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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1560/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a [...]
Emilio Zola n. 28(C.F. ), difesa e rappresentata dall'Avv Leandra C.F._1
Ferrini
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Terrazzini n 106 (C.F. ), difeso e rappresentato dall'Avv Serena C.F._2
Giusti
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 30/04/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 05/09/2010 tra e trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 Parte 1 n. 188
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la casa coniugale, ad eccezione del garage che rimarrà ad uso esclusivo del Sig
sarà assegnata alla Sig.ra la quale si impegna a non farvi CP_1 Parte_1 prendere residenza a terze persone e altresì provvederà a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, mentre il Sig proprietario esclusivo CP_1 dell'immobile, provvederà a sostenere le spese di straordinaria amministrazione;
2. il figlio nato il [...] in [...] (C.F. Persona_1
sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, C.F._3 ipale presso la casa coniugale posta in Livorno–Via Emilio Zola n.28, dove continuerà ad abitare con la madre;
pagina 2 di 4 3. la Sig.ra si impegna entro un anno dal compimento della Parte_1 maggiore età del figlio , a rilasciare la casa coniugale al Sig. Per_1 CP_1
proprietario esclusivo dell'immobile;
[...]
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento personale del figlio Per_1 quando lo avrà con sé, ciò per quanto concerne tutte le spese ordinarie;
5. l'assegno unico universale verrà percepito dalla Sig.ra Parte_1
6. le spese straordinarie per il figlio di tipo sportivo, scolastico e medico saranno concordate tra i genitori e sostenute nella misura del 50% da ciascuno e si terrà conto del Protocollo CNF: esse verranno rimborsate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo a quello in cui sono state sostenute dal genitore che le ha anticipate;
7. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé:
8. il minore starà con il padre quando vorrà e/o comunque Per_1 alternativamente due / tre giorni a settimana, con cadenza settimanale alterna e precisamente: lunedì –mercoledì e venerdì ovvero martedì e giovedì, comprensivo di pernottamento, escluso i weekend, tenuto conto degli impegni scolastici ed occupazioni del minore. Il padre potrà prendere il figlio da scuola e tenerlo con sé fino al giorno seguente quando lo porterà nuovamente a scuola;
9. il figlio trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e il Per_1 padre, dal sabato mattina fino alla domenica sera, previo accordo tra genitori nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e delle occupazioni del figlio;
10. durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verrà mantenuto il medesimo schema di visita di cui sopra, avendo cura che il minore trascorra le principali festività con ciascun genitore alternativamente di anno in anno;
11. ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
12. i coniugi prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto del minore.
13. I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
14. i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o/di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
15. Dichiarare compensate le spese legali.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1560/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a [...]
Emilio Zola n. 28(C.F. ), difesa e rappresentata dall'Avv Leandra C.F._1
Ferrini
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Terrazzini n 106 (C.F. ), difeso e rappresentato dall'Avv Serena C.F._2
Giusti
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 30/04/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 05/09/2010 tra e trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 Parte 1 n. 188
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la casa coniugale, ad eccezione del garage che rimarrà ad uso esclusivo del Sig
sarà assegnata alla Sig.ra la quale si impegna a non farvi CP_1 Parte_1 prendere residenza a terze persone e altresì provvederà a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, mentre il Sig proprietario esclusivo CP_1 dell'immobile, provvederà a sostenere le spese di straordinaria amministrazione;
2. il figlio nato il [...] in [...] (C.F. Persona_1
sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, C.F._3 ipale presso la casa coniugale posta in Livorno–Via Emilio Zola n.28, dove continuerà ad abitare con la madre;
pagina 2 di 4 3. la Sig.ra si impegna entro un anno dal compimento della Parte_1 maggiore età del figlio , a rilasciare la casa coniugale al Sig. Per_1 CP_1
proprietario esclusivo dell'immobile;
[...]
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento personale del figlio Per_1 quando lo avrà con sé, ciò per quanto concerne tutte le spese ordinarie;
5. l'assegno unico universale verrà percepito dalla Sig.ra Parte_1
6. le spese straordinarie per il figlio di tipo sportivo, scolastico e medico saranno concordate tra i genitori e sostenute nella misura del 50% da ciascuno e si terrà conto del Protocollo CNF: esse verranno rimborsate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo a quello in cui sono state sostenute dal genitore che le ha anticipate;
7. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé:
8. il minore starà con il padre quando vorrà e/o comunque Per_1 alternativamente due / tre giorni a settimana, con cadenza settimanale alterna e precisamente: lunedì –mercoledì e venerdì ovvero martedì e giovedì, comprensivo di pernottamento, escluso i weekend, tenuto conto degli impegni scolastici ed occupazioni del minore. Il padre potrà prendere il figlio da scuola e tenerlo con sé fino al giorno seguente quando lo porterà nuovamente a scuola;
9. il figlio trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e il Per_1 padre, dal sabato mattina fino alla domenica sera, previo accordo tra genitori nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e delle occupazioni del figlio;
10. durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verrà mantenuto il medesimo schema di visita di cui sopra, avendo cura che il minore trascorra le principali festività con ciascun genitore alternativamente di anno in anno;
11. ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
12. i coniugi prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto del minore.
13. I ricorrenti danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
14. i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o/di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
15. Dichiarare compensate le spese legali.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4