.12.2024, 13.06.2025, 16.06.2025), ritiene il Collegio che debbano essere confermate le condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il regime di visita padre-figlie, già stabilite con il decreto n. 614/2023 del 29.03.2023 e confermate, nell'ambito del presente procedimento, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 12.12.2024.
Sul punto le conclusioni rassegnate dalle parti all'ultima udienza non divergono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Deve peraltro rilevarsi come i genitori abbiano, nel corso del presente procedimento, proficuamente intrapreso un percorso di mediazione, con conseguente distensione dei rapporti tra di loro, l'adozione di una comunicazione più funzionale ed efficace nell'interesse delle minori, un maggior equilibrio e condivisione con riferimento alle decisioni concernenti le figlie.
Quanto al contributo al mantenimento posto a carico del padre per le minori, si osserva che, secondo costante giurisprudenza in materia, il provvedimento di revisione dell'assegno postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento retributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti;
il Giudice non può procedere ex novo a una nuova autonoma valutazione dei medesimi presupposti circa l'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto.
In tal senso, è giurisprudenza costante che una riduzione di redditi, o finanche la perdita o riduzione dell'attività lavorativa, non costituiscano di per sé motivo per la riduzione ove non alterino l'equilibrio determinato al momento della separazione dei coniugi, essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell'incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n. 236943;Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n. 9056;Cass., 28 settembre 1998, n. 8654).
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti (segnatamente, da ultimo, il mancato rinnovo del contratto della sig.ra v. doc. B depositato il 18.06.2025), risulta che la ricorrente è attualmente Pt_1 priva di occupazione lavorativa (all'udienza del 12.12.2024, aveva riferito di lavorare presso la
Global Service, con contratto a tempo determinato, con stipendio di € 1.400,00).
Purtuttavia, il mancato rinnovo del contratto temporaneo non può avere rilievo determinante ai fini della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, non incidendo sulla reale capacità economica della ricorrente, attualmente non pienamente sfruttata.
Valutate le circostanze sopra riportate, deve confermarsi l'importo di € 300,00 - oltre al 50% delle spese straordinarie- di cui al decreto n. 614/2023, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, nonché prevedersi la corresponsione alla madre, sig.ra collocataria delle Pt_1 minori, dell'integrale importo dell'assegno unico (Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
Da ultimo, il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni sostanzialmente conformi in punto affidamento, collocazione, regime di visita padre-minori, e tenuto conto della reciproca soccombenza sul ricorso ex art. 473bis.38
c.p.c. (di parte ricorrente) nonché sull'istanza formulata in via alternativa da parte ricorrente avente a oggetto la corresponsione del 100% dell'assegno unico in suo favore (di parte resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.;
DISPONE che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
CONFERMA, nel resto, il decreto n. 614/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Torino;
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.