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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3647/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
AN Menegazzi Presidente
AR RI Giudice relatore ed estensore
IU Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 12/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BASSI SIMONA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. NICOLETTA COVINO
c.f.: C.F. C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di regolamentare le
1 condizioni di affidamento dei figli minori, nati dall'unione tra le parti.
In data 15.9.25 si è costituito il resistente contestando le allegazioni della controparte e rassegnando le proprie conclusioni.
All'udienza del 16.10.25 sono comparse le parti ed hanno raggiunto un accordo, come da proposta del giudice.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto l'intervento del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Affida in via condivisa i minori con collocazione prevalente e residenza presso la madre nella nuova abitazione, nella quale madre e figli si trasferiranno entro un mese a decorrere dalla data odierna;
Dispone che le visite dal padre siano libere nei pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, prevedendo fine settimana alternati dal venerdì
all'uscita da scuola alla domenica sera;
i minori trascorreranno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 marzo di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi:
sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre,
e 31 dicembre e 1 gennaio, metà delle vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla madre;
Le spese straordinarie come previste dal Protocollo presso il Tribunale sono divise tra le parti al
50%;
2 quanto alle spese mediche nell'interesse dei figli, rimborsate nella misura dell'80% dalla polizza sanitaria aziendale, le parti convengono di dividere a metà il restante 20% non rimborsabile;
spese legali compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente
AN Menegazzi
Il Giudice rel. ed est.
AR RI
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