Articolo 9 del Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417
Articolo 8Articolo 10
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14 gennaio 1945
Art. 9.

Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell' art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , che si ritengano piu' urgenti ai fini della lotta antimalarica e della piu' rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.


Entrata in vigore il 14 gennaio 1945