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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 24 giugno
2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2240/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano La Parte_1
Marca, presso il quale elettivamente domicilia, in Dragoni, via Roma n. 54
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Di Tano, presso la quale elettivamente Controparte_1 domicilia, in Castelforte (LT), via Fusco n. 52
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1843 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'impugnativa delle seguenti sanzioni disciplinari conservative (delle quali veniva quindi dichiarata l'illegittimità, con conseguente condanna del a corrispondere il trattamento stipendiale trattenuto in Pt_1 conseguenza delle medesime) irrogate a , dipendente della controparte con funzioni Controparte_1 di Comandante del Corpo di Polizia Municipale:
1) provvedimento del 14 febbraio 2019 - Prot. 8013 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10 per la violazione dell'art. 10, commi 4 e 6, del codice di comportamento Part approvato dall'Ente, per non aver segnalato al Segretario Generale di aver denunciato
1 penalmente (art. 341 bis c.p.) l'istruttore di Vigilanza , già sottoposto a Testimone_1 procedimento disciplinare per il medesimo fatto, nonchè per avere rilasciato dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l'attività lavorativa in assenza di autorizzazione da parte del
Sindaco;
2) provvedimento del 30 maggio 2019 - Prot. n. 26865 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 12 per la violazione dell'art. 6, comma 4, del codice di comportamento e dell'art. 8 del d.p.r. n. 62 del 2013, per aver omesso di segnalare al proprio superiore gerarchico e al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui era venuto a conoscenza, cioè per la mancata informazione Parte al Segretario Generale e al Sindaco di aver denunciato penalmente il dipendente CP_2
e (artt 328 e 329 c.p.) e sempre (art. 640 C.P.).
[...] Controparte_3 Controparte_3
L'appellante censurava la sentenza impugnata, rimarcando la vicenda del dipendente , che, dopo Tes_1 aver rivolto al parole ritenute offensive, prima veniva da questi segnalato solo CP_1 disciplinarmente, evidentemente per ritenuta irrilevanza penale della condotta, poi, dopo Cont l'archiviazione da parte dell' , presieduto dallo stesso , ma dal quale risentito si CP_1 dimetteva, quest'ultimo provvedeva a denunciare il anche penalmente, per cui solo a tal punto Tes_1 sorgeva l'obbligo di segnalazione agli organi preposti.
Contestava, poi, l'argomento del Tribunale per il quale in seguito al disconoscimento del , CP_1 non vi era prova dell'intervista rilasciata al quotidiano online Carinola.net, invece ampiamente provata e sostanzialmente ammessa nel corso del procedimento disciplinare (ove il si CP_1 giustificava con il fatto che erano riferite circostanze di dominio pubblico) e l'intervista non era stata mai smentita.
Del tutto ammessa, poi, e solo malamente giustificata con il fatto che l'autorizzazione non poteva essere richiesta perché sorpreso in diretta e comunque, ancora, una volta, di avere riferito fatti di dominio pubblico, era la contestata intervista rilasciata alla RAI.
Quanto, invece, alla mancata comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale delle avvenute denunce penali dei dipendenti e rilevava l'assoluta incongruenza della motivazione CP_2 CP_3 del Tribunale, per la quale detta comunicazione veniva effettuata attraverso il deposito di una memoria nel precedente procedimento disciplinare che lo riguardava (indirizzata anche al Sindaco per conoscenza e in realtà al medesimo mai pervenuta), comunque effettuata ben sei mesi dopo la presentazione delle denunce.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, quindi, il rigetto dell'impugnativa proposta con il ricorso di primo grado avverso le sanzioni sopra indicate.
Si costituiva , che articolatamente resisteva all'appello. Controparte_1
2 All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato nei termini che seguono.
In primis è stato contestato al di non avere avvertito l'Amministrazione della denuncia CP_1 penale per oltraggio del dipendente , dopo che la posizione di questi veniva archiviata sul piano Tes_1 disciplinare. Per parte appellante sarebbe stata in tal modo integrata una violazione dell'art. 6, comma
4, del codice di comportamento, che testualmente dispone: “Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga
a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante”.
Al riguardo preliminarmente non può condividersi l'argomentazione che a tale segnalazione il
[...]
poteva sottrarsi perché la denuncia era effettuata come privato cittadino, essendo lui la persona CP_1 offesa, cioè il destinatario delle parole offensive che l'incolpato avrebbe pronunciato. Il reato di oltraggio, infatti, pur plurioffensivo, è innanzitutto un delitto contro la pubblica amministrazione ed
è procedibile d'ufficio.
Tuttavia, a parte la strumentalità della denuncia da parte del , presumibile frutto di una CP_1 ripicca personale, la norma del codice di comportamento impone che il fatto sia portato a conoscenza dell'Amministrazione, cosa nella fattispecie in esame che era già avvenuta, non necessariamente che esso sia stato oggetto di denuncia penale. Il fatto che ad un certo punto il lo abbia ritenuto CP_1 penalmente rilevante è indifferente per un'Amministrazione che poteva effettuare una sua autonoma valutazione, come peraltro evidentemente faceva, ritenendo non solo di archiviare il procedimento disciplinare nei confronti del Trano, ma anche di non procedere oltre, penalmente.
Di qui l'assoluta insussistenza dell'illecito.
All'odierno appellante si è contestata anche la violazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice di comportamento per il quale:
“Ai dipendenti e ai responsabili di servizio è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione parte del sindaco”. Ciò in relazione all'intervista al quotidiano Carinola.net e alla RAI.
Al riguardo il Tribunale ha osservato che il aveva espressamente disconosciuto di aver CP_1 rilasciato un'intervista al quotidiano Carinola.net, in assenza di qualsivoglia contestazione o deduzione di parte resistente sul punto, non avendo il formulato alcuna difesa né in diritto Pt_1
3 né dal punto di vista istruttorio e nemmeno prodotto l'articolo in esame, così restando irrilevante l'esame del procedimento disciplinare, per essere alla radice impedito qualsivoglia vaglio giudiziale e restando quindi indimostrati i fatti contestati.
Quanto alle dichiarazioni pronunciate dal durante una diretta televisiva, le stesse non sono CP_1 state disconosciute dal ma, come già osservato nella pronuncia gravata, egli ha dedotto, CP_1 sorpreso dalla diretta e quindi nell'impossibilità di qualsivoglia richiesta preventiva, di essersi limitato a riferire di non essere a conoscenza di alcun reato e non di aver rilasciato all'emittente dichiarazioni “inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso” e “legate all'inchiesta oggetto di una trasmissione in onda su Rai Uno”, sicché anche in questo caso deve dirsi che, in assenza di prova da parte del circa il tenore delle dichiarazioni, non è possibile Pt_1 verificare la sussumibilità dei fatti nella contestazione e il disvalore delle stesse.
Solo nell'atto di appello il per la prima volta, ha svolto considerazioni/contestazioni del Pt_1 tutto nuove ed invoca un'attività istruttoria d'ufficio, attraverso l'acquisizione delle interviste, onde poter operare una valutazione.
Al riguardo, tuttavia, si intrecciano una pluralità di profili ostativi, come definiti dalla giurisprudenza della S.C..
In primo luogo è sull'Amministrazione, per il principio generale discendente dall'art. 5 della l. n. 604 del 1966, che grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, cioè di provare il fatto nella sua oggettività, solo successivamente gravando sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo (arg. ex Cass., VI, 22.6.2018
n.16597).
In secondo luogo, il divieto di nova sancito dall'art. 245 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (arg. ex Cass., VI, 1.2.2018 n. 2529).
Infine, i poteri istruttori d'ufficio, di cui all'art. 421 c.p.c., non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (così Cass., Sez. Lav., 18.6.2020 n. 11896).
Pertanto, se nel rito del lavoro, nel primo atto di difesa (quindi ricorso introduttivo oppure memoria difensiva del convenuto) non vengono indicati, né depositati i documenti, opera automaticamente la decadenza dal diritto alla produzione;
tale rigoroso principio viene "mitigato" dalla possibilità che il giudice eserciti i suoi poteri officiosi, ex art. 421 c.p..c., che tuttavia, per essere legittimamente
4 esercitati, richiedono l'esistenza di alcuni elementi positivi e l'assenza di elementi ostativi, al fine di non trasmodare nell'arbitraria sovrapposizione della volontà del giudice a quella delle parti e non oltrepassare il limite della terzietà. Tra gli elementi ostativi, rileva, in particolare, la colpevole inerzia della parte. (cfr, Appe. Roma, Sez. Lav., 10.10.2023 n. 6406).
Ne discende che, sul piano processuale, è indimostrato l'effettivo rilascio di un'intervista al quotidiano Carinola.net, mentre per le dichiarazioni rilasciate dalla Rai la loro mancata produzione impedisce di operare un vaglio per ritenere l'effettiva integrazione dell'illecito.
Vi sono, infine, le mancate comunicazioni ai vertici dell'Ente delle denunce penali a carico dei lavoratori e e tanto in violazione sia dell'art. 6 comma 4 già cit. che dell'art. 8 del CP_2 CP_3
D.P.R. 62/2013, per il quale: “
“II dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”.
Da considerare, anche in tale ambito, la previsione dell'art. 2 della l. n. 65 del 1986, per il quale: “Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti da leggi
e regolamenti”.
E' pacifico che, pur attraverso memorie difensive operate nel precedente procedimento disciplinare
(indirizzate per conoscenza anche al Sindaco ed era a tal punto obbligo dell'UPD trasmetterle), il
Sindaco sia stato notiziato. Sul punto l'unica sostanziale contestazione del è che detta Pt_1 segnalazione sia stata tardiva, di un semestre, rispetto alle denunce.
Tuttavia, da un lato non si indica un termine oltre il quale la trasmissione possa configurarsi intempestiva e, in ogni caso, pur volendo ritenere che essa dovesse essere essere tendenzialmente contestuale alla denuncia, sarebbe stato pur sempre onere dell'Amministrazione, una volta avvenuta la trasmissione, non solo contestare la tardiva e non l'omessa segnalazione, ma anche quantomeno lamentare e poi dimostrare, in base ai canoni generali sopra esposti, che un tale lamentato presunto differimento abbia in concreto leso un interesse dell'amministrazione.
Il Tribunale, con motivazione non incongrua, ha ritenuto poi superflua che la segnalazione non sia comunque pervenuta anche al Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, ma sul punto, in ogni caso, il gravame non contiene alcuna specifica doglianza.
Ne discende una ricostruzione per cui l'impianto sanzionatorio oggetto del giudizio è illegittimo per inconsistenza degli editti accusatori posti alla sua base
5 Ne discende che la sentenza impugnata, per con qualche limatura motivazionale, nei termini esposti,
è senz'altro condivisa da questa Corte.
A quanto esposto consegue, pertanto, che l'appello proposto va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva peculiarità della vicenda azionata, comunque alimentata da una reciproca conflittualità e con delicati profili interpretativi che hanno comportato una parziale rimodulata motivazione, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 24 giugno
2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2240/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano La Parte_1
Marca, presso il quale elettivamente domicilia, in Dragoni, via Roma n. 54
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Di Tano, presso la quale elettivamente Controparte_1 domicilia, in Castelforte (LT), via Fusco n. 52
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1843 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'impugnativa delle seguenti sanzioni disciplinari conservative (delle quali veniva quindi dichiarata l'illegittimità, con conseguente condanna del a corrispondere il trattamento stipendiale trattenuto in Pt_1 conseguenza delle medesime) irrogate a , dipendente della controparte con funzioni Controparte_1 di Comandante del Corpo di Polizia Municipale:
1) provvedimento del 14 febbraio 2019 - Prot. 8013 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10 per la violazione dell'art. 10, commi 4 e 6, del codice di comportamento Part approvato dall'Ente, per non aver segnalato al Segretario Generale di aver denunciato
1 penalmente (art. 341 bis c.p.) l'istruttore di Vigilanza , già sottoposto a Testimone_1 procedimento disciplinare per il medesimo fatto, nonchè per avere rilasciato dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l'attività lavorativa in assenza di autorizzazione da parte del
Sindaco;
2) provvedimento del 30 maggio 2019 - Prot. n. 26865 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 12 per la violazione dell'art. 6, comma 4, del codice di comportamento e dell'art. 8 del d.p.r. n. 62 del 2013, per aver omesso di segnalare al proprio superiore gerarchico e al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui era venuto a conoscenza, cioè per la mancata informazione Parte al Segretario Generale e al Sindaco di aver denunciato penalmente il dipendente CP_2
e (artt 328 e 329 c.p.) e sempre (art. 640 C.P.).
[...] Controparte_3 Controparte_3
L'appellante censurava la sentenza impugnata, rimarcando la vicenda del dipendente , che, dopo Tes_1 aver rivolto al parole ritenute offensive, prima veniva da questi segnalato solo CP_1 disciplinarmente, evidentemente per ritenuta irrilevanza penale della condotta, poi, dopo Cont l'archiviazione da parte dell' , presieduto dallo stesso , ma dal quale risentito si CP_1 dimetteva, quest'ultimo provvedeva a denunciare il anche penalmente, per cui solo a tal punto Tes_1 sorgeva l'obbligo di segnalazione agli organi preposti.
Contestava, poi, l'argomento del Tribunale per il quale in seguito al disconoscimento del , CP_1 non vi era prova dell'intervista rilasciata al quotidiano online Carinola.net, invece ampiamente provata e sostanzialmente ammessa nel corso del procedimento disciplinare (ove il si CP_1 giustificava con il fatto che erano riferite circostanze di dominio pubblico) e l'intervista non era stata mai smentita.
Del tutto ammessa, poi, e solo malamente giustificata con il fatto che l'autorizzazione non poteva essere richiesta perché sorpreso in diretta e comunque, ancora, una volta, di avere riferito fatti di dominio pubblico, era la contestata intervista rilasciata alla RAI.
Quanto, invece, alla mancata comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale delle avvenute denunce penali dei dipendenti e rilevava l'assoluta incongruenza della motivazione CP_2 CP_3 del Tribunale, per la quale detta comunicazione veniva effettuata attraverso il deposito di una memoria nel precedente procedimento disciplinare che lo riguardava (indirizzata anche al Sindaco per conoscenza e in realtà al medesimo mai pervenuta), comunque effettuata ben sei mesi dopo la presentazione delle denunce.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, quindi, il rigetto dell'impugnativa proposta con il ricorso di primo grado avverso le sanzioni sopra indicate.
Si costituiva , che articolatamente resisteva all'appello. Controparte_1
2 All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato nei termini che seguono.
In primis è stato contestato al di non avere avvertito l'Amministrazione della denuncia CP_1 penale per oltraggio del dipendente , dopo che la posizione di questi veniva archiviata sul piano Tes_1 disciplinare. Per parte appellante sarebbe stata in tal modo integrata una violazione dell'art. 6, comma
4, del codice di comportamento, che testualmente dispone: “Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga
a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante”.
Al riguardo preliminarmente non può condividersi l'argomentazione che a tale segnalazione il
[...]
poteva sottrarsi perché la denuncia era effettuata come privato cittadino, essendo lui la persona CP_1 offesa, cioè il destinatario delle parole offensive che l'incolpato avrebbe pronunciato. Il reato di oltraggio, infatti, pur plurioffensivo, è innanzitutto un delitto contro la pubblica amministrazione ed
è procedibile d'ufficio.
Tuttavia, a parte la strumentalità della denuncia da parte del , presumibile frutto di una CP_1 ripicca personale, la norma del codice di comportamento impone che il fatto sia portato a conoscenza dell'Amministrazione, cosa nella fattispecie in esame che era già avvenuta, non necessariamente che esso sia stato oggetto di denuncia penale. Il fatto che ad un certo punto il lo abbia ritenuto CP_1 penalmente rilevante è indifferente per un'Amministrazione che poteva effettuare una sua autonoma valutazione, come peraltro evidentemente faceva, ritenendo non solo di archiviare il procedimento disciplinare nei confronti del Trano, ma anche di non procedere oltre, penalmente.
Di qui l'assoluta insussistenza dell'illecito.
All'odierno appellante si è contestata anche la violazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice di comportamento per il quale:
“Ai dipendenti e ai responsabili di servizio è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione parte del sindaco”. Ciò in relazione all'intervista al quotidiano Carinola.net e alla RAI.
Al riguardo il Tribunale ha osservato che il aveva espressamente disconosciuto di aver CP_1 rilasciato un'intervista al quotidiano Carinola.net, in assenza di qualsivoglia contestazione o deduzione di parte resistente sul punto, non avendo il formulato alcuna difesa né in diritto Pt_1
3 né dal punto di vista istruttorio e nemmeno prodotto l'articolo in esame, così restando irrilevante l'esame del procedimento disciplinare, per essere alla radice impedito qualsivoglia vaglio giudiziale e restando quindi indimostrati i fatti contestati.
Quanto alle dichiarazioni pronunciate dal durante una diretta televisiva, le stesse non sono CP_1 state disconosciute dal ma, come già osservato nella pronuncia gravata, egli ha dedotto, CP_1 sorpreso dalla diretta e quindi nell'impossibilità di qualsivoglia richiesta preventiva, di essersi limitato a riferire di non essere a conoscenza di alcun reato e non di aver rilasciato all'emittente dichiarazioni “inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso” e “legate all'inchiesta oggetto di una trasmissione in onda su Rai Uno”, sicché anche in questo caso deve dirsi che, in assenza di prova da parte del circa il tenore delle dichiarazioni, non è possibile Pt_1 verificare la sussumibilità dei fatti nella contestazione e il disvalore delle stesse.
Solo nell'atto di appello il per la prima volta, ha svolto considerazioni/contestazioni del Pt_1 tutto nuove ed invoca un'attività istruttoria d'ufficio, attraverso l'acquisizione delle interviste, onde poter operare una valutazione.
Al riguardo, tuttavia, si intrecciano una pluralità di profili ostativi, come definiti dalla giurisprudenza della S.C..
In primo luogo è sull'Amministrazione, per il principio generale discendente dall'art. 5 della l. n. 604 del 1966, che grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, cioè di provare il fatto nella sua oggettività, solo successivamente gravando sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo (arg. ex Cass., VI, 22.6.2018
n.16597).
In secondo luogo, il divieto di nova sancito dall'art. 245 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (arg. ex Cass., VI, 1.2.2018 n. 2529).
Infine, i poteri istruttori d'ufficio, di cui all'art. 421 c.p.c., non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (così Cass., Sez. Lav., 18.6.2020 n. 11896).
Pertanto, se nel rito del lavoro, nel primo atto di difesa (quindi ricorso introduttivo oppure memoria difensiva del convenuto) non vengono indicati, né depositati i documenti, opera automaticamente la decadenza dal diritto alla produzione;
tale rigoroso principio viene "mitigato" dalla possibilità che il giudice eserciti i suoi poteri officiosi, ex art. 421 c.p..c., che tuttavia, per essere legittimamente
4 esercitati, richiedono l'esistenza di alcuni elementi positivi e l'assenza di elementi ostativi, al fine di non trasmodare nell'arbitraria sovrapposizione della volontà del giudice a quella delle parti e non oltrepassare il limite della terzietà. Tra gli elementi ostativi, rileva, in particolare, la colpevole inerzia della parte. (cfr, Appe. Roma, Sez. Lav., 10.10.2023 n. 6406).
Ne discende che, sul piano processuale, è indimostrato l'effettivo rilascio di un'intervista al quotidiano Carinola.net, mentre per le dichiarazioni rilasciate dalla Rai la loro mancata produzione impedisce di operare un vaglio per ritenere l'effettiva integrazione dell'illecito.
Vi sono, infine, le mancate comunicazioni ai vertici dell'Ente delle denunce penali a carico dei lavoratori e e tanto in violazione sia dell'art. 6 comma 4 già cit. che dell'art. 8 del CP_2 CP_3
D.P.R. 62/2013, per il quale: “
“II dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”.
Da considerare, anche in tale ambito, la previsione dell'art. 2 della l. n. 65 del 1986, per il quale: “Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti da leggi
e regolamenti”.
E' pacifico che, pur attraverso memorie difensive operate nel precedente procedimento disciplinare
(indirizzate per conoscenza anche al Sindaco ed era a tal punto obbligo dell'UPD trasmetterle), il
Sindaco sia stato notiziato. Sul punto l'unica sostanziale contestazione del è che detta Pt_1 segnalazione sia stata tardiva, di un semestre, rispetto alle denunce.
Tuttavia, da un lato non si indica un termine oltre il quale la trasmissione possa configurarsi intempestiva e, in ogni caso, pur volendo ritenere che essa dovesse essere essere tendenzialmente contestuale alla denuncia, sarebbe stato pur sempre onere dell'Amministrazione, una volta avvenuta la trasmissione, non solo contestare la tardiva e non l'omessa segnalazione, ma anche quantomeno lamentare e poi dimostrare, in base ai canoni generali sopra esposti, che un tale lamentato presunto differimento abbia in concreto leso un interesse dell'amministrazione.
Il Tribunale, con motivazione non incongrua, ha ritenuto poi superflua che la segnalazione non sia comunque pervenuta anche al Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, ma sul punto, in ogni caso, il gravame non contiene alcuna specifica doglianza.
Ne discende una ricostruzione per cui l'impianto sanzionatorio oggetto del giudizio è illegittimo per inconsistenza degli editti accusatori posti alla sua base
5 Ne discende che la sentenza impugnata, per con qualche limatura motivazionale, nei termini esposti,
è senz'altro condivisa da questa Corte.
A quanto esposto consegue, pertanto, che l'appello proposto va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'obiettiva peculiarità della vicenda azionata, comunque alimentata da una reciproca conflittualità e con delicati profili interpretativi che hanno comportato una parziale rimodulata motivazione, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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